VIII Commissione - Resoconto di marted́ 11 marzo 2003


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 11 marzo 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sul calendario dei lavori.

Pietro ARMANI, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 marzo 2003, sono state apportate le seguenti modifiche al calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 10 al 14 marzo 2003:

CALENDARIO DEI LAVORI PER IL PERIODO DAL 10 AL 14 MARZO 2003

Martedì 11 marzo 2003.

Sede consultiva:

Alla I Commissione:
Libertà religiosa e culti ammessi (esame C. 2531 Governo - rel. Armani).

Sede referente:
Nuove norme in materia di tutela dell'ambiente (seguito esame C. 1109 Stradella - rel. Parolo).
Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione (seguito esame C. 3004 Verro - rel. Foti).

Mercoledì 12 marzo 2003.

Sede legislativa:
Modifiche alla legge n. 285 del 2000 in materia di interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (discussione C. 3672 Governo, approvato dalla 8«sup»a«reset» Commissione del Senato - rel. Armani)
(subordinatamente all'effettiva assegnazione).


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Indagine conoscitiva:
Indagine conoscitiva sulla sicurezza ambientale dei siti e degli impianti ad elevata concentrazione inquinante di rifiuti pericolosi e radioattivi: seguito esame del documento conclusivo.

Sede consultiva:
Alle Commissioni riunite VII e IX: Riassetto del sistema radiotelevisivo (esame testo unificato C. 310 Mazzuca e abb. - rel. Foti);
Alla X Commissione: DL 25/03 Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (esame C. 3688 Governo - rel. Antonio Barbieri).

Audizioni informali:
Audizione informale di rappresentanti della società «Stretto di Messina S.p.A.» in ordine all'evoluzione del progetto per l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

Sede legislativa:
Modifiche alla legge n. 285 del 2000 in materia di interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (seguito discussione C. 3672 Governo, approvato dalla 8a Commissione del Senato - rel. Armani).

(subordinatamente all'effettiva assegnazione).

Giovedì 13 marzo 2003.

Interrogazioni a risposta immediata:
Su questioni connesse alla progettazione, alla realizzazione ed all'ammodernamento di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie.

Commissioni riunite VI e VIII (Aula VI Commissione):

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sede referente:
Disposizioni in materia di sicurezza sulle strade (esame C. 1862 Nan - rel. Mondello);
Opere di viabilità di interesse locale (seguito esame C. 2614 Mondello - rel. Osvaldo Napoli).

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 marzo 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 2531 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente relatore, rileva che il disegno di legge C. 2531, trasmesso dalla I Commissione al fine dell'espressione del parere di competenza, contiene norme sulla libertà religiosa e di abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159 e regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289). Più in particolare, il disegno di legge contiene, al Capo I, varie norme aventi lo scopo di tutelare la libertà di coscienza e di religione degli individui, mentre il Capo II reca disposizioni in materia di confessioni e associazioni religiose. Il Capo III riguarda la stipulazione di intese tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8


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della Costituzione e il Capo IV contiene disposizioni transitorie e finali.
Le norme che più direttamente interessano la competenza della Commissione VIII sono contenute nei Capi I e II e riguardano, in particolare, una serie di disposizioni in favore delle confessioni religiose. La norma contenuta nel Capo I è l'articolo 14, che tutela gli edifici aperti al pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, disponendo che gli stessi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali. La seconda norma, recante profili di competenza della Commissione VIII, è l'articolo 22, contenuta nel Capo II. Tale norma prevede, al primo periodo del comma 1, che si applichino alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune, le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore degli enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro, la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto. Lo stesso comma 1 prevede, peraltro, al secondo periodo, che l'applicazione delle disposizioni citate avviene tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Osserva, a tal proposito che potrebbe essere meglio specificato il requisito della «presenza organizzata nell'ambito del relativo comune» da parte delle confessioni religiose, onde evitare che l'attività amministrativa di attuazione della norma in questione sia caratterizzata da una discrezionalità troppo ampia. Il comma 2 dello stesso articolo 22 dispone invece che gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non siano decorsi venti anni dalla erogazione del contributo, che l'atto da cui trae origine il suddetto vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari e che gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo stesso sono nulli.
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, per gli aspetti di competenza della VIII Commissione, con un'osservazione volta, nei termini precedentemente esposti, a meglio definire l'ambito d'applicazione della norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 22 (vedi allegato).

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) chiede se le disposizioni in favore delle confessioni religiose si riferiscano a quelle confessioni per le quali è già esistente un'intesa con lo Stato.

Pietro ARMANI, presidente relatore, assicura il deputato Verro che l'ambito di applicazione delle disposizioni attiene alle confessioni religiose per le quali esiste già l'intesa con lo Stato.

Ugo PAROLO (LNP), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente con la proposta di parere formulata, fa presente che il suo gruppo intende assumere un atteggiamento molto critico sul disegno di legge in esame: dichiara pertanto che non prenderà parte alla votazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 marzo 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.

La seduta comincia alle 14.30.


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Nuove norme in materia di tutela dell'ambiente.
C. 1109 Stradella.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2002.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, i membri della Commissione avevano convenuto sull'opportunità di affrontare in maniera approfondita il contenuto della proposta di legge in esame, analizzando nel merito, in particolare, le questioni prioritarie concernenti le necessarie azioni per la difesa del territorio e per la gestione del suolo. A tal fine, era stata prospettata l'ipotesi di istituire un Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Ugo PAROLO (LNP), relatore, nel ricordare che il Governo aveva avanzato richiesta informale di provvedere ad una migliore definizione dell'articolato, ritiene che la costituzione di un Comitato ristretto possa consentire di giungere alla elaborazione di un nuovo testo.

Pietro ARMANI, presidente, anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso dell'iter del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione nomini un Comitato ristretto al quale affidare, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare.
Propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione.
C. 3004 Verro.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2003.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 22 gennaio 2003, la Commissione ha proseguito l'esame della proposta di legge in titolo, recante disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione. In tale occasione, si era convenuto sull'opportunità di prevedere un'ulteriore seduta in sede referente, nella quale procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.
Comunica altresì che sono risultate nel frattempo assegnate in sede referente, alla VIII Commissione, le proposte di legge n. 3143, d'iniziativa del deputato Lupi, recante la disciplina delle locazioni transitorie, e n. 3628, d'iniziativa del deputato Foti, relativa all'accesso alla casa di abitazione. Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia analoga a quella recata dalla proposta di legge all'ordine del giorno, propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, al loro esame in abbinamento.

La Commissione concorda.

Tommaso FOTI (AN), relatore, propone di costituire un Comitato ristretto, rilevando che eventuali ulteriori proposte di legge vertenti su materia analoga potranno essere abbinate nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario di Stato Nino SOSPIRI si rimette alla libera valutazione


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della Commissione circa la costituzione di un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce degli orientamenti emersi nel corso dell'esame in Commissione, ritiene che sia emersa chiaramente l'esigenza di nominare un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare.
Propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.