VI Commissione - Giovedì 8 maggio 2003


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01949 Canelli: Calcolo dell'IVA su forniture gas metano

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 13, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come è noto, dispone che la base imponibile delle operazioni soggette ad IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, compresi i costi che sono sostenuti, sia in via generale che in modo specifico, in relazione al bene ceduto.
Di conseguenza se l'imposta di consumo, le addizionali e le accise sono assolte o sono esigibili presso il cedente quale debitore soggetto passivo di imposta, il relativo ammontare concorre, quale costo, alla determinazione della base imponibile.
La circostanza che detti importi siano evidenziati a parte nella fattura non modifica l'individuazione del soggetto passivo, ma tale modalità deriva da obblighi di legge che tendono a garantire la trasparenza e l'intellegibilità delle singole voci di pagamento nei confronti dell'utente il quale, come tale, rimane soggetto percosso.
Tale disciplina, del resto, è conforme con quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Sesta direttiva comunitaria (Direttiva CEE 17 maggio 1977, numero 388) secondo il quale nella base imponibile si devono comprendere «le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse ... ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere».
Dunque, può assicurarsi che il comportamento tenuto dalle società di erogazione di gas metano per uso civile, segnalato dall'onorevole interrogante, è rispettoso della vigente normativa sull'IVA, sia nazionale che comunitaria.
Si segnala comunque che l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80), ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi della riforma dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dello standard comunitario, il «coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione».


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01950 Pistone: Aliquota IVA su forniture gas metano

TESTO DELLA RISPOSTA

Il tema oggetto dell'interrogazione al nostro esame è stato, come è noto, più volte affrontato in occasione di svolgimento di precedenti atti di sindacato ispettivo e da ultimo in sede di discussione dell'interrogazione dell'onorevole Olivieri (n. 5-00461) presso questa Commissione il giorno 22 ottobre 2002.
Come già si è avuto modo di precisare in tali occasioni, il Comitato Interministeriale Prezzi, con riferimento all'uso domestico del gas metano, aveva previsto, con provvedimento del 26 giugno 1986, n. 37, l'applicazione di due distinte tariffe denominate «T1» e «T2».
La tariffa «T1» trovava applicazione nel caso di utilizzo del gas metano per la cottura cibi e per la produzione dell'acqua da utilizzare nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia eccetera); mentre la tariffa «T2» si applicava all'utilizzo del gas metano per il riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo di cottura cibi e acqua calda.
Successivamente, l'Autorità dell'Energia e del Gas, con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha abolito il predetto sistema di classificazione tariffario a decorrere dal 1o luglio 2001, anche se l'applicazione delle tariffe «T1» e «T2» è stata prorogata, ai soli fini fiscali, dapprima fino al 30 settembre 2001 (articolo 2 decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2001, n. 330) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2001 (articolo 7 decreto legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418).
Inoltre, la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di eliminare gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese, ha previsto (articolo 14) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si proceda ad una riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, disponendo nel contempo, ai fini fiscali, la proroga dell'applicazione delle tariffe «T1» e «T2» fino all'adozione del citato decreto ministeriale.
Tale provvedimento, invero, emanato il 25 marzo 2002, ha ridotto le aliquote delle accise gravanti sulle erogazioni di gas metano, avviando così il processo di armonizzazione tariffaria e di riavvicinamento delle aliquote, da attuarsi nel quadro della revisione organica del regime tributario dell'intero settore, cui si è fatto precedentemente richiamo.
Infine, con la legge 27 febbraio 2002, n. 16 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 - è stata ulteriormente disposta (articolo 2) la proroga ai fini fiscali delle vecchie Tariffe «T1» e «T2» fino alla revisione organica del sistema di tassazione del gas metano.
Riguardo propriamente agli aspetti fiscali, va rilevato che l'aliquota agevolata del 10 per cento, nella vigenza della proroga ai fini fiscali del sistema tariffario, si applica in base a quanto stabilito dal punto 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della


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Repubblica n. 633 del 1972, alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa «T1».
È quindi richiesto - come ribadito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la risoluzione n. 97/E del 29 aprile 2003 - che sussistano congiuntamente due condizioni per beneficiare dell'aliquota d'imposta minore, e cioè l'utilizzo del gas metano a scopo di uso domestico e, nell'ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda.
Pertanto, gli utilizzi di gas metano diversi da quelli indicati, ossia quelli per riscaldamento previsti dalla vecchia tariffa «T2» devono essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 20 per cento.
Anche nei casi di utilizzazione promiscua, ossia per cottura cibi e produzione di acqua calda ad uso domestico e per riscaldamento, l'Agenzia delle entrate ha precisato (circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999) che si applica l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, oltre che in forza del chiaro tenore del disposto normativa, in base al quale gli utilizzi diversi da quelli espressamente contemplati dal citato punto 127-bis) sono assoggettati all'aliquota IVA del 20 per cento, anche per la ragione oggettiva che non è allo stato possibile contabilizzare separatamente la quota impiegata negli usi domestici per mancanza di impianti separati e, conseguentemente, di distinti contatori in grado di quantificare e ripartire in modo certo ed obiettivo la quota dì gas metano impiegata per finalità agevolate (cottura cibi e produzione di acqua calda) da quella che viene destinata ad altre finalità (riscaldamento dell'abitazione).
In ogni caso, la richiesta di distinte modalità di lettura dei contatori, ove per ipotesi tecnicamente possibile, dovrebbe nel caso essere rivolta dai consumatori incisi dal tributo direttamente alle aziende somministratrici del servizio.
Né è percorribile, sempre in base a quanto riferito dalla citata Agenzia fiscale, la possibilità di applicare alle forniture di gas metano per uso promiscuo l'aliquota IVA in misura ridotta su di una quota determinata in via presuntiva mediante stime in ordine al tipo di utilizzo del gas, ovvero sulla base del periodo temporale di effettivo utilizzo degli impianti di riscaldamento, mancando in tal senso una espressa previsione nell'ambito della vigente disciplina IVA.
Questo regime impositivo, come già precisato, continuerà ad operare sino a quando non si procederà ad una revisione organica del sistema di tassazione del gas metano che, proprio sulla scorta delle questioni più volte evidenziate dalle associazioni dei consumatori e dai parlamentari, il Governo attuerà ai sensi della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80).


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01952 Benvenuto: Dati entrate erariali marzo 2003

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 10 aprile scorso, in occasione dello svolgimento di una question time (n. 5-01863) presentata dalla S.V. onorevole, sono stati forniti i dati delle entrate tributarie erariali, calcolate secondo il criterio della competenza, relativi al periodo gennaio-febbraio 2003.
Riguardo alle entrate relative al mese di marzo 2003, pare opportuno segnalare che il Ministero dell'economia e delle finanze, con un comunicato diffuso il 29 aprile scorso, ha reso noto le entrate tributarie dello Stato accertate, secondo il criterio di competenza, nel periodo gennaio-marzo 2003.
Peraltro, il bollettino delle entrate tributarie (gennaio-marzo 2003), come il Dipartimento per le politiche fiscali segnala, è disponibile per la consultazione, nella sua versione integrale, sul sito www.finanze.it nella sezione dedicata alle novità. La scelta di diffondere integralmente il bollettino attraverso il sito ufficiale del predetto Dipartimento è maturata per rendere tempestivamente accessibili le informazioni sul gettito mensile, posto che la ordinaria diffusione del fascicolo cartaceo è soggetta, ovviamente, a tempistiche obbligate.
Tale documento, come il citato Dipartimento ha precisato, contiene - tra gli altri - i dati relativi alle entrate tributarie dello scorso mese di marzo, che per facilità di lettura qui si trascrivono.
In particolare, nel solo mese di marzo le entrate totali hanno registrato un gettito pari a 23.497 milioni di euro, in crescita di 2.576 milioni di euro (+12,3 per cento) rispetto al mese di marzo 2002.
Le imposte dirette complessivamente sono ammontate a 9.812 milioni di euro (+464 milioni di euro, pari al 5,0 per cento), mentre le imposte indirette hanno generato un gettito di 13.685 milioni di euro (+2.112 milioni di euro, pari al +18,3 per cento).
Scendendo nel dettaglio delle maggiori imposte, dai dati che risultano nel documento, il gettito derivante dall'IRPEF, che nel mese di marzo 2002 era stato pari a 7.912 milioni di euro, nel mese di marzo dell'anno in corso è ammontato a 8.273 milioni di euro, registrando un incremento di 361 milioni di euro, pari al +4,6 per cento. Sono aumentate di 299 milioni di euro (+37,8 per cento) le ritenute sui dipendenti statali, di 4 milioni di euro (+0,1 per cento) le ritenute sui dipendenti non statali e di 88 milioni di euro (+11,2 per cento) le ritenute sui lavoratori autonomi.
Il gettito relativo all'IRPEG è stato, invece, pari a 623 milioni di euro (+85 milioni di euro, pari al 15,8 per cento).
Riguardo, invece, le entrate derivanti dalla imposizione indiretta, un sensibile incremento del gettito, pari a 452 milioni di euro (+6,3 per cento), si è registrato anche relativamente all'IVA, dove le sue componenti sono risultate entrambe in crescita: l'IVA sugli scambi interni di 345 milioni di euro (+5,5 per cento) e l'IVA sulle importazioni di 107 milioni di euro (+11,6 per cento).
Tale andamento positivo delle entrate, inoltre, ha interessato anche le altre imposte indirette, quali l'imposta di fabbricazione


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sugli oli minerali (+43 milioni di euro), l'imposta di registro (+188 milioni di euro), l'imposta di bollo (+212 milioni di euro), l'imposta sulle assicurazioni (+269 milioni di euro), l'imposta ipotecaria (+61 milioni di euro), i canoni di abbonamento (+498 milioni di euro), i diritti catastali e di scritturato (+37 milioni di euro), l'imposta sull'energia elettrica (+85 milioni di euro), l'imposta di consumo sul gas metano (+276 milioni di euro), l'imposta sui tabacchi (+75 milioni di euro).
Per maggiore completezza si riporta in allegato lo stralcio del documento per la parte che contiene i dati oggetto della presente interrogazione.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01951 Lettieri: Proroga agevolazioni accisa su gasolio Gpl per riscaldamento

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria per il 1999), e il successivo regolamento emanato ai sensi di tale norma, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361 (recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto) hanno previsto, a decorrere dal 1999, una riduzione di costo per alcuni prodotti energetici destinati alla combustione a favore di determinate zone del territorio nazionale pari a 200 vecchie lire per ogni litro di gasolio e a 258 vecchie lire per ogni chilogrammo di gas di petrolio liquefatto, qualora utilizzati per riscaldamento, in determinate zone del territorio nazionale.
Tale riduzioni sono state incrementate rispettivamente di 50 vecchie lire per litro di gasolio e per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354.
Questi ultimi incrementi, disposti in via temporanea, da applicarsi in aggiunta e con le stesse modalità previste per la riduzione di cui al citato articolo 8 della legge 448 del 1998, sono stati prorogati via via nel tempo da vari provvedimenti normativi e da ultimo fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
La possibilità di prorogare nuovamente il termine, tutt'ora in corso, dell'agevolazione fiscale di cui si parla è all'attenzione del Governo che, a breve, valuterà le opportune iniziative che potranno assumersi al riguardo.
Va comunque segnalato che la recente legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80), sia ispirata, tra l'altro, alla graduale eliminazione degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese, nonché alla previsione «...di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;» (articolo 7, legge n. 80 del 2003).


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ALLEGATO 5

Decreto-legge 45/2003: Disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche (C. 3916 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATA DAL SOTTOSEGRETARIO

UNIRE - Dotazione organica e situazione occupazionale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 449/99 di riordino dell'Ente.
Struttura organizzativa. - A seguito dell'incorporazione nell'U.N.I.R.E. degli Enti tecnici sottoposti alla sua vigilanza (1o gennaio 2000) e in attesa della definizione della nuova dotazione organica e del relativo ordinamento dei servizi ai sensi del decreto legislativo n. 449/99, la struttura organizzativa dell'Ente risulta provvisoriamente definita sulla base delle delibere commissariali n. 1118/1996, 2483/1998 e 2920/1999, che ne stabiliscono l'articolazione interna in nove uffici di livello dirigenziale non generale.
Si tratta dei servizi «Affari Generali», «Premi ed allevamento», «Amministrazione», «Informatica», «Scommesse», del «Laboratorio antidoping» (individuati rispettivamente con le delibere n. 1118 e 2483 in sede di determinazione della dotazione organica dell'UNIRE e del fabbisogno di personale del laboratorio antidoping) e delle aree «Trotto», «Galoppo» e «Cavallo da sella».
Relativamente alla copertura del corrispondente fabbisogno, si evidenzia che le unità di personale con qualifica di dirigente attualmente in servizio sono quattro.
Pertanto risultano attualmente scoperte cinque posizioni di livello dirigenziale gestite ad interim dal Segretario Generale. La peculiarità di questa situazione è resa più grave dal fatto che le posizioni dirigenziali di tipo tecnico sono ricoperte da professionalità di tipo amministrativo, dunque non adeguate sue esigenze funzionali dell'Ente.
Dotazione organica. - Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo 449/99, il personale già dipendente dagli enti tecnici incorporati è stato inquadrato nei ruoli dell'UNIRE con effetto dal 1o gennaio 2000.
L'organico dell'Ente risulta pertanto essere costituito da una dotazione teorica di trecentotrentacinque unità risultante dalla sommatoria delle dotazioni organiche degli enti interessati al riordino, cui alla medesima data del 1o gennaio 2000, corrisponde una dotazione effettiva di personale di duecentoventotto unità.
Già al momento dell'incorporazione degli enti tecnici si è registrato quindi un forte scostamento tra fabbisogno organico e risorse disponibili, riconducibile sia al blocco del turn-over sia a scelte occupazionali che, proprio in considerazione del previsto riordino dell'Ente - annunciato già con la legge n. 59/1997 - hanno escluso il ricorso a nuove assunzioni.
In relazione al triennio 2000-2002, deve rilevarsi, in via generale, che le politiche occupazionali dell'Ente sono state largamente condizionate dai ritardi registrati nella adozione dei provvedimenti di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 449/99 (Statuto, Regolamento del personale e relativa dotazione organica, Regolamento di amministrazione e di contabilità).
Infatti, la mancata definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente e, correlativamente, dei fabbisogni qualitativi


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e quantitativi di personale delle strutture, oltre ad impedire l'attuazione di politiche di gestione del personale attente alle esigenze di riqualificazione e accrescimento delle competenze tecnico-gestionali imposte dai cambiamenti in atto, ha escluso l'opportunità di procedere al reclutamento di nuovo personale con la conseguente tendenza alla progressiva riduzione dell'organico effettivo (228 unità al 1o gennaio 2000, 221 unità al 31 dicembre 2000; 216 unità al 31 dicembre 2001; 212 unità al 31 dicembre 2002).
Deve quindi evidenziarsi che le suindicate carenze non solo sono causa di gravi disfunzioni delle strutture dell'Ente ma hanno impedito e tuttora impediscono l'adeguamento della struttura dell'Ente al modello organizzativo e funzionale delineato dal decreto legislativo n. 165/2001, per cui l'UNIRE versa attualmente in una situazione di «inadeguatezza organizzativa» tale che non risulta garantita la correttezza gestionale delle sue scelte e l'aderenza della sua azione ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
Le criticità illustrate spiegano peraltro il massiccio ricorso dell'Ente a collaborazioni esterne, concettualmente precarie ma ricorrenti nel tempo, utilizzate in prevalenza per lo svolgimento di attività istituzionali di tipo tecnico. Ne consegue che le attività oggetto della missione istituzionale dell'UNIRE sono affidate prevalentemente a soggetti esterni non fidelizzati come patrimonio professionale dell'ente medesimo, nei confronti dei quali non sono applicabili le garanzie ed i criteri di responsabilità propri dei funzionari pubblici, a tutto discapito della garanzia e sicurezza delle azioni svolte. Si consideri che finanche la parte ispettiva e di controllo è affidata a professionalità esterne, con evidente delega di funzioni pubblicistiche rilevanti.
Nell'anno 2002 risultano impiegati circa centosettanta collaboratori esterni per lo svolgimento di attività tecniche, con una spesa complessiva di circa 2.500.000,00 euro, oltre a 350 collaboratori esterni a cui sono affidate le attività di controllo del comparto corse, con una spesa annua di circa 7.500.000,00 euro. Alla suddetta spesa si aggiunge quella sostenuta dall'Ente per la stipula di contratti di lavoro temporaneo, che, negli anni 2001 e 2002, si è assestata sull'importo medio di 80.000,00 euro mentre per l'anno in corso è stata preventivata in 450.000,00 euro.
Il quadro delineato (il numero elevato delle collaborazioni esterne, il costo relativo sostenuto, le funzioni a cui i collaboratori esterni sono assegnati, l'inadeguatezza della dotazione dei dirigenti e delle relative professionalità) appare idoneo a giustificare il ricorso ad una procedura di deroga al blocco delle assunzioni, avviando, una volta definita la nuova dotazione organica, le idonee procedure di reclutamento di personale qualificato. Ciò, tra l'altro, non determinerebbe maggiori spese per l'Ente poiché il costo di eventuali assunzioni ridurrebbe la spesa per i compensi dei collaboratori esterni.
In definitiva, lo strumento della deroga è l'unico che può consentire, nel medio periodo, di avviare le politiche di sviluppo organizzativo dell'ente.