XII Commissione - Giovedì 19 settembre 2002


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01233 Valpiana: Circolare ministeriale n. 3 del 2002 in materia di erboristeria.

TESTO DELLA RISPOSTA

La direttiva comunitaria 2002/46/CE del 10 giugno 2002, che ha regolamentato gli integratori alimentari, riconosce come tali non solo prodotti contenenti nutrienti (vitamine, minerali, eccetera) ma anche prodotti contenenti sostanze ad effetto «fisiologico», con chiaro riferimento in quest'ultimo caso anche ad estratti vegetali.
Secondo la concezione europea, si configurano come integratori alimentari prodotti in grado di contribuire al benessere dell'organismo non solo attraverso l'ottimizzazione dei fabbisogni nutrizionali ma anche grazie alla presenza di sostanze naturali ad effetto fisiologico (o in altri termini salutistico), che diano adeguate garanzie di sicurezza d'uso alle quantità di assunzione proposte.
In ambito nazionale, in attesa della regolamentazione specifica del settore a livello comunitario, oggi intervenuta, gli integratoti alimentari sono stati da tempo assoggettati alla procedura di notifica prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 111/92 sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Ciò per accertarne l'idoneità della composizione e delle indicazioni rivolte al pubblico con l'etichetta, ai fini della tutela della salute e della corretta informazione.
Per esplicitare tale posizione è stata emanata la Circolare 16 aprile 1996, n. 8, con la quale sono stati riconosciuti come integratori solo prodotti contenenti dei nutrienti.
Sulla scia di tale norma si è constatato che nel nostro Paese è invalso progressivamente un uso sempre più esteso di piante e derivati come ingredienti di prodotti che acquisivano la dignità di integratori solo quando risultava concomitante nella composizione la presenza di nutrienti. Pertanto, prodotti a base degli stessi ingredienti non associati a nutrienti, non avendo i requisiti richiesti per il riconoscimento come integratori, di fatto venivano liberamente immessi in commercio senza alcun vaglio preliminare, con un'evidente sperequazione del livello di tutela sanitaria.
Per impedire la continuazione di tale situazione e alla luce della normativa già definita a livello comunitario, si è pertanto reso necessario integrare quanto indicato con la Circolare 16 aprile 1996, n. 8 con la Circolare 18 luglio 2002, n. 3, uniformando la concezione di tali prodotti a quella che si è affermata a livello europeo.
Quest'ultima Circolare è stata emanata solo dopo aver completato la procedura di notifica, in quanto norma tecnica, alla Commissione europea.
Oggi si ritiene di aver parificato il livello di tutela sanitaria nell'ambito di prodotti «salutistici», e i criteri di etichettatura (decreto legislativo 109/92 e successive modifiche).
Grazie agli effetti combinati delle due Circolari, nella sostanza, viene data una prima attuazione alla direttiva comunitaria 2002/46/CE.
La regolamentazione del settore degli integratori però non fa venir meno la necessità di regolamentare anche il settore dell'erboristeria, soprattutto in riferimento all'uso di piante che non siano idonee come ingredienti «alimentari».


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Con l'istituzione del corso di laurea in tecniche erboristiche, si ritiene che possano aprirsi nuove prospettive occupazionali se i suoi laureati saranno abilitati a svolgere il ruolo di direttore tecnico degli stabilimenti di produzione autorizzati.
Infine per i piccoli produttori, al di là delle disposizioni contenute nella Circolare, saranno comunque previsti tempi congrui per un graduale adeguamento sia della presentazione dei prodotti che degli stabilimenti di produzione.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01234 Bindi e Burtone: Riorganizzazione della rete ospedaliera, in particolare per le strutture di Bari e Castellana Grotte.

TESTO DELLA RISPOSTA

La riorganizzazione della rete ospedaliera rientra nella competenza regionale. In materia le norme nazionali sono limitate alla definizione di standard o di indirizzi volti a garantire un giusto equilibrio tra le macroaree di assistenza (ospedaliera, territoriale, di prevenzione).
Il processo di riordino ospedaliero è in atto da lungo tempo; le prime indicazioni nazionali in materia si possono far risalire alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, mentre le ultime norme sono contenute nel decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 recante: «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».
L'orientamento del Ministero, peraltro conforme alle indicazioni ed alle esperienze regionali in materia, è quello di ridurre i posti letto per acuti (lo standard di dotazione media regionale è pari a 4 posti letto per mille abitanti) a favore di quelli per la riabilitazione e, ancor più, a forme diverse dalla ospedalizzazione, con ampliamento dei servizi sanitari sul territorio.
La competenza regionale sull'organizzazione dei servizi sanitari si è ulteriormente rafforzata alla luce della recente riforma istituzionale, prevista dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», che ha dato nuovo impulso alla programmazione regionale.
Per quanto riguarda la costituzione di centri di eccellenza nella regione Puglia, si evidenzia che lo stesso Piano di riordino della rete ospedaliera pugliese n. 1987 del 2002, nel paragrafo 3.d), individua alcuni centri di eccellenza, quali:
Micro-chirurgia e reimpianto arti - Azienda consorziale Policlinico di Bari;
Malattie apparato genitale e prostata - Struttura complessa di Urologia dell'AO Policlinico di Bari;
Ictus o stroke-units - Neurologia della AO Policlinico di Bari;
Procreazione medicalmente assistita - un centro in ciascuna ASL ed AO;
Ipertensione arteriosa - un centro presso le strutture di nefrologia, cardiologia o medicina delle ASL e delle aziende ospedaliere;
Fibrosi cistica, sclerosi multipla, thalassemia, coordinamento sangue, patologie mammarie, oncologia pediatrica, AIDS, cefalee, malattie metaboliche e diabetologia - Azienda ospedaliera Policlinico di Bari;
Trapianti - Azienda ospedaliera Policlinico di Bari;
Oncologia - Ospedale oncologico di Bari (IRCCS).

Il piano ospedaliero della regione Puglia appare dunque porsi in linea con le citate indicazioni nazionali; sugli aspetti più specifici, spetta alla regione assumere, tenendo conto delle diverse situazioni, le decisioni più opportune.
Per quanto riguarda l'Istituto Oncologico di Bari, l'Unità Operativa di Urologia era stata prevista dal piano di riordino


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della rete ospedaliera varato dal Consiglio Regionale della Puglia nel febbraio del 1999.
Essa, però, non era mai stata attivata né era allo studio la creazione di un centro specializzato nella cura delle neoplasie della prostata.
L'attuale piano di riordino, sia pure non ancora definitivo, non conferma all'Irccs «Oncologico» di Bari l'U.O. struttura complessa, con significativo radicamento nel territorio e, come tale, inserita nel «Dipartimento Donna».
La predetta U.O. non compare come U.O. autonoma nella dotazione delle unità operative previste per l'Istituto «Oncologico», ma, nella delibera di riordino viene precisato che i posti letto di Chirurgia Generale sono da intendersi posti letto attribuiti alla U.O. di Senologia e di Chirurgia dell'Apparato Digerente.
Sono attualmente in corso consultazioni del presidente della giunta della regione Puglia, con l'obiettivo di riconsiderare l'opportunità che:
a) l'Urologia sia ripristinata come U.O. a possibile struttura complessa, in modo da potenziare la capacità assistenziale dell'istituto rispetto al territorio;
b) siano ripristinate le funzioni assistenziali, come la Chirurgia Plastica e la Radiologia Senologica;
c) siano ripristinate le funzioni assistenziali relative all'U.O. di Endoscopia Digestiva;
d) siano ripristinate le funzioni assistenziali di Radiologia Interventistica, segnalata alla Comunità Scientifica nazionale ed internazionale per la sua attività innovativa nel campo termoblazione per lesioni primitive o secondarie polmonari.

Per quanto riguarda invece l'Irccs «De Bellis», il piano di riordino prevede una riduzione di posti letto che vengono fissati a 103:
35 posti di chirurgia generale;
50 posti di gastroenterologia;
10 posti di ostetricia e ginecologia;
8 posti per il servizio di rianimazione.

La riduzione dei posti letto operata dalla regione ha inciso prevalentemente sui posti letto di ostetricia e ginecologia, che sono passati da 32 a 10. Una presenza di una struttura complessa di 32 posti letto a fronte di un numero limitato di ricoveri, è stata ritenuta dalla regione del tutto inadeguata e dispendiosa.
Ciò non esclude, comunque, che siano assicurati gli attuali livelli di assistenza attraverso accordi di programma con la ASL Bari 5.
La riduzione dei posti letto di interesse gastroenterologico non è comunque definitiva, in quanto l'Istituto auspica che, in sede di esame congiunto della situazione che si è determinata con il piano di riordino, sia valutata la possibilità di riconoscere un ulteriore numero di posti tetto (nel numero massimo di 30) da destinare esclusivamente a servizi e reparti direttamente correlati alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo.
Si precisa, inoltre, che il Commissario Straordinario dell'Irccs «De Bellis» sta elaborando una proposta che, se condivisa da questo Ministero, sarà portata all'attenzione degli organi tecnici e politici della regione.
Infine, come è noto, ogni regione può avvalersi dei finanziamenti previsti nell'ambito del programma straordinario di investimenti in sanità, al fine di realizzare le opere edilizie necessarie alla riqualificazione della rete ospedaliera, e allo sviluppo dei servizi territoriali.
Si fa presente, comunque, che il signor Ministro presto avvierà la verifica del possesso dei requisiti da parte dei singoli Irccs ai fini del mantenimento della loro natura scientifica.


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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE

BINDI e BURTONE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la riorganizzazione della rete ospedaliera messa in atto in alcune regioni sta determinando forti tensioni in considerazione della rilevanza sociale che una struttura ospedaliera riveste per il territorio in relazione al diritto alla salute;
i piani di razionalizzazione appaiono condotti con criteri ragionieristici finalizzati al mero risparmio senza procedere nella riqualificazione e specializzazione delle strutture impoverendo sostanzialmente la funzione pubblica della sanità;
in Puglia il piano di riordino ospedaliero varato dalla giunta interessa anche gli IRCCS dell'oncologico di Bari e dell'IRCCS «De Bellis» di Castellana Grotte;
nei tagli previsti per l'oncologico di Bari sono interessati i reparti di Urologia, dove si stava lavorando alla creazione di un centro specializzato nella cura delle neoplasie della prostata, nonché il dipartimento donna, fiore all'occhiello dell'oncologico di Bari il quale lavora a pieno ritmo visto che prenotando oggi una mammografia c'è da attendere fino a gennaio 2003;
il piano varato dalla regione Puglia preclude ogni possibilità di crescita di strutture irrinunciabili per i poli di eccellenza su cui il Ministro Sirchia si è sempre dichiarato contrario -:
se il Ministro condivida il piano adottato dalla regione Puglia e se abbia cambiato idea in merito a quanto da lui stesso dichiarato sulla salvaguardia delle strutture di eccellenza, in particolare di Bari e Castellana Grotte, dai processi di riorganizzazione ospedaliera, e quali iniziative intenda adottare per evitare lo smantellamento di queste importanti realtà della sanità pubblica del Mezzogiorno che pregiudicano sostanzialmente il diritto costituzionalmente sancito dall'articolo 32.
(5-01234)


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01235 Giulio Conti: Istituzione di una scuola di Thalassemia nella regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di valorizzare le positive esperienze maturate da alcuni centri operanti in Italia per cura e lo studio della talassemia, si è nel frattempo provveduto, a predisporre uno schema di norma sull'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con annessa Scuola di formazione, destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente.
La sede del Centro, con l'annessa Scuola, verrà individuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza già maturate, nonché della disponibilità e capacità dei centri operanti di offrire la propria attività ad un ampio bacino di utenza.
Tra le strutture candidate vi è, sicuramente, l'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro, che vanta una lunga e prestigiosa esperienza in materia.
Ad oggi l'eventuale riconoscimento dell'ospedale San Salvatore o del centro (che dovrebbe in tal caso essere preventivamente reso autonomo con provvedimento della regione) non è stato posto e non può essere posto all'attenzione del Ministero in quanto non è stata ancora formalmente individuata la struttura sede del costituendo centro.
Una volta individuata, fra tutte le strutture candidate, la sede del centro, sarà l'azienda ospedaliera, ove il centro è allocato, a valutare se prospettare al Ministero ed alla regione la eventuale trasformazione ospedaliera, da disporre con provvedimento regionale.
Inoltre si fa presente che l'attribuzione del riconoscimento di istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di un Presidio ospedaliero è regolato da precise norme che ne prevedono il conferimento solo successivamente alla verifica degli adempimenti, previsti dalla vigente normativa (articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 617/80) consistenti nella:
istanza del rappresentante legale del soggetto di diritto, pubblico o privato;
parere della regione competente territorialmente;
verifica dell'attività di ricerca;
parere della Conferenza Stato-regioni;
decreto interministeriale di riconoscimento.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01236 Battaglia ed altri: Deliberazione della Regione Abruzzo in materia di acquisizione dei farmaci.

TESTO DELLA RISPOSTA

La spesa sanitaria, come è noto, costituisce uno dei più sensibili motivi di aggravio della finanza pubblica, tanto che il legislatore, da molti anni, pur nel rispetto dei fondamentali precetti costituzionali, tenta, con vari interventi, di porla in qualche maniera sotto controllo.
Infatti il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che è norma fondamentale dell'ordinamento sanitario, all'articolo 1 primo comma prevede che «la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo... è garantita... attraverso il S.S.N.»; al secondo comma «il S.S.N assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3... i livelli essenziali di assistenza definiti dal P.S.N. ...»; al terzo comma precisa «che la individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN... è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN... le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal SSN a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente».
Il legislatore, quindi, pur avendo sempre fatto salvo il diritto fondamentale alla salute dell'individuo ha dovuto, tuttavia, contemperare lo stesso diritto con altre posizioni, anch'esse costituzionalmente tutelate, in primis con le motivate esigenze di copertura finanziaria che vincolano ogni attività della Pubblica Amministrazione.
In coerenza con questa linea, è stato adottato il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405.
Con tale provvedimento il legislatore, ribadita la ormai improrogabile necessità che non siano superati i tetti di spesa (fissati nell'articolo 5 della stessa legge: «a decorrere dall'anno 2001 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva»), ha demandato alle regioni la regolamentazione di tutta la materia relativa alla gestione nonché al contenimento della spesa sanitaria farmaceutica.
Di rilievo è anche quanto è stabilito nel comma 3 articolo 4 del citato decreto-legge 347/01, convertito nella legge 405/01 che dispone: «Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati... sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano l'introduzione di... altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione di farmaci».
La norma sopra individuata sembra costituire la fonte normativa della delibera regionale in esame, n. 573 del 2001, atteso che con la riferita delibera la regione Abruzzo ha inteso individuare ulteriori forme di partecipazione alla spesa farmaceutica, così come previsto non solo dal comma 3 articolo 4 sopra citato, ma anche dall'articolo 1 comma 3 del già menzionato decreto legislativo 502/92.


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Inoltre a sostegno che la delibera regionale non viola norme di principio dell'ordinamento si fa presente che: l'articolo 85, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha espressamente previsto il reintegro da parte delle regioni dei ticket soppressi da quella stessa legge (legge finanziaria 2001) quando il monitoraggio della spesa sanitaria ponga in evidenza uno scostamento dagli obiettivi di contenimento della spesa fissati dal legislatore.
L'articolo 13 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, e l'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevedono ulteriori forme di copertura di spese regionali sono espressamente richiamate nell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza.
A completare il quadro normativo sommariamente delineato, in cui si inserisce l'adozione della delibera regionale in esame, si deve richiamare l'attenzione sul nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione (nell'attuale stesura sopravvenuta alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che ha ricompreso tra le «materie di legislazione concorrente» (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato), tra le altre, la «tutela della salute».
Sulle modalità di acquisizione di informazioni relative al reddito, si fa presente che tale materia non è di specifica competenza di questa amministrazione ma dell'Autorità Garante per la tutela dei dati personali.
A tale riguardo, peraltro, si deve far presente che anche la vigente normativa statale prevede, relativamente alle prestazioni diagnostiche specialistiche, modalità di partecipazione al costo che includono, ai fini dell'esenzione, la considerazione del livello di reddito dell'assistito.