Interrogazione n. 5-01033 Grandi: Trasferimento del maggiore della Guardia di finanza Sergio Barilaro.
L'interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole riguarda il trasferimento da Milano a Cosenza del maggiore, ora in congedo, Sergio Barilaro disposto dal Comando Generale della Guardia dì Finanza.
Al riguardo, in ordine ai numerosi quesiti formulati dall'interrogante, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato che il trasferimento del Maggiore Barilaro dal Nucleo Regionale polizia tributaria di Milano al Nucleo Provinciale polizia tributaria di Cosenza, lungi dall'essere stato disposto «in una condizione di assoluta arbitrarietà», come ipotizzato dall'interrogante, è stato assunto, in particolare, tenuto conto:
che l'interessato sarebbe stato valutato per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno 2002;
della lunga permanenza maturata in Lombardia (11 anni), ove l'ufficiale ha sempre prestato servizio sin dall'uscita dall'Accademia;
del fatto che nella scheda di pianificazione dei trasferimenti prodotta per l'anno 2001, l'ufficiale aveva indicato la Calabria (peraltro sua regione d'origine) quale regione non ambita di preferenza, laddove si fosse reso necessario un reimpiego in sede non ambita (ossia in Calabria, Sicilia o Sardegna);
dell'esigenza di sostituire il Comandante del Nucleo Provinciale di polizia tributaria di Cosenza, proprio perché avendo questi maturato il periodo massimo di permanenza in sede non ambita (3 anni), aveva titolo di essere avvicendato, con carattere di priorità rispetto ad altri ufficiali, in base alle disposizioni interne vigenti;
della disponibilità, alla sede di Cosenza, di un alloggio di servizio gratuito di 240 mq riservato all'incarico di Comandante del citato Nucleo Provinciale polizia tributaria dove potrà alloggiare unitamente alla famiglia;
del criterio dettato dal punto 3 della circolare n. 330600 del 1997 - del Comando Generale della Guardia di Finanza -, in base al quale, «in considerazione delle obiettive difficoltà ad individuare ufficiali da destinare alle sedi cosiddette non ambite... si tenderà ad assegnare, in tali aree, ufficiali che abbiano maturato una lunga permanenza in altre zone geografiche»;
della possibilità, una volta maturati 2-3 anni in sede non ambita, di essere reimpiegato in area di gradimento.
Del resto, ogni provvedimento di impiego è il frutto di una meticolosa analisi finalizzata alla ricerca del massimo grado di contemperamento tra le esigenze di servizio, comunque preminenti, e quelle personali e familiari dei singoli.
Annualmente il numero degli ufficiali che richiedono l'assegnazione in Calabria (o, quantomeno, la indicano fra le regioni di gradimento in caso di trasferimento), è estremamente ridotto ed assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze.
Contestualmente, la situazione familiare degli ufficiali destinatari di provvedimenti di impiego, prima dell'assunzione degli stessi, viene sempre attentamente vagliata
dal Comando Generale. Al riguardo, tra l'altro, vengono appositamente richiesti, in sede di compilazione della scheda di pianificazione, elementi in ordine all'eventuale attività lavorativa del coniuge, a particolari corsi di studio seguiti dai figli e alle sedi ove gli stessi possano essere proseguiti, nonché «altre notizie che si ritenga utile segnalare al fine di una adeguata valutazione delle esigenze familiari da parte dell'Amministrazione».
Gli ufficiali con famiglia a carico vengono destinati, compatibilmente con le risorse abitative disponibili e con precedenza rispetto ai colleghi celibi, presso reparti muniti di alloggio di servizio alla carica, come avvenuto nel caso del maggiore Barilaro.
L'individuazione del personale da assegnare in sede non ambita viene orientata, con priorità, verso quello senza carichi di famiglia, ferma restando la ponderazione, a mente delle disposizioni vigenti, delle permanenze di sede/incarico maturate (nel caso di specie, 11 anni in Lombardia, ininterrottamente dall'uscita dall'Accademia, dei quali 9 alla sede di Milano).
Quindi, la posizione d'impiego del maggiore Barilaro è stata oggetto di un attento procedimento di valutazione nel quale le esigenze familiari segnalate sono state correlate a quelle del servizio in un contesto di carattere generale, tant'è che, anche in relazione alla sua successiva istanza di riesame, al provvedimento di rigetto dell'istanza è seguita un'articolata lettera che aveva la finalità principale di non far sentire l'ufficiale un «numero», abbandonato a se stesso, e conteneva precisi impegni per l'Amministrazione che, pur non essendovi tenuta, ha fornito, nell'occasione, un'ulteriore attestazione di attenzione alle esigenze dell'ufficiale.
Con riferimento ai congedi a domanda, nelle tabelle in allegato, è riportato, distintamente per ruolo, il numero complessivo degli ufficiali che hanno lasciato il Corpo dal 1998 al giugno 2002. I dati sono aggregati per fasce in base alla anzianità di servizio all'atto del congedo.
Al riguardo, va altresì segnalato che la tematica dei congedi, sin dal 1999, è stata oggetto di un attento monitoraggio.
Ciò ha indotto l'Amministrazione ad un approfondimento in ordine ai motivi connessi ai congedi anticipati, anche attraverso l'effettuazione di talune interviste rivolte ad ufficiali che avevano presentato domanda di collocamento anticipato in quiescenza.
In estrema sintesi, da tali interviste, se erano senz'altro emersi taluni fattori di insoddisfazione riconducibili, in buona sostanza, all'aspetto retributivo (ritenuto inadeguato) e in generale alle peculiarità della professione di ufficiale della Guardia di Finanza, caratterizzata dalla estrema latitudine dei possibili incarichi e dai conseguenti spostamenti sul territorio, è altrettanto vero che in nessuno dei casi monitorati tali fattori erano risultati determinanti ai fini della decisione di lasciare le fila del Corpo.
Tra gli ufficiali intervistati a suo tempo molti avevano infatti premesso la loro «soddisfazione» per l'iter professionale percorso nel Corpo.
Ciò detto, va anche osservato che in taluni casi gli ufficiali si congedano in quanto vincitori di concorsi pubblici, spesso particolarmente selettivi (principalmente riguardano l'accesso alla magistratura ordinaria, militare e contabile) per superare i quali è necessario un impegno di anni (se si contano quelli destinati alla preparazione specifica e quelli per lo svolgimento delle prove d'esame).
Non diverso è il caso di coloro che intraprendono libere professioni, posto che anche il conseguimento dei titoli ad esse relativi (ad es. avvocato e commercialista) postula una lunga preparazione formativa.
Da quanto detto deriva che in realtà il congedo, nella pressoché totalità dei casi, non è frutto di una scelta drammatica e contingente di chi non riesce più a conciliare situazioni personali con quelle lavorative, bensì, il risultato di una ponderata decisione personale operata nella
massima libertà e nell'esercizio del diritto dei singoli alle scelte professionali ritenute più confacenti.
Sotto questo profilo il congedo è un fenomeno fisiologico e non patologico.
Tuttavia, poiché come si è detto, sussistono degli oggettivi fattori di insoddisfazione, l'Amministrazione ha posto in essere una serie di iniziative e assunto provvedimenti volti, in via immediata, a migliorare progressivamente le condizioni degli ufficiali e, conseguentemente, in via mediata, ad influire anche sulla tematica dei congedi, nella misura in cui essi siano riconducibili in modo preponderante a situazioni oggettive.
In materia di ruoli ed avanzamento è stato elaborato un meccanismo normativo che consente l'accesso al grado di Maggiore con una percentuale di promovibilità dei capitani pressoché pari al 100 per cento degli scrutinati. La nuova disciplina consente infatti di evitare quelle «strozzature» che si creavano in questo passaggio di grado e che di conseguenza penalizzavano molti ufficiali pur meritevoli di progredire in carriera (per inciso, uno dei motivi, tra gli altri sopra elencati, tenuti in considerazione per il reimpiego dell'allora Capitano Barilaro è stato proprio la sua inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, nella certezza della promozione).
Si è incrementato il numero di promozioni al grado di Colonnello, da 13 a 35 all'anno per il 2001 ed il 2002 e 27 a regime.
Sono stati previsti avanzamenti ad anzianità in base agli anni di permanenza nel grado anziché in base al criterio delle vacanze. Ciò ha consentito di dare certezza in ordine alla decorrenza della promozione.
In materia di politica alloggiativa si è proceduto al ripristino dell'indennità mensile di cui alla legge n. 100/87 pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi (anziché 6), ridotta del 30 per cento (anziché del 50 per cento) per i secondi 12 mesi (anziché per i secondi 6 mesi). Tale indennità è ridotta del 20 per cento in caso di fruizione di alloggio di servizio. In caso di indisponibilità di alloggio di servizio, in forza della legge n. 86/2001, può essere corrisposto, in alternativa all'indennità di cui sopra, per i primi 3 anni, un rimborso pari al 90 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 516 euro. È stata, inoltre, prevista la costruzione e/o l'acquisizione di nuovi alloggi di servizio, soprattutto nei grandi centri abitati.
Non risponde, inoltre, al vero l'affermazione secondo cui il maggiore Barilaro sarebbe stato sempre trasferito, nel corso della carriera, al di fuori della pianificazione annuale dei trasferimenti, a fronte di improvvise esigenze dell'Amministrazione. L'ufficiale, infatti, dopo la definizione del piano di impiego - ossia dopo la fase delle cosiddette «revoche e modifiche» - ha eseguito soltanto uno dei tre provvedimenti d'impiego (di cui due trasferimenti di sede ed un cambio d'incarico alla stessa sede) assunti nei suoi confronti (in particolare, il trasferimento dalla 2a Compagnia di Milano alla Tenenza di Bormio).
Nulla risulta agli atti circa il ruolo che avrebbe ricoperto il Barilaro nella «ricostruzione» del rapporto fiduciario con la Procura della Repubblica di Milano, a seguito delle vicende oggetto della nota inchiesta cosiddetta «mani pulite».
Effettivamente il maggiore Barilaro, nel periodo di permanenza presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano, ha conseguito, per l'attività di servizio posta in essere, riconoscimenti di ordine morale (un encomio solenne e sette encomi semplici), nonché le massime qualifiche in sede di valutazione caratteristica, in cui si dà atto anche del compiacimento dell'Autorità Giudiziaria alla sede.
In ordine alla posizione di impiego dell'ufficiale in forza all'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale al quale si fa riferimento nella interrogazione in argomento, quale possibile comandante del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Cosenza in alternativa al Barilaro, essa presenta caratteri del tutto peculiari rispetto a quella di quest'ultimo, tenuto conto che il primo ha effettuato, nel corso
della propria carriera, trasferimenti di sede più gravosi in termini di distanze chilometriche e di disagi personali.
Questi, nel 2001, aveva maturato sette anni di permanenza di sede/incarico, trovandosi quindi, ai fini dell'impiego, in una condizione ben diversa da quella del maggiore Barilaro che, dall'uscita dall'Accademia, aveva ininterrottamente prestato servizio nella stessa regione per undici anni. Lo stesso ricopriva e tuttora ricopre un delicatissimo incarico di Stato Maggiore (Capo Sezione «Impiego» dell'Ufficio Personale Ufficiali) per il quale sono richiesti impegno, attitudini, professionalità e bagaglio di esperienza quantomeno paritetici, ferma restando la diversa tipologia delle mansioni svolte, a quelli necessari per l'assolvimento dell'incarico di ufficiale addetto ad un Nucleo Regionale di polizia tributaria.
In relazione a quanto sopra evidenziato, le posizioni dei due ufficiali non sono sic et simpliciter comparabili, né in alcun modo sovrapponibili, essendo nettamente distinte quantomeno per settore d'impiego, permanenza maturata alla sede e nell'incarico e precedenti di servizio.
Come affermato dall'interrogante, gli ufficiali in uscita dal Corso Superiore di Polizia Tributaria vengono prevalentemente destinati presso Nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria. Tuttavia, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali di reparti diversi dai Nuclei (ad es. Accademia, Comandi Provinciali, Comandi di Gruppo e particolari incarichi di Stato Maggiore nell'ambito del Comando Generale), sono state disposte, di anno in anno, anche assegnazioni di «titolati» presso questi ultimi comandi.
Ciò è avvenuto, nel 2001, per l'ufficiale «titolato» - citato nel documento di sindacato ispettivo in questione - assegnato al Comando Generale, allo scopo di mettere a frutto nell'ambito dello Stato Maggiore il bagaglio tecnico-professionale e di esperienza acquisito presso il Comando Generale prima della frequenza del Corso Superiore ed in tale sede affinato, mediante l'approfondimento di materie volte specificamente alla formazione dell'ufficiale di Stato Maggiore, nonché di fornire, in particolare, il proprio qualificato contributo alla risoluzione, in tempi brevissimi, delle numerose e complesse problematiche conseguenti al riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo di cui al Decreto Legislativo del 19 marzo 2001, n. 69,
Peraltro, nel precisare che l'ufficiale in parola non ha mai ricoperto, in passato, l'incarico di Aiutante di Campo di un generale del Corpo, il Comando Generale ha rappresentato, per completezza, che altri due «titolati» provenienti dal medesimo corso superiore sono stati destinati, rispettivamente, presso il Comando Regionale di Bari, quale Capo Ufficio Operazioni, ed il Gruppo di Torre Annunziata, quale Comandante. Al riguardo, il Corpo non ritiene affatto uno «spreco» impiegare un ufficiale titolato in incarico di Stato Maggiore nell'ambito del Comando Generale, tenuto conto che proprio da tali ufficiali vengono tratte le risorse più qualificate per l'assolvimento degli incarichi di maggiore delicatezza nell'ambito dello Stato Maggiore.
Per quanto concerne l'ufficiale in forza al Servizio Informatica del Comando Generale, collega di corso del Barilaro, cui si fa menzione, giova evidenziare che la conferma nell'incarico attualmente ricoperto è motivata dall'opportunità di non disperdere i rilevanti «investimenti» effettuati dal Corpo nella formazione dell'ufficiale, destinato, nel tempo, alla frequenza di corsi di qualificazione e specializzazione (ad es.: monitoraggio dei sistemi informatici, sicurezza informatica, ricerca informativa telematica) e dalla carenza di risorse qualificate impiegabili in un settore connotato da elevato tecnicismo, quale quello informatico. Ciò assume, peraltro, specifica valenza nel contesto attuale, anche in relazione alla prossima istituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo, che contempla la specialità telematica.
L'affermazione secondo la quale l'impiego del Barilaro alla sede di Cosenza avrebbe «dilapidato» la professionalità e l'esperienza maturate dall'interessato, alla sede di Milano, in materia di fiscalità internazionale ed indagini finanziarie,
risuona quanto meno denigratoria nei confronti di una complessa e difficile realtà socio-economica (e, quindi, operativa), quale quella cosentina, Di contro, appare di tutta evidenza come proprio l'impiego al comando di un Nucleo Provinciale di polizia tributaria non potesse che valorizzare ed esaltare il bagaglio tecnico-professionale indubbiamente acquisito dal Barilaro in qualità di ufficiale addetto al Nucleo Regionale polizia tributaria di Milano.
Circa i movimenti alla sede di Milano, si precisa che il Nucleo Regionale polizia tributaria di Milano, prima del piano d'impiego relativo all'anno 2001, presentava un deficit nel rapporto forza effettiva/forza organica di 6 unità di ufficiali dei quadri direttivi (fino al grado di tenente colonnello); 37 su 43, pari all'86 per cento, a fronte di una media nazionale (con riferimento alla totalità dei Nuclei regionali) dell'83 per cento. Il suddetto deficit era ripartito in (-2) unità di Comandante di Gruppo di Sezioni (incarichi «propri» a livello ufficiale superiore) e (-4) unità di Comandante di Sezione e Drappello (incarichi cui sono preposti, di norma, capitani e tenenti). Con il piano d'impiego 2001, sono stati trasferiti dal suddetto reparto 7 ufficiali, di cui 1 tenente colonnello, 5 capitani (compreso il Barilaro, che ha eseguito il trasferimento, peraltro, il 7 marzo 2002) ed un tenente in promozione. Le suddette partenze sono state bilanciate dall'arrivo di 8 ufficiali, di cui 2 tenenti colonnelli titolati «Scuola di Polizia Tributaria», 1 capitano e 5 tenenti (1 dei quali non ha, poi, eseguito il movimento per sopravvenute esigenze di servizio). A seguito dei suddetti provvedimenti, la situazione forza del reparto ha registrato il completo ripianamento degli incarichi di Comandante di Gruppo di Sezioni ed un saldo di (-5) negli incarichi di Comandante di Sezione e Drappello (la percentuale di ripianamento del Nucleo è passata, così, dall'86 all'88 per cento).
Risulta anche inesatta la quantificazione dei reimpieghi e delle assegnazioni di capitani disposti, nel 2001, da e per il Comando Generale. Infatti, a fronte di 11 reimpieghi presso altri reparti, sono state disposte 23 assegnazioni, con un incremento di 12 unità. Di queste, peraltro, 5 sono state destinate al Comando Generale in sostituzione di altrettanti ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori) reimpiegati altrove, 5 per far fronte a nuove esigenze organiche ed organizzative, connesse, tra l'altro, all'istituzione dell'Ufficio Contenzioso del Personale e della Sezione Tutela Dati Personali.
Pertanto, la gestione dell'impiego degli ufficiali del Corpo risponde pienamente a criteri di oculatezza e trasparenza, testimoniate, queste ultime, dalla sempre minore incidenza delle istanze di revoca o modifica dei trasferimenti disposti in pianificazione rispetto al numero totale dei provvedimenti assunti.
Come asserito dall'Onorevole interrogante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, effettivamente, a seguito del trasferimento del maggiore Barilaro alla sede di Cosenza, ha richiesto, dapprima, il differimento del movimento fino al termine delle indagini delegate all'ufficiale ottenendo, al riguardo, sulla scorta delle specifiche indicazioni fornite dalla scala gerarchica, la proroga del trasferimento in questione al 31 dicembre 2001. Successivamente, la medesima Procura - essendo il maggiore Barilaro entrato a far parte di apposito team incaricato delle indagini di natura economico-finanziaria connesse ai noti, luttuosi eventi dell'11 settembre 2001 - ha richiesto l'ulteriore differimento del citato movimento così determinando la decorrenza del trasferimento, inderogabilmente, al 28 febbraio 2002. Nel contempo si è avuta cura di affiancare il Barilaro con altro ufficiale, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire una conoscenza dettagliata delle indagini in corso e di poter subentrare, con cognizione di causa, nella conduzione delle stesse.
È appena il caso di osservare, in merito, che le suddette proroghe sono state accordate proprio nell'ottica di una piena e proficua collaborazione del Corpo, con l'Autorità Giudiziaria procedente, ove si consideri che il maggiore Barilaro non rivestiva la qualifica di dirigente del servizio
di polizia giudiziaria alla sede di Milano e, pertanto, l'adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento d'impiego non richiedeva la concessione di alcun preventivo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
Similarmente, nei confronti della posizione di impiego dell'altro ufficiale nei cui confronti sarebbe stata accordata una proroga del trasferimento su richiesta della Procura di Orbassano, si precisa che l'interessato, all'epoca Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Orbassano, è stato trasferito, in sede di pianificazione per il 2001, al Nucleo Regionale polizia tributaria di Milano, delegando il Comandante Interregionale dell'Italia Nord-Occidentale (competente ad esprimersi sia sulle esigenze della Compagnia di Orbassano che del Nucleo Regionale polizia tributaria di Milano) in ordine alla tempistica del movimento. Quest'ultima, in relazione alle esigenze investigative (connesse, in particolare, a complesse indagini in materia di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di sfruttamento della prostituzione) rappresentate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata fissata, inizialmente, al 31 gennaio 2002 e successivamente prorogata al 2 maggio 2002.
Quanto ai tre ufficiali che, a detta dell'interrogante, sarebbero stati individuati dal Barilaro quali «volontari» per l'incarico di Comandante del Nucleo Provinciale polizia tributaria di Cosenza in sua vece, si precisa che nessuno dei tre aveva indicato la Calabria tra le regioni di gradimento in caso di trasferimento e che due di essi risultavano meno anziani del parigrado in sottordine al Nucleo Provinciale polizia tributaria di Cosenza, non potendo così essere destinati al comando del reparto in argomento. Sarebbe stato parimenti inopportuno assegnarvi il terzo, avente la medesima anzianità del parigrado in sottordine al Nucleo Provinciale polizia tributaria di Cosenza.
L'ufficiale che attualmente ricopre l'incarico di Comandante Provinciale di Cosenza, assunto in data 2 gennaio 2002, effettivamente, aveva già prestato servizio, dal 24 giugno 1990 al 27 luglio 1992, presso altra sede non ambita (in particolare a Lamezia Terme, quale Comandante del locale Gruppo, con il grado di maggiore). I motivi che, comunque, hanno determinato una riassegnazione in sede non ambita, stavolta in incarico di rango dirigenziale, erano collegati al prossimo avanzamento al grado di Colonnello, che è stato conseguito con decorrenza 1o gennaio 2002.
Il provvedimento di impiego in questione non è, quindi, frutto di un errore nella gestione dei trasferimenti. D'altra parte, l'interessato, ove mai avesse ritenuto sussistere vizi di legittimità del provvedimento di trasferimento, avrebbe di certo potuto rivolgersi all'Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, mentre a tutt'oggi non ha inteso proporre ricorso essendone, peraltro, scaduti i termini.
Allegato 1
Ufficiali collocati in congedo a domanda, distinti per anzianita di servizio
Anzianità
di servizio |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
0-10 (**) | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
10-30 (**) | 17 | 26 | 22 | 13 | 14 |
> 30 | 25 | 26 | 8 | 32 | 1 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
16 | 5 | 2 | 6 | = |
(*) I dati relativi agli ufficiali con anzianità di servizio maggiore di anni 30 comprendono anche i collocamenti in congedo del personale che si trovava a non più di quattro anni dal limite di età e che, quindi, ha beneficiato della legge cosiddetta «Angelini», così distinti per annualità: 1998: n. 20; 1999: n. 11; 2000: n. 4; 2001: n. 31.
(**) Nei totali dei congedi sono ricompresi anche quelli di ufficiali provenienti da reclutamenti straordinari (ossia non dall'Accademia), così distinti per fasce di anzianità di servizio ed annualità:
fascia 0-10: 1998: n. 11; 1999: n. 7; 2000: n. 5; 2001: n. 5; 2002: n. 3;
fascia 10-30: 1999: n. 3.
Anzianità
di servizio |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
0-10 | 7 | 1 | 1 | = | = |
10-30 | = | 1 | = | 1 | = |