XIV Commissione - Mercoledì 22 gennaio 2003


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ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (C. 3524).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni normative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di preparati pericolosi;
rilevato che vi è l'esigenza di chiarire le modalità di coordinamento dello schema di decreto legislativo in esame con la disciplina vigente, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei prodotti fitosanitari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, adottato in attuazione della direttiva 78/631/CE, della quale la direttiva 1999/45/CE dispone l'abrogazione,
tenuto conto che non appaiono chiare le ragioni per cui, all'articolo 2, comma 2, non viene prevista, oltre alla definizione della fattispecie dei «preparati pericolosi», anche quella delle «sostanze pericolose», in corrispondenza con quanto previsto dalla direttiva 1999/45/CE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno prevedere l'esplicita abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, adottato in attuazione della direttiva 78/631/CEE (come modificata dalle direttive 81/187/CEE e 84/291/CEE), considerato che l'articolo 21, allegato VIII, parte A, della direttiva 1999/45/CE dispone l'abrogazione della predetta direttiva 78/631/CE;
b) all'articolo 2, comma 2, apparirebbe opportuno prevedere, oltre alla definizione della fattispecie dei «preparati pericolosi», anche quella delle «sostanze pericolose», in aderenza con quanto previsto all'articolo 2 della direttiva 1999/45/CE; in tal modo sarebbe anche possibile prevedere, all'articolo 1, comma 1, un rinvio all'articolo 2 del medesimo schema di decreto legislativo in luogo del rinvio - attualmente effettuato - all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
c) all'articolo 13, comma 3, relativo alla redazione della scheda informativa di sicurezza, il rinvio al decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 - in materia di sostanze pericolose - andrebbe sostituito con un rinvio al più recente decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2002, che ha provveduto a recepire la direttiva 2001/58/CE (volta a modificare la direttiva 91/155/CE) in modo da adeguarla alle disposizioni della direttiva 1999/45/CE.