XI Commissione - Marted́ 15 ottobre 2002


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2003 (C. 3200-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (C. 3201 Governo).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 19.

Sopprimere il comma 2.
*3200-bis/XI/19. 1.Benedetti Valentini, Lo Presti, Di Teodoro, Amoruso, Campa, Santori.

Sopprimere il comma 2.
*3200-bis/XI/19. 2.Perlini, Paniz.

Sopprimere il comma 2.
*3200-bis/XI/19. 3.Anedda, Saponara.

Sopprimere il comma 2.
*3200-bis/XI/19. 4.Bressa.

Al terzo comma sopprimere le parole: nonché gli enti di cui al comma 2.
3200-bis/XI/19. 5.Lo Presti.

ART. 21.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere il seguente periodo: Tale facoltà è estesa ai professori universitari straordinari che per limiti di età alla data del 31 ottobre non abbiano potuto completare il triennio di straordinariato ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.
3200-bis/XI/21. 1.D'Alia, Di Giandomenico, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'Anno Accademico in cui compiono 70 anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data del collocamento a riposo i professori ed i ricercatori universitari di ruolo della Facoltà di Medicina e Chirurgia conservano sino al termine dell'Anno Accademico in cui compiono 70 anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di Responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolta.
3200-bis/XI/21. 2.Angela Napoli, Butti, Maggi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei


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ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori e i ricercatori universitari cessano da tutte le cariche accademiche. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.
2. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che l'esercizio dell'opzione in esso prevista è un diritto di tutti i professori e ricercatori universitari e degli assistenti ordinari ad esaurimento.
3200-bis/XI/21. 01.Bimbi, Colasio.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:
a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;
b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;
c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklim di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;
d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (Nuoro) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (Foggia);
e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (Cagliari);
g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimento, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;
l) trattamento CIGS e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;
m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, al fine di favorirne il reimpiego;
n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, alla Tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, apportare le seguenti modifiche:
2003: + 230 milioni di euro.


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Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.
3200-bis/XI/24. 01.Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Buffo, Nigra, Motta.

ART. 25.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 15 sono aumentati del 10 per cento a partire dal 1o gennaio 2003.

e, di conseguenza:
a) alla Tabella A, voce
Ministro degli affari esteri apportare le seguenti modifiche:
2003: - 167.000;
2004: - 167.000;
2005: - 167.000;
a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 120.000;
2004: - 120.000;
2005: - 120.000.
b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.
3200-bis/XI/25. 1.Lucà.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'anno 2000, con le seguenti: degli anni 2000 e 2001.
3200-bis/XI/25. 2.Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Buffo.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Assegno al nucleo familiare).

A decorrere dal 1o gennaio 2003, la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
3200-bis/XI/25. 01.Santori.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-ter.
(Limiti di reddito).

La legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 38, è così modificata:
comma 5, lettera b) «per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere inferiore a 13.428 euro».
3200-bis/XI/25. 02.Santori.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-ter.
(Limiti di reddito).

La legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 38, è così modificata:
comma 5, lettera b) «per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge deve essere inferiore a 13.428 euro».
3200-bis/XI/25. 02. (seconda versione) Santori.


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ART. 27.

Al comma 1, le parole: è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni sono sostituite dalle seguenti: è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
3200-bis/XI/27. 1.Perlini, Paniz.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai casi di sino alla fine del comma, con le seguenti: a) ai soggetti titolari di pensione di anzianità; b) ai soggetti assicurati che all'atto del pensionamento abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbiano compiuto i 58 anni di età».
3200-bis/XI/27. 7.Santori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
3200-bis/XI/27. 8.Il relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscano di pensione di anzianità, a condizione che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
3200-bis/XI/27. 2.Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti delle persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già usufruiscano di pensione di anzianità, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
3200-bis/XI/27. 3.Benedetti Valentini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I liberi professionisti che siano stati rimborsati dei contributi versati agli enti previdenziali di appartenenza in forza di leggi vigenti e comunque nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, hanno diritto a ripristinare, anche ai fini della ricongiunzione e della totalizzazione, il periodo di anzianità pregressa corrispondente ai contributi rimborsati, restituendo all'ente di appartenenza le somme rimborsate con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria intervenuta a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
3200-bis/XI/27. 4.Moretti.


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Al comma 2, dopo le parole: Gli enti previdenziali privatizzati inserire le seguenti: esclusi quelli sostituitivi dell'assistenza generale obbligatoria.
3200-bis/XI/27. 5.Di Teodoro.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli enti previdenziali privatizzati che gestiscono forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti stessi, l'articolo 38, comma 4, della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come modificato dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3200-bis/XI/27. 5. (nuova formulazione) Di Teodoro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente: «La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno venti anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa».
3200-bis/XI/27. 6.Zanetta, Daniele Galli, Perrotta, Rosso.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Trattamento minimo delle pensioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.
2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1o gennaio 2003.

Conseguentemente alla Tabella C, alla Rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 130.000;
2004: - 140.000;
2005: - 170.000.
3200-bis/XI/27. 01. Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato).

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1o gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza,


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normale e privilegiato che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati.

Conseguentemente alla Tabella C, alla Rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:
(in migliaia di euro)

2003: - 45.500;
2004: - 45.500;
2005: - 45.500.
3200-bis/XI/27. 02.Gasperoni, Innocenti, Trupia, Cordoni, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato).

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1o gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati.

Conseguentemente alla Tabella C, alla Rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 45.500;
2004: - 45.500;
2005: - 45.500.
3200-bis/XI/27. 02. (seconda formulazione)Gasperoni, Innocenti, Trupia, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Buffo,


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Alfonso Gianni, Lo Presti, Alboni, Didonè, Di Teodoro, Daniele Galli, Fratta Pasini, Gazzara, Viale, Santori, Delbono, Duilio.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Articolo 27-bis.
(Cumulo assegni di invalidità).

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:
«43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
3200-bis/XI/27.03. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Sciacca, Diana, Guerzoni, Nigra.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Articolo 27-bis.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995).

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi dei decreto legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:
2003: - 16.000;
2004: - 16.000;
2005: - 16.000.
3200-bis/XI/27.04. Trupia, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Diana.


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ART. 28.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Articolo 28-bis.
(Integrazione e modifica delle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e per l'assicurazione contro gli infortuni domestici).

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
b) Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) Titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) Appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
3200-bis/XI/28.01. Cordoni, Innocenti, Motta, Gasperoni, Buffo, Trupia, Guerzoni.

ART. 29.

Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tener conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Italiani nel Mondo, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.
3200-bis/XI/29.2.Lo Presti.

Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tener conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Italiani nel Mondo, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.
3200-bis/XI/29.3.Lo Presti.


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Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola estera con le seguenti: consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge».
3200-bis/XI/29.1.Lo Presti.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare).

Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dalla legge n. 388, 23 dicembre 2000, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:
a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;
b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 42.
c) Alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.
d) Ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.
3200-bis/XI/29.01.Franci, Guerzoni.

ART. 44.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Alle società di fornitura di lavoro temporaneo (SFLT) viene riservata una quota percentuale sui flussi di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato, anche a fronte delle esigenze presenti a livello locale, così come individuati annualmente ex articolo 3 comma 4 decreto legislativo 286/98, così come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n.189.
3200-bis/XI/44.01.Perrotta, Lo Presti.

Alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
(in migliaia di euro)

2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 486 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap 3003):
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
3200-bis/XI/Tab.A.1. Guerzoni, Motta, Cordoni, Innocenti, Buffo, Gasperoni, Diana, Nigra.


Pag. 299

Alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
(in migliaia di euro)

2003: + 5.000
2004:+ 10.000;
2005:+ 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 486 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap 3003):
2003: - 5.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
3200-bis/XI/Tab.A.1.(nuova formulazione)Guerzoni, Motta, Cordoni, Innocenti, Buffo, Gasperoni, Diana, Nigra.

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», variare gli importi come segue:
(in migliaia di euro)

2003: - 125.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali», apportare le seguenti modificazioni:
(in migliaia di euro)

2003: + 125.000.
3200-bis/XI/Tab.A.2. Cordoni, Innocenti, Buffo, Nigra, Motta, Trupia, Gasperoni, Guerzoni.


Pag. 300

ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2003 (C. 3200-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (C. 3201 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2003 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
considerato che il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di stabilità ed equità indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2003-2006 e nella successiva Nota di aggiornamento;
considerato che nel Patto per l'Italia è stato sottolineato il ruolo fondamentale della politica dei redditi, che si deve oggi accompagnare con il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e di Lisbona, realizzando una virtuosa convergenza tra crescita economica, competitività, incremento dell'occupazione e inclusione sociale;
tenuto conto che il disegno di legge finanziaria prospetta una significativa riduzione della pressione fiscale per le famiglie e per le imprese, che costituisce una prima attuazione della riforma del sistema fiscale statale, sempre in linea con gli accordi presi nel Patto per l'Italia;
considerato con favore che le misure di riduzione dell'IRPEF sono state modulate, compatibilmente con gli obiettivi di contenimento del deficit, secondo criteri di selettività, progressività ed equità, in modo da favorire soprattutto le fasce più deboli della popolazione, aumentando in misura significativa la quota di reddito esente dal prelievo IRPEF, in particolare per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, al fine di migliorarne le condizioni di vita nell'attuale fase di crescita rallentata dell'economia del paese determinata a sua volta dalla crisi economica mondiale;
evidenziato il rilievo politico della scelta contenuta nella legge finanziaria 2003, per quanto riguarda il settore previdenziale, consistente nel mantenimento del livello del welfare anche in un momento di difficoltà economica mondiale e, anche, nazionale;
ricordata infine la modifica dell'IRAP con l'introduzione tra le deduzioni dalla base imponibile anche di una quota parziale, ma significativa, del costo del lavoro;
ricordato altresì che con l'articolo 25 viene avviato a soluzione un problema di grandissimo impatto sociale, quale quello dei lavoratori esposti all'amianto;


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DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) non appare giustificata la previsione contenuta nell'articolo 19, che estende agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali il controllo sui flussi trimestrali di cassa attualmente effettuato con esclusivo riferimento al settore pubblico, considerato - oltretutto - che non comportano in via diretta risparmi di spesa;
b) in relazione all'articolo 27, sembra opportuno estendere a tutti i lavoratori già titolari di pensione la rimozione del divieto di cumulo tra prestazione previdenziale e redditi da lavoro;
c) all'articolo 29, andrebbe precisato che le certificazioni dei redditi prodotti all'estero sono di competenza dell'autorità consolare, con l'ausilio degli enti di patronato. Appare altresì opportuno aggiungere il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo in merito al decreto che definisce le condizioni di «equivalenza probatoria».


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2003 (C. 3200-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 (C. 3201 Governo).
Tabella n.4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

L'XI Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3200-bis «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (Legge Finanziaria 2003)»;
premesso che:
la manovra di finanza pubblica, presentata come «Finanziaria di rigore e sviluppo» non risponde a nessuna logica e coerenza in materia di politica economica e di bilancio, né ad una logica di rigore e risanamento dei conti pubblici, né a quella di un sostegno mirato allo sviluppo mediante una selettiva politica dell'offerta puntando sulla qualità del nostro Sistema Paese, né a quella di un intervento di effettivo sostegno alla domanda interna per supplire al ristagno della domanda internazionale;
la manovra economico-finanziaria, facendo riferimento ad un quadro macroeconomico quantomeno discutibile, con una quantificazione più che ottimistica del gettito previsto, punta eccessivamente su interventi di tipo congiunturale come il concordato fiscale che, non essendo in grado di produrre effetti strutturali sul bilancio dello Stato, difficilmente potranno contribuire al pareggio di bilancio;
dietro la previsione di 8 miliardi di euro di riduzione di spesa si cela un vero e proprio attacco agli enti locali, dal momento che circa il 70 per cento delle misure sociali passano attraverso gli enti locali e il taglio dei trasferimenti a comuni e regioni finirà per ricadere pesantemente sui cittadini, i quali rischiano di avere un beneficio fiscale di lieve entità ma contemporaneamente un decadimento della qualità e un aumento del costo di servizi essenziali quali la sanità e l'istruzione;
l'assenza di un quadro organico di definizione delle politiche di sviluppo legate al rilancio del settore industriale, colpito da una grave crisi, e all'avvio di un'efficace politica industriale, rischia di privare il nostro Paese di una industria moderna;
i disegni di legge finanziaria e di bilancio non approntano misure idonee a contrastare l'aumento del debito pubblico e l'incremento dell'inflazione, fattori che contribuiscono alla progressiva perdita di competitività delle imprese;
la prima fase di riforma fiscale che la manovra finanziaria pone in atto non comporta le annunciate riduzioni e il suo completamento porterà piuttosto una ridistribuzione a favore dei redditi medio-alti;
non viene raggiunto l'obiettivo tanto preannunciato della semplificazione fiscale, dal momento che i contribuenti si troveranno di fronte a non pochi problemi di calcolo a causa del passaggio dalle detrazioni


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alle deduzioni sia in considerazione dell'oneroso procedimento per accedere alla clausola di salvaguardia, sia per il doppio canale di calcolo previsto per la determinazione dell'imponibile delle addizionali all'IRPEF;
il testo non prevede alcuna misura a favore degli incapienti e non contiene disposizioni che indichino chiaramente il percorso per una reale redistribuzione dei redditi e della possibilità di un effettivo rilancio dei consumi;
non viene prevista la restituzione ai cittadini del fiscal drag;
Considerato che:
le risorse previste all'articolo 20 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, facendo riferimento ad un tasso di inflazione programmata che si discosta sensibilmente dall'aumento reale dei prezzi, risultano insufficienti per adeguare le retribuzioni all'inflazione reale, con uno scostamento pari circa all'1 per cento;
l'articolo 21 ripropone il blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, che introduce il rischio concreto di creare una paralisi nell'operato delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, con la sola esclusione delle forme contrattuali più precarie, come i contratti a tempo determinato e i contratti di formazione lavoro, bloccandone però la trasformazione in contratti a tempo indeterminato;
il blocco delle assunzioni per gli enti locali, mina il principio di autonomia locale previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, mentre sarebbe opportuno prevedere per le amministrazioni locali la possibilità di procedere, nell'ambito del pareggio di bilancio, alle assunzioni di personale ritenute necessarie in piena autonomia;
viene ridotta percentualmente la possibilità per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali di effettuare il cosiddetto turn over, ovvero di procedere a nuove assunzioni per coprire per intero i posti disponibili a seguito dei pensionamenti;
viene stabilita la proroga per il 2003 dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli ex lavoratori socialmente utili dei Ministeri delle Finanze, Beni e Attività Culturali, Salute e Giustizia, senza prevedere una loro progressiva stabilizzazione attraverso l'immissione definitiva di questi lavoratori negli organici dello Stato attraverso procedure concorsuali;
con la soppressione del credito d'imposta per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, viene eliminato uno strumento utile per i lavoratori e le imprese, che andrebbe ripristinato nella sua forma originaria, come sollecitano le organizzazioni sindacali e le associazioni degli imprenditori, e incentivato poiché si tratta di un dispositivo finalizzato a favorire la buona e piena occupazione e che ha dato in questi anni di applicazione risultati positivi in termini occupazionali, in particolare nelle aree più svantaggiate del Paese;
a fronte della grave crisi che attraversa il settore industriale dell'automobile, non sono presenti interventi volti a sostenere la ripresa del settore, la salvaguardia delle risorse umane e la tutela degli occupati, sottolineando in particolare la gravità della situazione in cui si trovano i lavoratori della componentistica dell'auto, esclusi anche dalla previsione delle tutele oggi vigenti;
il testo della Finanziaria non contiene norme per incentivare l'occupazione giovanile, mentre sarebbe opportuno destinare adeguate risorse per una dotazione di capitale a favore dei giovani destinata alla formazione professionale qualificata o all'avviamento di un'attività professionale o imprenditoriale, al fine di fornire ai giovani maggiori opportunità di ingresso nel mercato del lavoro;
non è prevista alcuna norma per fronteggiare il grave problema della sicurezza nei luoghi di lavoro e non vi sono


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stanziamenti di risorse per il potenziamento dell'apparato ispettivo e per l'attività di formazione;
il processo del lavoro andrebbe riformato accelerando i tempi e collegandoli ai tempi della economia in quanto constatiamo che da parte di questo governo si va in direzione opposta, rischia infatti un ulteriormente appesantimento in vista della soppressione di tribunali e preture e accorpamenti di sede su base provinciale con tutto ciò che ne consegue per le vertenze in materia di lavoro;
non viene mantenuto l'impegno di estendere la platea dei beneficiari dell'aumento a 516 euro delle pensioni minime attraverso l'allargamento dei criteri di accesso (età, reddito, invalidità, eccetera) e si decide che le disponibilità stanziate per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 e non utilizzate, ammontanti a circa 516 milioni di euro, vengano destinate ad altre disposizioni;
all'articolo 25, in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, rispetto agli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro e necessari per la concessione del beneficio, si fa riferimento a quelli emanati esclusivamente nell'anno 2000 e non a quelli emessi nel 2001, in evidente contrasto con l'articolo 18, comma 8 della legge n. 179 del 2002, che prevede la tutela degli atti di indirizzo nel loro complesso;
in considerazione del mutato quadro generale dell'attività lavorativa soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni, appare sempre più necessaria la individuazione di un quadro normativo che consenta la totalizzazione dei contributi previdenziali in maniera da collegare i contributi versati presso le diverse casse;
in relazione alla confluenza dell'INPDAI nell'INPS, previsto dall'articolo 26, si esprime preoccupazione per l'assorbimento di un ente profondamente deficitario da parte dell' INPS che, a seguito di questa operazione, aggraverà il suo disavanzo e che porterà ad un ulteriore sbilanciamento dei conti previdenziali;
pur essendo condivisibile il principio del superamento del divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, previsto dall'articolo 27, si esprime preoccupazione per la formulazione generica della norma che potrà forse consentire l'emersione di una parte di lavoro nero, ma risulta in contrasto con la disposizione, prevista nella delega previdenziale, di incentivazione alla permanenza al lavoro;
non viene previsto il superamento del divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS erogato a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, disposizione gravemente discriminatoria per gli invalidi del lavoro;
non è presente alcuna norma per affrontare il problema delle pensioni integrate al minimo, di cui al Decreto legge 503/92, per la cui soluzione la attuale maggioranza si è più volte impegnata;
sarebbe opportuno prevedere requisiti meno restrittivi per l'accesso alla rendita per inabilità permanente, con una riduzione dal 33 al 25 per cento del limite di «inabilità permanente al lavoro» derivante da infortuni avvenuti in ambito domestico;
sarebbe necessario, come da impegno assunto dalla Commissione Lavoro della Camera, elevare lo stanziamento per l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi di guerra e per servizio;
il disegno di legge non contiene una norma specifica per risolvere l'annosa questione della rideterminazione del trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato andato in pensione tra il 1981 e il 1995, ma soltanto un generico accantonamento in Tabella A, rinviando quindi a successivo provvedimento la soluzione della vicenda;


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sarebbe opportuno prevedere una norma per consentire il riconoscimento dei benefici economici previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro al personale già dipendente dal Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995;
l'attuale manovra finanziaria non contiene una norma specifica per la riforma degli ammortizzatori sociali ma risulta solo un accantonamento finalizzato Tabella A per l'attuazione di quanto previsto dal Patto per l'Italia, con uno stanziamento di risorse insufficiente per l'attuazione di una riforma che sia ispirata al principio di universalità (il cui costo a regime per le pubbliche amministrazioni è stimabile in circa 5 miliardi di euro per adeguarci ai livelli europei), che dovrebbe prevedere non solo un generico innalzamento dell'indennità di disoccupazione, rivolto esclusivamente alle forme di lavoro tradizionali ma dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro, come i collaboratori coordinati e continuativi, prevedendo anche forme di sostegno al reddito;
nel testo del disegno di legge finanziaria non sono previste norme e risorse da destinare al rinnovo delle CIGS e dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in scadenza al 31 dicembre 2002 per numerose categorie di lavoratori, quali quelli di imprese commerciali con più di 50 addetti, del settore turismo e vigilanza, di aziende appaltatrici di impianti telefonici, dipendenti di aziende in liquidazione interessate da accordi di programma o da contratti d'area, eccetera;
il 31 dicembre 2002 sono in scadenza i finanziamenti per consentire l'accesso alla pensione dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e che non sono previste ulteriori erogazioni pubbliche per il 2003;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

Cordoni, Delbono, Sgobio.