Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (C. 3193 Governo).
Sopprimerlo.
* 2. 1. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Squeglia, Diana, Sciacca, Trupia, Carbonella.
Sopprimerlo.
* 2. 2.Alfonso Gianni.
Alla rubrica, aggiungere in fine le parole: e di tirocinio.
2. 3. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. 4. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.
2. 5.Perrotta.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione.
2. 6. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione.
2. 7. Delbono, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Carbonella.
Al comma 1, primo periodo, le parole: la revisione e la razionalizzazione sono sostituite dalle seguenti: la revisione e l'unificazione.
Conseguentemente, nella rubrica, la parola: riordino è sostituita dalla seguente: unificazione.
2. 8. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, primo periodo, le parole: la revisione e la razionalizzazione sono sostituite dalle seguenti: la revisione e l'unificazione.
2. 9. Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Diana, Carbonella, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.
Al comma 1, lettera b), al quarto rigo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: unificare.
2. 10. Cordoni, Delbono, Nigra, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Diana, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), le parole: al fine di riordinare sono sostituite dalle seguenti: al fine di unificare.
Conseguentemente, alla stessa lettera b), sopprimere in fine le parole: , specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.
2. 11. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), le parole: al fine di riordinare sono sostituite dalle seguenti: al fine di unificare.
Conseguentemente, alla stessa lettera b) sopprimere in fine le parole; , specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.
2. 12. Delbono, Cordoni, Nigra, Duilio, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Diana, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: valorizzare pienamente l'attività formativa svolta in azienda confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva con le seguenti: valorizzare pienamente l'attività formativa confermando l'apprendistato come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni anche nella prospettiva.
2. 13. Cordoni, Delbono, Innocenti, Nigra, Sciacca, Carbonella, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'attività formativa svolta in azienda con le seguenti: l'attività formativa.
* 2. 14. Cordoni, Delbono, Nigra, Trupia, Guerzoni, Carbonella, Gasperoni, Diana, Sciacca, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'attività formativa svolta in azienda con le seguenti: l'attività formativa.
* 2. 15. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'attività formativa svolta sopprimere le seguenti: in azienda.
2. 16. Delbono, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: confermando l'apprendistato come strumento sostituire la parola: formativo con le seguenti: per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni e che la valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda non deve andare a detrimento della formazione esterna.
2. 17. Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Diana, Carbonella, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché il passaggio da un sistema all'altro sopprimere le parole successive fino al termine della lettera.
2. 18. Guerzoni, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze sopprimere la seguente: autorizzatorie.
* 2. 19. Delbono, Cordoni, Innocenti, Nigra, Camo, Carbonella, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Trupia, Duilio, Gasperoni.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze sopprimere la parola seguente: autorizzatorie.
* 2. 20. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), sopprimere in fine le parole: , specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.
** 2. 21. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera b), sopprimere in fine le parole: «, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.
** 2. 22. Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Trupia, Duilio, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella,
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 23. Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 24. Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quindici mesi.
2. 25. Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole: in un quadro di unificazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro.
2. 26. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Camo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: delle donne, inserire le seguenti: particolarmente di quelle che sono uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi.
2. 27. Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2. 28. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) l'introduzione di una retribuzione sociale per i giovani inoccupati e i disoccupati di lunga durata iscritti da più di 12 mesi al collocamento pari a 517 euro per una durata non inferiore a tre anni, da
elevare per le zone a più alto tasso di disoccupazione e per i disoccupati ultra quarantacinquenni, previsione dell'istituzione da parte degli enti locali ai servizi formativi gratuiti e di condizione di migliore accesso a istituti e servizi sociali e culturali per gli stessi disoccupati beneficiari della retribuzione sociale, al fine di facilitare l'incontro con le occasioni di lavoro; previsione in assenza di questa di un periodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione in settori di pubblica utilità.
2. 29. Alfonso Gianni.
Al comma 1, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro.
2. 30. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, lettera g) dopo le parole: semplificazione e snellimento inserire le seguenti: fermo restando il ruolo delle commissioni regionali per l'impiego.
2. 31. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Duilio, Gasperoni, Carbonella, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Camo, Trupia, Nigra.
Al comma 1, lettera g), le parole: ai contratti a contenuto formativo sono sostituite dalle seguenti: al contratto a contenuto formativo.
Conseguentemente, nella rubrica, la parola: riordino è sostituita dalla seguente: unificazione.
* 2. 32. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera g) le parole: ai contratti a contenuto formativo sono sostituite dalle seguenti: al contratto a contenuto formativo.
Conseguentemente, nella rubrica, la parola: riordino è sostituita dalla seguente: unificazione.
* 2. 33. Delbono, Cordoni, Camo, Trupia, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: legando l'erogazione degli incentivi alla certificazione della formazione svolta.
2. 34. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: rendendo invece maggiormente effettivi i controlli relativi alla congruità dei progetti formativi in relazione alle mansioni, alla preacquisita esperienza del lavoratore e al tempo di durata dell'esperienza formativa.
2. 35. Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine, le seguenti parole: esplicitando che gli incentivi vanno vincolati al riconoscimento delle competenze acquisite.
2. 36. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 37. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Nigra, Innocenti, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: concordati da associazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: svolta in azienda, concordati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, sulla base di quelli definiti dalla commissione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999.
2. 38. Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti.
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente rappresentative.
2. 39. Dario Galli, Didonè.
Al comma 1, lettera l) dopo le parole: attività formativa inserire le seguenti: svolta in azienda, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, sulla base di quelli definiti dalla commissione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del lavoro n. 179 del 20maggio 1999.
2. 40. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, alla fine le seguenti: , fatte salve le ore di formazione esterna previste dalla legislazione in vigore.
2. 41. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, lettera l), aggiungere infine le parole: fatta salva la quantità di attività formativa esterna stabilita nell'articolo 16 della legge 24 aprile 1997, n. 196.
* 2. 42. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine le parole: fatta salva la quantità di attività formativa stabilita nell'articolo 16 della legge 24 aprile 1997, n. 196.
2. 43. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Trupia, Nigra.
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) revisione delle misure di tutela dei fanciulli e degli adolescenti di cui alla legge 17 ottobre 1987 n. 977 al fine di vincolare l'assunzione dei minori soggetti all'obbligo di frequenza di attività formative di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al ricorso al contratto di apprendistato.
2. 44. Nigra, Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Buffo, Diana.
Sopprimerlo.
* 3. 1. Alfonso Gianni.
Sopprimerlo.
* 3. 2. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.
Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, inserire le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. 3. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Nigra.
Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.
3. 4. Perrotta.
Al comma 1, al quinto rigo, dopo la parola: legge, aggiungere le seguenti: previa intesa con le parti sociali,.
3. 5. Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Motta, Buffo, Diana.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.
3. 6. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune, e, di seguito, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, in misura comunque non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale;
c) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale.
* 3. 7. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in ricezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune, e, di seguito, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, in misura comunque non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale;
c) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale.
* 3. 8. Delbono, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in ricezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.
3. 9. Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Camo, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Innocenti, Squeglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 10. Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.
3. 11. Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente rappresentative.
3. 12. Dario Galli, Didonè.
Al comma 1, lettera a) sostituire la frase: nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato con la seguente: nei casi e secondo le modalità introdotte dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo che, in ogni caso, il lavoro supplementare sia svolto con il consenso del lavoratore interessato.
3. 13. Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. 14. Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. 15. Motta, Nigra, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a), sopprimere infine le parole: , anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi.
3. 16. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera a) sopprimere dalla parola: anche sino alla fine.
3. 17. Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche e in carenza dei predetti contratti collettivi.
3. 18.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: anche sino alla fine della lettera con le altre: e sulla base del consenso del lavoratore interessato.
3. 19. Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque in misura non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro.
* 3. 20. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque in misura non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro.
* 3. 21. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigra, Squeglia, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.
3. 22. Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b) sostituire la frase: anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a) con la seguente: secondo modalità introdotta da contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sulla base del consenso del lavoratore interessato.
3. 23. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: anche e in carenze dei contratti collettivi di cui alla lettera a).
3. 24.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera b) sopprimere al 4o rigo la parola: anche.
3. 25. Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b) 7o rigo dopo la lettera a) aggiungere le parole: , riconoscendo il diritto del lavoratore, trascorsi sei mesi dalla stipulazione, a fronte di ragioni documentate di tipo familiare, di salute o per altre attività, di ritirare il predetto consenso.
3. 26. Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b) aggiungere dopo le parole: a fronte di una la parola: congrua.
3. 27. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: e in caso di lavoro supplementare, in misura non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro.
3. 28. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 29. Buffo, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana.
All'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire la parola: previsione con l'altra introduzione.
3. 30.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'utilizzo di contratti a tempo parziale dei lavoratori anziani con le altre: la riduzione volontaria dell'orario di lavoro dei lavoratori anziani che non abbiano maturato i requisiti pensionistici.
3. 31.Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 32. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera e), aggiungere alla fine: , e nel rispetto del principio del non regresso.
3. 33. Cordoni, Gasperoni, Buffo, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine: con particolare riferimento al divieto di discriminazione diretta e indiretta.
3. 34. Nigra, Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Sciacca, Diana, Guerzoni, Motta.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 35. Motta, Buffo, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in relazione all'applicazione fino alla fine della lettera.
3. 36. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3. 37. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis). Possibilità di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa, su richiesta del lavoratore nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.
3. 38. Cordoni, Delbono, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Sopprimerlo.
4. 1.Alfonso Gianni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.
2. L'articolo i, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:
3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.
3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.
4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli i e 3 della presente legge.
5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;
7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.
8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli Il, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziate le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 2. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.
2. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997 è così sostituito:
3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.
3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.
4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. 11 Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.
6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.
7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003 e 200 milioni di curo per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai finì del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente
al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.
8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 3. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,.
4. 4. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
4. 5. Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Buffo, Nigra, Trupia, Diana, Gasperoni, Sciacca.
Al comma 1, sopprimere le parole: a chiamata,.
4. 6. Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Diana, Buffo, Trupia, Guerzoni, Sciacca.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 7. Cordoni, Nigra, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Buffo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una aggiungere la seguente: congrua.
4. 8. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità aggiungere le seguenti: di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.
4. 9. Cordoni, Delbono, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
4. 10. Buffo, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente rappresentative.
4. 11. Dario Galli, Didonè.
Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la parola: territoriale le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
4. 12. Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: o, in via provvisoria, fino a sociali.
4. 13. Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 14. Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).
* 4. 15.Duilio.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).
* 4. 16.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera c), sostituire i punti nn. 1 e 2 con i seguenti: 1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro; 2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a 5.000 Euro.
4. 17.Di Teodoro.
Al comma 1 sopprimere il punto 1) della lettera c).
4. 18. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Camo, Carbonella, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici, rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. 19. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale
qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. 20. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.
Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la parola: previsione con l'altra introduzione.
4. 21.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera c), al numero 2) dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti: dell'obbligo.
4. 22.Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: relativi a tali rapporti inserire le seguenti: , con l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicazione del contratto tramite consegna al prestatore d'opera, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, di una copia del contratto di lavoro o di un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;
c) l'oggetto della prestazione lavorativa;
d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;
f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.
4. 23. Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.
Al comma 1, lettera c), al numero 2), aggiungere in fine le parole: , con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;
c) l'oggetto della prestazione lavorativa;
d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sul la realizzazione stessa;
f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.
4. 24. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), al punto 4), dopo le parole: e infortunio inserire le seguenti: nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. 25. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Trupia.
Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge;.
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.
4. 26. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di apposite tutele al fine di garantire il diritto:
a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;
b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno di attività produttive;
c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.
4. 27. Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in particolare in caso di infortunio, malattia, gravidanza, maternità o paternità, congedo parentale, cura e assistenza personale e di familiari, svolgimento di attività di formazione continua e permanente, previsione e tutela per i collaboratori del diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso ovvero una indennità previdenziale, nella misura e per la durata in base alla legge».
4. 28. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.
Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in particolare, previsione del diritto elettorale, attivo o passivo per la partecipazione dei collaboratori alle rappresentanze sindacali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime.
4. 29. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.
Al comma 1, lettera c), alla fine del punto 4), aggiungere la seguente frase: con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia.
4. 30. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Innocenti, Guerzoni, Motta, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), inserire il seguente:
4-bis) Rinvio obbligatorio alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele.
4. 31. Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), punto 5, sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.
4. 32.Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile».
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 33. Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera c), punto 6, sostituire le parole: delle parti con le seguenti: dei soggetti.
4. 34.Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 35. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Camo, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 36. Delbono, Cordoni, Squeglia, Carbonella, Buffo, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.
Al comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.
4. 37. Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto.
4. 38. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera e), alla fine aggiungere la seguente frase: È facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso.
4. 39. Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana, Sciacca, Camo.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automaticamente la cessazione del rapporto.
4. 40. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis ) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.
4. 41.Il Relatore.
Aggiungere in fine la seguente lettera:
f) resta nella facoltà delle parti concordare per la categoria dei Quadri «contratti a scelta multipla» mediante la contrattazione individuale assistita dalle Organizzazioni di categoria dei Quadri individuata dall'articolo 2095 codice civile, ai fini del rapporto contrattuale nel limiti dei minimi contrattuali e delle norme inderogabili di tutela. In tale ambito e sempre con la formale assistenza delle organizzazioni del quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e/o del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sussiste per gli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere nella titolazione, dopo le parole: prestazioni ripartite le seguenti: e a scelta multipla.
Conseguentemente, all'alinea, aggiungere al punto 1, dopo le parole: preatazioni ripartite le seguenti: e a scelta multipla.
4. 42.Lo Presti, Didonè, Dario Galli.
Aggiungere la seguente lettera:
f) resta nella facoltà delle parti concordare per la categoria dei Quadri «contratti a scelta multipla» mediante la contrattazione individuale assistita dalle Organizzazioni di categoria dei Quadri individuata dall'articolo 2095 codice civile, ai fini del rapporto contrattuale nel limiti dei minimi contrattuali e delle norme inderogabili di tutela. In tale ambito e sempre con la formale assistenza delle organizzazioni del quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e/o del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sussiste per gli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere nella titolazione, dopo le parole: prestazioni ripartite le seguenti: e a scelta multipla.
Conseguentemente, all'alinea, aggiungere al punto 1, dopo le parole: preatazioni ripartite le seguenti: e a scelta multipla.
4. 43.Maninetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina della figura del socio-lavoratore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, al fine di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro;
b) revisione dell'articolo 2, legge 3 aprile 2001, n. 142, nel senso di raccordare l'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, a modalità compatibili con lo stato di socio lavoratore, così come determinate da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
c) semplificazione dei criteri di individuazione della competenza giurisdizionale di cui all'articolo 5, comma 2, legge 3 aprile 2001, n. 142, affidando al giudice civile ordinario le controversie concernenti il recesso e l'esclusione del socio;
d) attribuzione alla assemblea della possibilità di deliberare, se necessario, un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con eventuale apporto, anche economico, dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
e) introduzione dei necessari adattamenti della contrattazione collettiva nazionale alle peculiari esigenze delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedendo la possibilità di definire accordi territoriali da parte delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
f) estensione della procedura di certificazione del rapporto di lavoro di cui al successivo articolo 5 anche al lavoro del socio di cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.
4. 01.Campa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina della figura del socio-lavoratore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, al fine di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro;
b) revisione dell'articolo 2, legge 3 aprile 2001, n. 142, nel senso di raccordare l'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, a modalità compatibili con lo stato di socio lavoratore, così come determinate da accordi
collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
c) semplificazione dei criteri di individuazione della competenza giurisdizionale di cui all'articolo 5, comma 2, legge 3 aprile 2001, n. 142, affidando al giudice civile ordinario le controversie concernenti il recesso e l'esclusione del socio;
d) attribuzione alla assemblea della possibilità di deliberare, se necessario, un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con eventuale apporto, anche economico, dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
e) introduzione dei necessari adattamenti della contrattazione collettiva nazionale alle peculiari esigenze delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedendo la possibilità di definire accordi territoriali da parte delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
f) estensione della procedura di certificazione del rapporto di lavoro di cui al successivo articolo 5 anche al lavoro del socio di cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera h).
4. 01. (seconda versione)Campa.
Sopprimerlo.
* 5. 1.Alfonso Gianni.
Sopprimerlo.
* 5. 2. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 5. - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;
d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;
e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Carriera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.
5. 3. Cordoni, Delbono, Innocenti, Squeglia, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le parole seguenti: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. 4.Il Relatore.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: maggiormente rappresentative.
5. 5.Dario Galli, Didoné.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
5. 6. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Trupia.
Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: aventi competenze in materia, le seguenti: , o anche università.
5. 7.Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 8. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 5. 9.Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 5. 10.Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;
5. 11.Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.
5. 12. Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: se non in caso aggiungere le altre: di erronea qualificazione di programma negoziale
da parte dell'organo preposto alla certificazione e.
5. 13.Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 5. 14.Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 5. 15. Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma l, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: , come condizione di procedibilità all'azione in giudizio.
5. 16. Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Squeglia, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e la sua successiva attuazione, aggiungere le seguenti: , prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione ed il programma attuato.
5. 17.Di Teodoro.
Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: accertare con: tenere conto.
5. 18.Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 19.Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 20. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: non solo e sopprimere conseguentemente nel medesimo periodo, le parole da: , ma anche le rinunzie fino alla fine della lettera.
5. 21. Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Duilio, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Camo, Carbonella, Diana.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: a conferma fino alla fine della lettera.
5. 22. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Buffo.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 5. 23. Campa.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 5. 24. Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 5. 25. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.
Al comma 1 lettera h), sostituire le parole da: all'atto di deposito fino alla fine della lettera con le altre: anche alla qualificazione e rapporto con i singoli soci lavoratori di società cooperative ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.
5. 26. Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
5. 27. Nigra, Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.
Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'accertamento della garanzia del carattere sperimentale e volontario delle procedure di certificazione,.
5. 28. Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
5. 29. Buffo, Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra.
Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 5. 30. Bulgarelli, Cento.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 5. 31. Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia.
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 32. Motta, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Sciacca, Nigra, Trupia.
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
5. 33. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Nigra, Motta, Diana, Trupia.
Al comma 1 lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: , sulla base di una consultazione referendaria effettuata tra i lavoratori interessati.
5. 34. Sciacca, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Diana, Nigra, Buffo, Guerzoni, Trupia, Motta.
Sopprimerlo.
* 6. 1. Alfonso Gianni.
Sopprimerlo.
* 6. 2. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.
2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.
3. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra le confederazioni o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle unità di cui ai commi 1 e 2 fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
4. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Essi possono altresì prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie interaziendali del personale nelle aziende del medesimo territorio che occupino meno di 15 dipendenti.
5. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.
6. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva aziendale. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore.
7. Nel caso di aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche gli organismi di cui ai commi I e 2 che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
8. Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri per i quali nel contratto collettivo del settore sia prevista una disciplina distinta deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
9. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
10. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
11. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo settore o area partecipano altresì le confederazioni alle quali
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 10 siano affiliate.
12. Le parti sottoscrivono i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 10, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel settore o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
13. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità ai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto al comma 6, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
14. Agli effetti dell'accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previsto dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 10, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel settore o nell'area.
15. Ai fini delle deliberazioni, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
16. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
17. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base alla presente legge. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
18. Le elezioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette elezioni hanno periodicità triennale. Le rappresentanze sindacali unitarie elette, in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2001, scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine della misurazione della rappresentatività.
19. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. 01. Gasperoni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».
6. 02. Il Relatore.
Sopprimerlo.
7. 1. Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: dei datori e prestatori di lavoro aggiungere le seguenti: , nonché il CNEL.
7. 2. Alfonso Gianni.
Al comma 1, sopprimere le parole: il sessantesimo giorno antecedente.
7. 3.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
7. 4. Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della Direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla Direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli Istituti previdenziali,
con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma i sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
5. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».
7. 01. Il Governo.