XI Commissione - Marted́ 18 marzo 2003


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01773 Cordoni: Emersione del lavoro sommerso.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'impegno del Governo sul tema dell'emersione del lavoro sommerso si è manifestato nel corso di questa prima fase della legislatura, con una significativa produzione normativa con la quale si sono predisposti una serie di incentivi, sia di carattere economico che giuridico, volti alla legalizzazione di realtà lavorative totalmente o parzialmente irregolari.
Con la legge n. 383/2001 con una disciplina di carattere generale, si sono introdotti incentivi fiscali e contributivi destinati alle aziende e ai lavoratori comunitari interessati all'emersione, e si è introdotta la possibilità di un concordato fiscale e contributivo per la regolarizzazione dei periodi di lavoro pregressi.
Con la legge n. 73/2002 sono state, invece, ampliate le opportunità di regolarizzazione per i lavoratori, considerata l'insufficienza di un approccio limitato al solo piano fiscale e contributivo del lavoro sommerso, e si è consentita anche la sanatoria di violazioni in materia ambientale, di igiene e sicurezza, edilizia, urbanistica eccetera, nonché la possibilità di un progressivo riallineamento della retribuzione nelle ipotesi di inosservanza dei minimi contrattuali.
Quest'ultima disciplina però ha evidenziato dei profili di criticità, come l'individuazione del sindaco, e non di un organismo tecnico, quale organo competente a valutare i piani di emersione progressiva. Mancando, inoltre, l'essenziale coinvolgimento delle parti sociali nelle attività di riallineamento retributivo.
Per ovviare a tali inconvenienti, sulla base dell'avviso comune stipulato dalle parti sociali in data 19 luglio 2002, con il decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, sono stati istituiti a livello provinciale i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), composti da rappresentati delle istituzioni e delle parti sociali, con il compito di valutare le domande di emersione progressiva e si è demandata alla contrattazione collettiva a livello locale la definizione degli accordi per il riallineamento retributivo.
La fase dell'emersione «progressiva» si è conclusa in data 28 febbraio 2003, con la presentazione di circa 900 piani di emersione individuali, attualmente in fase di esame da parte dei CLES.
Sui risultati derivanti da tale azione volta ad incentivare l'emersione del lavoro sommerso si può, tuttavia, esprimere solo un giudizio basato sull'elemento quantitativo delle domande di emersione presentate, proprio perché è stato posto in essere uno sforzo normativo ed organizzativo con la costituzione dei CLES, volto a creare un clima complessivo di attenzione nei confronti del fenomeno in esame.
Il quadro complessivo della situazione relativa al fenomeno dell'emersione non può definirsi negativo in quanto si registra un clima di accentuata sensibilità nei confronti della problematica in esame - anche grazie all'intensa attività svolta e alle diverse iniziative intraprese a livello periferico dalle commissioni regionali e provinciali per l'emersione di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998 (Commissioni Meldolesi) e, da ultimo, dalle attività promozionali realizzate dai CLES con il


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contributo delle parti sociali - sensibilità che si manifesta con un atteggiamento tendente a sottolineare il disvalore delle realtà lavorative sommerse.
A testimonianza di tale fenomeno, si può citare quello che da più parti viene definito «effetto indiretto» della campagna di emersione, desumibile dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, in ordine all'aumento sia delle ritenute d'acconto versate dai datori di lavoro, che delle iscrizioni di nuovi lavoratori all'Inps. Tali dati, infatti, evidenziano oltre 270.000 nuove posizioni lavorative, riferite al dicembre 2002, che non sono giustificabili e che probabilmente riguardano anche - una forma di regolarizzazione di manodopera sommersa.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01774 Delbono ed altri: Stato di crisi della società PNT di Ferrrandina (MT).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto presentato dall'On. Delbono, la Direzione provinciale del lavoro di Matera, interessata sull'argomento, ha reso noto quanto passo ad illustrare.
Presso la Prefettura di Matera si sono tenuti due incontri, rispettivamente in data 24 febbraio e 7 marzo c.a., al fine di verificare, insieme al curatore fallimentare, la possibilità di una ripresa delle attività produttive dello stabilimento P.N.T. di Ferrandina ed escludere, in tal modo, la messa in mobilità delle maestranze, attualmente in CIGS sino al 18 aprile.
Nel corso delle riunioni, alla presenza del Prefetto di Matera, il curatore ha illustrato la situazione dell'azienda, ed ha riferito, tra l'altro, che la prossima asta giudiziaria, con un ribasso pari al 20 per cento, si terrà, presumibilmente, agli inizi di maggio; in quella sede, per facilitare l'acquisizione dello stabilimento, i cespiti della società saranno divisi in due lotti, comprendenti, rispettivamente, terreno e stabilimento industriale.
La Società Sofipar di Potenza ha da tempo manifestato l'interesse a rilevare lo stabilimento PNT e nel corso dell'ultima riunione ha ribadito la disponibilità esclusivamente al fitto dell'azienda, riservandosi di acquisire l'azienda in un secondo momento, dopo la ripresa dell'attività produttiva che è ormai ferma da un anno.
Le OOSS ritengono questa strada come l'unica possibile per la ripresa dell'attività industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
La curatela fallimentare, invece, esclude la cessione in fitto dello Stabilimento, manifestando l'intenzione di liquidare i cespiti per soddisfare i creditori.
Allo stato attuale, posso dire che il Ministero del Lavoro sta seguendo, con la dovuta attenzione, la vicenda ed intende convocare una riunione per tentare un accordo tra le contrapposte posizioni al fine della tutela dell'occupazione.


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ALLEGATO 3

Agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti (C. 987 Merlo).

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: fino al compimento del quinto anno con le seguenti: fino al compimento del terzo anno.
1. 1.Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che, nel periodo dal 1o gennaio 2003 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo. A tal fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
1. 2.Il Governo.