Giovedì 8 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.
La seduta comincia alle 14.10.
Decreto-legge 89/03: Proroga di termini relativi all'attività professionale dei medici, finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.
C. 3927 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Piergiorgio MASSIDDA (FI), relatore, osservato che il decreto-legge in esame è finalizzato a rispondere a tre ordini di esigenze connesse alla funzionalità del Servizio sanitario nazionale, ne illustra il contenuto. Rileva quindi che l'articolo 1 dispone il rinvio di due anni dell'ormai prossima scadenza del termine del 31 luglio 2003, fissato dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per l'utilizzo degli studi professionali privati da parte dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dell'attività professionale intra moenia, in caso di carenza di strutture e spazi idonei. Al riguardo, sottolinea che la disposizione in esame rappresenta un primo passo, in attesa di un provvedimento di più ampia portata ed efficacia.
L'articolo 2, comma 1, risponde alla necessità di utilizzare al più presto i fondi già previsti dalla tabella A, voce Ministero della salute, allegata alla legge finanziaria 2003, per la realizzazione di un progetto
oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, in particolare attraverso lo sviluppo di test diagnostici che consentano di valutare la risposta ai farmaci antitumorali, al fine di ottimizzare le terapie, contribuendo altresì al risparmio di risorse consistenti, dal momento che potrà essere evitata la somministrazione di farmaci inefficaci.
Rileva quindi che il comma 2 dell'articolo 2 concerne le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), osservando che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento d'urgenza in esame si elencano le voci del costo previsionale dell'IME per il periodo 2003-2005, valutate per dare attuazione al mandato statutario. Esse comprendono, tra l'altro, spese per la realizzazione e la gestione di sedi della Fondazione IME a Roma e Pesaro, nonché a Gerusalemme ed in altre sedi in Medio Oriente. Ulteriori spese riguardano missioni all'estero per l'organizzazione e la pianificazione delle attività di cura e formazione; in particolare, si sottolinea l'urgenza di attivare delle missioni in Palestina, in Egitto ed Iran, nonché in Iraq.
Evidenziato che nella richiamata relazione tecnica si fa altresì riferimento alla creazione di una rete internazionale di telemedicina e di attrezzature informatiche e biomedicali presso i centri sanitari che partecipano con le loro équipe al progetto internazionale talassemia, ricorda l'elevata professionalità che caratterizza l'istituto di Pesaro nel settore dei trapianti di midollo, sottolineando, proprio in funzione della creazione della richiamata rete di telemedicina, l'importanza della realizzazione in Italia di una banca dati, di cui altri paesi non dispongono.
Fa quindi presente che l'articolo 3 concerne l'autorizzazione di spesa per la stipulazione di transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni, sulla base dei criteri che saranno successivamente individuati con specifico decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, al fine di evitare che il protrarsi del contenzioso in atto possa comportare un ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato. Ricordato quindi che la XII Commissione sta esaminando la proposta di legge C. 1145, che estende l'ambito dei beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 a favore dei soggetti che hanno contratto menomazioni irreversibili in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati, rileva altresì come nella rubrica dell'articolo 3 si parli di sangue infetto e non di emoderivati.
Sottolinea quindi la sensibilità di cui ha dato prova l'esecutivo con l'adozione del richiamato articolo 3, auspicando peraltro l'individuazione di risorse che consentano di estenderne l'ambito applicativo.
In conclusione, auspica che con il provvedimento in esame si possa intervenire su materie la cui rilevanza è stata nel tempo evidenziata sia dalla maggioranza che dall'opposizione.
Il sottosegretario Cesare CURSI si riserva di intervenire in replica.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di passare immediatamente all'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE in materia di misure di lotta alla febbre catarrale degli ovini, indi dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
La Commissione consente.
La seduta termina alle 14.30.
Giovedì 8 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Francesco Nucara ed il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE in materia di misura di lotta alla febbre catarrale degli ovini.
Atto n. 206.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2003.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la XIII Commissione, per i profili di propria competenza, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo in titolo.
Gianni MANCUSO (AN), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Atto n. 208.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2003.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione bilancio ha espresso sullo schema di decreto legislativo in titolo una valutazione favorevole con un rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario e che la Commissione agricoltura ha espresso a sua volta una valutazione favorevole con una osservazione.
Il sottosegretario Francesco NUCARA fa presente che in sede di approvazione del provvedimento in esame da parte del Consiglio dei Ministri non è stata affrontata la questione della riorganizzazione della Commissione interministeriale di valutazione, di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo. Tale Commissione, infatti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 206 del 2001, è attualmente istituita presso il Ministero della salute e svolge una duplice attività di valutazione, in quanto esamina sia le notifiche relative alla materia ora trasferita al Ministero dell'ambiente (OGM), sia le notifiche relative all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, materia questa nella quale il Ministero della salute ha mantenuto, invece, la competenza primaria. È evidentemente una incongruenza non prevedere l'istituzione presso l'amministrazione primaria, che è il Ministero dell'ambiente, della Commissione tecnica di cui la stessa amministrazione si avvale per svolgere le funzioni ad essa attribuite, mantenendo invece la richiamata Commissione in capo al ministero che non esercita più la competenza primaria sulla materia. Ritiene quindi auspicabile che, in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento, sia rilevata la necessità di modificare l'attuale articolo 6 dello schema di decreto, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di una Commissione ad hoc per lo svolgimento delle funzioni individuate nello stesso articolo.
Francesco STAGNO d'ALCONTRES (FI), relatore, pur manifestando la disponibilità a tenere conto di quanto fatto presente dal sottosegretario Nucara, ritiene opportuno acquisire in merito l'orientamento anche del Ministero della salute, rilevando che si tratta di questione che attiene direttamente ai rapporti tra le amministrazioni interessate.
Il sottosegretario Francesco NUCARA ribadisce come appaia incongruente mantenere la Commissione interministeriale di valutazione in capo ad un ministero che non esercita più la competenza primaria sulla materia, rilevando come tale incongruenza possa essere ascritta ad un errore materiale.
Francesco STAGNO d'ALCONTRES (FI), relatore, osservato che il rilievo del sottosegretario Nucara potrebbe eventualmente essere inserito nella proposta di parere sotto forma di osservazione, con cui si prospetta al Governo l'opportunità di valutare la questione posta, manifesta il dubbio che tale questione debba essere risolta in sede di espressione del parere da parte della XII Commissione e non invece nell'ambito dell'esecutivo.
Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) rileva che l'eventuale correzione del testo del provvedimento attiene alla competenza del Governo, osservando altresì che l'attuale formulazione potrebbe non essere riconducibile ad una mera svista, stante anche la complessità del decreto legislativo in esame.
In ordine al merito del provvedimento, osserva che lo stesso recepisce una direttiva comunitaria concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati quando sono in fase di predisposizione ulteriori disposizioni comunitarie, evidenziando come appaiano ancora irrisolti i problemi della tracciabilità e dell'etichettatura degli OGM, nonché quello dell'inquinamento ambientale da OGM, stante la ridotta efficacia degli strumenti normativi esistenti, nonché dello stesso schema di decreto in esame.
Evidenzia quindi la necessità di non abbassare la guardia nei confronti di quanti immettano nell'ambiente organismi geneticamente modificati recando danni all'ambiente stesso ed alla sicurezza alimentare, con gravi ricadute negative, tra l'altro, sul settore dell'agricoltura biologica, inasprendo le responsabilità sia civili che penali.
Francesco STAGNO d'ALCONTRES (FI), relatore, sottolinea come lo schema di decreto legislativo in esame si ispiri ad una logica di estremo rigore, rilevando che il comma 1 dell'articolo 36 prevede pesanti sanzioni, in particolare l'arresto fino a tre anni o un'ammenda di importo molto elevato, per i danni provocati alla salute umana e all'ambiente.
Tornando alla questione posta dal sottosegretario Nucara, osserva che potrebbe essere opportuno che la Commissione interministeriale sia mantenuta presso il Ministero della salute, stanti le competenze in materia di valutazione dei rischi per la salute umana ed animale che ad essa competono.
Il sottosegretario Cesare CURSI, ritenendo necessario procedere ad un approfondimento della questione, propone di rinviare l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame, dichiarandosi disponibile ad attendere il parere della XII Commissione prima di procedere all'emanazione di tale decreto legislativo.
Giuseppe PALUMBO, presidente, preso atto della richiesta e della disponibilità del sottosegretario Cursi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.