TESTO AGGIORNATO AL 21 SETTEMBRE 2004
Giovedì 13 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Jole Santelli.
La seduta comincia alle 14.20.
Nino MORMINO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente di avere appreso per via mediatica di essere stato raggiunto da un'informazione di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa rispetto ad un'indagine aperta dalla procura di Palermo. Ragioni di opportunità legate al suo ruolo istituzionale e motivi di rispetto nei confronti della Commissione giustizia hanno reso consigliabile di assentarsi dai lavori della Commissione in attesa di un chiarimento sui fatti, le circostanze ed i contenuti dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. Pur con tutte le riserve sulle modalità con cui la notizia è stata diffusa, deve dare atto che la procura di Palermo si è attivata con tempestività, accogliendo la richiesta di essere sottoposto ad un formale interrogatorio, che ha avuto luogo la scorsa settimana. Una volta preso atto dei termini e dell'oggetto dell'indagine nonché delle prospettive di una rapida conclusione della stessa, ha ritenuto di poter tornare ad esercitare il mandato parlamentare nella pienezza delle sue prerogative.
Gaetano PECORELLA, presidente, prende atto con compiacimento che il
deputato Mormino è tornato a svolgere pienamente le sue funzioni parlamentari.
Disposizioni in materia di omissione di soccorso.
C. 2026-B Fanfani, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, del quale dà conto.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione.
C. 461 Cento, C. 484 Contento, C. 846 Cento, C. 958 Butti, C. 1039 Pistone, C. 1167 Pisapia, C. 1244 Pisapia, C. 1245 Pisapia, C. 2852 Mario Pepe, C. 3263 Bondi e C. 3458 Guido Rossi.
Disposizioni in materia di sanzione penale.
C. 3497 Finocchiaro e C. 3452 Ghedini.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U), relatore in materia di misure alternative alla detenzione, ricorda preliminarmente che le proposte di legge in esame intervengono sul tema dell'esecuzione della pena, ampliando sostanzialmente il ricorso alle misure alternative alla detenzione di cui alla legge n. 354 del 1975, ed affrontando il tema dell'attività lavorativa dei detenuti, quale alternativa all'espiazione in carcere delle pene inflitte.
Per quanto riguarda le proposte che intervengono sulla legge n. 354 del 1975, le proposte di legge A.C. 846 (Cento) e A.C. 1244 (Pisapia) intervengono direttamente a modificare l'articolo 47, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, mentre la proposta A.C. 2852 (Mario Pepe) persegue lo stesso obiettivo attraverso una delega al Governo.
Ricorda che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è applicabile ai condannati a pena detentiva (arresto o reclusione) per un periodo non superiore a 3 anni. Con la riforma del 1998 delle pene alternative al carcere, è stato previsto che l'affidamento possa essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, abbia già tenuto un comportamento che ne faccia ritenere avvenuto il recupero sociale, senza pericolo che commetta altri reati.
L'articolo 1 dell'A.C. 846 (Cento), sostituisce il comma 1 dell'articolo 47, ampliando la portata applicativa della misura, per cui l'affidamento in prova al servizio sociale viene consentito quanto la pena detentiva non supera 4 anni, anche come residuo di una pena maggiore. Inoltre, con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 47 (lett. b), la proposta chiarisce la portata applicativa della disposizione che attualmente consente al tribunale di sorveglianza di concedere la misura anche prescindendo dall'osservazione mensile in istituto. La nuova formulazione del comma 3 prevede infatti che il giudizio sul comportamento del condannato possa essere pronunciato anche se questi dopo il reato si trovava in libertà o agli arresti domiciliari. In merito, la proposta cristallizza una interpretazione estensiva del comma 3, già maturata dalla giurisprudenza. Infine, la proposta di legge inserisce un ulteriore comma nell'articolo 47, che mira a rendere edotto il condannato delle possibilità offerte dall'ordinamento penitenziario integrando il contenuto dell'ordine di esecuzione.
La proposta di legge A.C. 1244 (Pisapia) sostituisce il comma 1 dell'articolo 47 O.P., ampliando i limiti di pena ivi previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale. L'articolo 1 della proposta dispone quindi che l'affidamento in prova al servizio sociale venga consentito quanto la pena detentiva da scontare - anche se residuo di maggior pena - non supera i 3 anni e 6 mesi; inoltre, nel computo della pena, la proposta invita a considerare anche l'applicazione di eventuali cause estintive.
Anche la proposta di legge A.C. 2852 (Mario Pepe) interviene in tema di affidamento in prova al servizio sociale con l'obiettivo esplicitato in relazione di modificare la legislazione carceraria in modo che, senza previa valutazione del magistrato, sia immediatamente applicabile il beneficio. Secondo tale proposta gli ultimi 6 mesi di pena detentiva da scontare (anche se residuo di maggior pena) possono essere sostituiti dall'affidamento in prova al servizio sociale, eventualmente finalizzato allo svolgimento di un programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza. Il PM emette l'ordine di esecuzione mediante affidamento del condannato al servizio sociale, senza procedere alla previa osservazione in istituto.
L'A.C. 1245 (Pisapia) interviene sull'articolo 48 della legge n. 354 del 1975, in tema di semilibertà. L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 48 O.P., in realtà limitandosi ad aggiungere un inciso al testo attuale: la definizione del regime di semilibertà viene integrata con la previsione della possibilità di trascorrere parte della notte fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative.
Quattro proposte di legge (A.C. 846, Cento - A.C. 1039, Pistone e altri - A.C. 1167, Pisapia - A.C. 3263, Bondi) prevedono modifiche alla disciplina della liberazione anticipata, contenuta nell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975.
L'articolo 2, comma 1, dell'A.C. 846 sostituisce il primo comma dell'articolo 54 prevedendo che ogni semestre scontato comporti una riduzione di pena di 60 giorni (in luogo degli attuali 45). Inoltre, il comma 2 prevede che tale maggiore detrazione produca effetti a partire dal 24 ottobre 1989. Tale operazione dovrà essere compiuta dal tribunale di sorveglianza, anziché dal magistrato di sorveglianza.
L'A.C. 1039 mira invece a valorizzare la formazione scolastica e l'arricchimento culturale del detenuto, collegando alla progressione negli studi sconti di pena ulteriori rispetto a quello già previsto dall'articolo 54 O.P. A tal fine, l'articolo 1 della proposta in commento inserisce tre ulteriori commi nell'articolo 54. Il comma 1-bis dispone che il detenuto che ottiene la promozione (in caso di frequenza di scuola dell'obbligo e istruzione superiore), l'avanzamento (in caso di addestramento professionale), il diploma o la laurea in caso di studi universitari, abbia diritto a una riduzione di pena denominata redenzione straordinaria, pari a 30 giorni a semestre (da sommare eventualmente ai 45 giorni già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1). Il comma 1-ter prevede che le detrazioni di pena connesse agli istituti della liberazione anticipata (articolo 54, comma 1) e alla redenzione straordinaria (articolo 54, comma 1-bis) vengano applicate dal magistrato di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989.
Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 1039 mirano ad attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, con conseguente intervento del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo. Rileva che la proposta non risulta coordinata con la recente legge 19 dicembre 2002, n. 277, che (intervenendo sul comma 8 dell'articolo 69, inserendo l'articolo 69-bis ed emendando l'articolo 70 O.P.) ha già ottenuto il risultato auspicato dai proponenti.
La proposta di legge A.C. 1167 (Pisapia) prevede (articolo 1) la sostituzione del primo comma dall'articolo 54 O.P. così da portare la detrazione di pena dagli attuali 45 giorni a 60 giorni ogni semestre scontato.
Anche la proposta A.C. 3263 (Bondi) prevede una detrazione di pena di 60 giorni ogni semestre scontato (in luogo degli attuali 45). Oltre a questo, però, l'articolo 2 della proposta mira anche a snellire l'iter per la concessione della liberazione anticipata, sostanzialmente dando per scontata - fino a prova contraria - la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. In particolare, se oggi per la concessione del beneficio è necessaria un'istanza di parte, valutata dal magistrato di sorveglianza, che accerta la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 54 (il detenuto deve aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione), la proposta in commento rende automatica la concessione del beneficio, eliminando dall'articolo 54, comma 1, l'inciso «che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione». Il mancato riconoscimento del beneficio si verifica quindi solo se - a fronte di una segnalazione della direzione del carcere presso il quale il detenuto è in carico - il tribunale di sorveglianza, in contraddittorio, accerta che i presupposti per il riconoscimento del beneficio non ci sono, non avendo il detenuto - nel singolo semestre di pena scontata preso in considerazione - dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione (articolo 54, comma 2-bis).
Per quanto riguarda l'esclusione di alcune categorie di condannati dall'accesso alle misure alternative alla detenzione, la proposta di legge A.C. 484 (Contento) interviene sulla legge n. 354 del 1975 inserendovi l'articolo 58-quater diretto ad escludere che delle disposizioni contenute nel capo VI della legge (Misure alternative alla detenzione e remissione del debito) possano beneficiale i condannati per determinati reati, quali il contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato, i delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, cosiddetto turismo sessuale, tratta di persone, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, furto, furto in abitazione e furto con strappo se il fatto è commesso con violenza sulle cose, con destrezza o con armi nonché qualora ricorra la recidiva ovvero la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, lesioni personali gravi, rapina, estorsione, omicidio, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravato e associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti a meno che il condannato non si sia adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione le risorse.
La proposta di legge A.C. n. 3263 (Bondi) - oltre a rivedere il procedimento per la concessione della liberazione anticipata, sostanzialmente presupponendo la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio - sostituisce anche il primo comma dell'articolo 176 del codice penale in tema di liberazione condizionale.
Ritenendo che il «comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento» sia requisito troppo stringente e di difficile prova (e quindi limitante le possibilità applicative della liberazione condizionale), l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce tale presupposto con quello generalmente previsto per l'accesso alle misure alternative: la «partecipazione all'opera di rieducazione». Come chiarito anche dalla Corte di cassazione, infatti, mentre l'istituto della liberazione condizionale si correla attualmente al sicuro ravvedimento del condannato, desunto dal suo comportamento globale, senza limitare l'osservazione alla sola condotta carceraria, quello della liberazione anticipata, invece, esige semplicemente la partecipazione all'opera di rieducazione, cioè l'adesione, ancorché attiva, a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, senza che ciò comporti necessariamente una revisione critica del passato ed un abbandono delle spinte criminali manifestate con la commissione del reato.
La proposta di legge A.C. 461 (Cento) riscrive la disposizione sulla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive prevista dall'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), secondo cui il tribunale di sorveglianza può disporre
la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva comminata per reati commessi dal tossicodipendente quando la pena detentiva comminata non è superiore a 4 anni (anche se congiunta a pena pecuniaria), ovvero, la pena detentiva ancora da scontare non è superiore a 4 anni; e venga accertato che il condannato si è sottoposto o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 90 apportandovi due rilevanti modifiche: permanendo gli attuali presupposti, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione non solo della pena detentiva ma anche della pena pecuniaria; il tribunale può sospendere l'esecuzione delle pene sine die. La proposta di legge, infatti, sopprime il riferimento ai 5 anni come termine di durata della sospensione.
Vi sono poi le proposte di legge A.C. 958 (Butti) e A.C. 3458 (Guido Rossi e altri) che dispongono norme in tema di lavoro dei detenuti.
La proposta A.C. 958, pur intervenendo in tema di lavoro da svolgere dentro al carcere, da parte di detenuti condannati, non novella espressamente la disciplina della legge n. 354 del 1975. L'articolo 1, comma 1, della proposta dispone che - fatte salve le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge n. 354 - i detenuti condannati (con sentenza passata in giudicato) a scontare una pena detentiva possono svolgere attività lavorative finalizzate alla realizzazione di opere socialmente utili o di rilevante interesse pubblico. Rispetto al quadro normativo odierno (articolo 20, legge n. 354), quindi, si ipotizza che il lavoro in carcere - già obbligatorio per questo tipo di detenuti - divenga lavoro facoltativo, finalizzato però alla realizzazione di opere che dovranno essere individuate annualmente dal ministro della giustizia, di concerto con i ministri del lavoro e delle infrastrutture (comma 2). Con il decreto ministeriale che individua le attività da svolgere saranno determinate anche le modalità di svolgimento, la remunerazione. Il comma 3 aggiunge quindi che spetta allo stesso decreto ministeriale individuare quale percentuale della remunerazione vada versata allo Stato per le spese di mantenimento del detenuto e quale trattenuta per affluire in un Fondo nazionale da destinare alle vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni.
Infine, il comma 4 stabilisce che coloro i quali non svolgono l'attività lavorativa qualificata dal comma 1 come facoltativa, ovvero non svolgono le attività lavorative previste dal capo VI della legge n. 354, relativo alle misure alternative alla detenzione, sono esclusi dai benefici di riduzione della pena.
Ritiene che il riferimento vada portato alla liberazione anticipata di cui all'articolo 54 O.P., unico istituto attraverso il quale tecnicamente il condannato beneficia di una riduzione di pena.
La proposta di legge A.C. 3458, che è stata già esaminata dall'Assemblea come testo alternativo al testo unificato sulla sospensione dell'esecuzione della pena impropriamente conosciuto come «indultino», introduce nuove disposizioni in materia di lavoro extracarcerario dei detenuti, muovendosi, in sostanza, nell'ottica del raggiungimento di un duplice beneficio: il primo, a favore del detenuto-lavoratore, che vede ridursi il suo periodo effettivo di detenzione ed agevolato il proficuo reinserimento sociale; il secondo, a favore della collettività, che potrà utilizzare forza-lavoro gratuita nella realizzazione di obiettivi di pubblica utilità. L'articolo 1 del provvedimento introduce quindi un nuovo istituto denominato lavoro civico non retribuito cui potranno essere ammessi a domanda detenuti che debbano scontare una pena detentiva non superiore a tre anni (anche se residua di pena maggiore).
L'ammissione al lavoro incontra naturalmente una serie di limiti di natura soggettiva (detenuti per reati di particolare gravità, come di consueto, identificati in quelli riferiti all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo,
e così via) e oggettiva (espiazione di almeno la metà della pena inflitta). Segnala come, ai fini della conversione, a fronte della gratuità dell'attività del detenuto, un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di detenzione.
L'articolo 2 della proposta di legge individua nello Stato, nelle regioni, nelle provincie, nei comuni e negli altri enti locali nonché nei loro enti strumentali, i soggetti pubblici beneficiari dell'attività lavorativa gratuita da parte dei detenuti. La norma individua le tipologie di mansioni cui possono essere adibiti i detenuti.
Gaetano PECORELLA, presidente, ravvisa l'opportunità di avere un quadro complessivo delle misure carcerarie, al fine di ricondurre ad unità i vari provvedimenti, riflettendo anche sull'eventualità di emanare una legge delega. Personalmente dichiara di propendere maggiormente per un intervento diretto sul sistema, che giudica la via più efficace, anche se più faticosa, rispetto ai tempi lunghi richiesti dalla legge delega.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) concorda con il presidente.
Sergio COLA (AN) si associa alle considerazioni del presidente, nella convinzione che la rapida approvazione di un provvedimento in materia di misure alternative alla detenzione possa contribuire a risolvere il problema dell'affollamento delle carceri.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) conviene sulla strada indicata dal presidente, nella convinzione che sia necessario fare chiarezza sulla materia sia delle misure alternative che delle sanzioni sostitutive. Ricorda che il dibattito sul cosiddetto indultino ha aperto una serie di riflessioni, come del resto il provvedimento sul patteggiamento; a questo proposito dichiara di nutrire dei dubbi sull'opportunità di attribuire al giudice della cognizione anziché al magistrato di sorveglianza l'irrogazione di misure alternative alla detenzione in caso di patteggiamento. Tuttavia, data l'urgenza di prevedere misure diverse dalla reclusione, ritiene preferibile incidere sulla legislazione vigente, procedendo altresì ad una verifica dell'efficacia degli strumenti previsti dalla legge Gozzini.
Nino MORMINO (FI) manifesta maggior propensione per l'elaborazione di un progetto di legge da parte della Commissione, ritenendo che una legge delega esautorerebbe quest'ultima da prerogative che le sono proprie.
Gaetano PECORELLA, presidente, data l'assenza del relatore sulle disposizioni in materia di sanzione penale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
C. 521 Carboni, C. 866 Misuraca e C. 1857 Lucidi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Costituzione di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2003.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che è stato affidato al relatore il compito di predisporre un testo unificato da sottoporre alla Commissione.
Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che resta ancora insoluta la questione relativa alla opportunità di prevedere delle sanzioni sostitutive della pena in relazione ai soli reati connessi agli incidenti stradali. Ricorda, al riguardo, che sono all'esame della Commissione una serie di proposte di legge volte a prevedere una disciplina generale delle sanzioni sostitutive
Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene che il testo unificato da predisporre dovrà necessariamente affrontare anche la questione relativa alle vittime del reato, con particolare riferimento al profilo della effettività delle misure repressive e degli strumenti processuali da garantire alle medesime.
Propone, quindi, di costituire nuovamente un Comitato ristretto che in tempi particolarmente rapidi possa giungere alla definizione di un testo, particolarmente atteso, che soddisfi, in maniera adeguata le legittime aspettative della società civile.
Italico PERLINI (FI), relatore, concorda in relazione all'opportunità di costituire nuovamente un Comitato ristretto.
La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto
Gaetano PECORELLA, presidente, invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Decreto-legge n. 18/2003: Disposizioni urgenti in materia di giudizio secondo equità.
C. 3665 Governo.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
C. 718-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
Misure in materia di diritto di famiglia e dei minori.
Testo unificato C. 2517 Governo, C. 2501 Governo, C. 308 Mazzuca, C. 315 Mazzuca, C. 816 Molinari, C. 2088 Mario Pepe, C. 2703 Castagnetti, C. 1485 Valpiana, C. 1887 Biondi, C. 2119 Siniscalchi, C. 2705 Lucidi, C. 2663 Tanzilli e C. 2641 Finocchiaro.