Commissioni Riunite I e II - Resoconto di mercoledì 18 settembre 2002


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2002. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche agli articoli 45, 46, 47, 48, 49 del codice di procedura penale.
C. 3024 Mantini, C. 3102 Cirami, C. 3107 Sgobio, C. 3108 Boato, C. 3109 Pecoraro Scanio, C. 3110 Fanfani, C. 3111 Cento, C. 3112 Finocchiaro, C. 3113 Fanfani, C. 3114 Carboni, C. 3115 Fanfani, C. 3116 Leoni, C. 3117 Bonito, C. 3118 Buemi, C. 3119 Bonito, C. 3120 Fanfani, C. 3121 Pistone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Avverte altresì che è stata abbinata ai provvedimenti in esame la proposta di legge Fanfani C. 3147.

Francesco BONITO (DS-U), ricordato che nella seduta di ieri il relatore Anedda ha espresso parere contrario sul complesso degli emendamenti, chiede ai relatori di fornirne le motivazioni almeno, con riferimento alle proposte emendative più significative.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Boato 01.1, di cui è cofirmatario, richiamando argomentazioni già svolte in sede di discussione generale relativamente all'inesistenza di un vuoto normativo, alla discutibile configurazione del legittimo sospetto come istituto di garanzia, nonché alla tormentata e spesso terribile applicazione del medesimo istituto nella storia processuale penale italiana.


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Antonio SODA (DS-U) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Boato 01.1, di cui è cofirmatario, sottolineando come, in realtà, il provvedimento sia finalizzato a sottrarre un imputato al giudice naturale.
Nel ricordare che, in base ai dati forniti dal Ministero della giustizia, su 439 richieste di rimessione, ne è stata accolta una soltanto, osserva che l'impatto di questo istituto sul sistema processuale italiano è pressoché nullo.
Rilevato che la vera garanzia per l'imputato nei confronti di un giudice sospetto è rappresentata alla possibilità di contestare la prova in tutti i gradi di giurisdizione, auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame almeno per stabilire la natura eccezionale dell'istituto della rimessione, analogamente a quanto già fatto dal guardasigilli Grandi durante il regime fascista.

Francesco BONITO (DS-U) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Boato 01.1, di cui è cofirmatario, sottolineando, in particolare, che esso è volto a fornire uno strumento interpretativo del legittimo sospetto attraverso il concetto di eccezionalità e a porre un limite temporaneo alla sospensione di un processo, che deve essere sempre considerata un grave vulnus. Invita i relatori a motivare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Boato 01.1.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Boato 01.1, di cui è cofirmatario, sottolineando in particolare che esso può essere definito un emendamento-manifesto dello spirito con cui le forze di opposizione affrontano l'esame della proposta Cirami, con l'obiettivo di garantire il totale rispetto dei principi costituzionali.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 01.1, sottolineando come esso richiami la giurisprudenza della Corte di cassazione in merito sia al concetto di legittimo sospetto sia al suo carattere di eccezionalità.

Lorenzo ACQUARONE (MARGH-U) richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale sul legittimo sospetto, sottolineando, in particolare, che essa si è pronunciata con sentenze di rigetto adducendo la motivazione dell'uso sporadico ed eccezionale dell'istituto.

Roberto RUTA (MARGH-U), osservato che il legittimo sospetto si configura come una sorta di formula ombrello pericolosa per la sua indeterminatezza, rileva che l'articolo aggiuntivo Boato 01.1 ha invece il pregio di definire meglio l'istituto della rimessione attraverso la determinazione dell'eccezionalità del suo carattere e di scongiurarne un uso strumentale. In base alla formulazione proposta, infatti, il legittimo sospetto non sarà più utilizzabile come espediente, potendosi allungare di soli tre mesi l'iter processuale, e diventerà anzi una norma di garanzia.

Maurizio PANIZ (FI), in riferimento alle dichiarazioni del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, secondo le quali il processo per la sciagura del Vajont sarebbe finito in prescrizione, precisa che in realtà esso si è concluso con una sentenza di condanna.

Vincenzo FRAGALÀ (AN), rispondendo ai rilievi del deputato Soda, fa presente che parte della dottrina - tra cui i professori Violante e Neppi Modona - appare in contrasto con quanti sostengono l'incostituzionalità dell'istituto della rimessione per legittimo sospetto sotto il profilo dell'articolo 25 della Costituzione. Esprime quindi rilievi critici nei confronti di quanti sostengono una cosa e poi il contrario di essa per mere ragioni di carattere politico.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore per la I Commissione, nel confermare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boato 01.1 osserva, tra l'altro, che conferire carattere di eccezionalità all'istituto della rimessione significherebbe affermare implicitamente che il giudizio non presenta le necessarie caratteristiche di imparzialità.


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Anna FINOCCHIARO (DS-U), nel rilevare che ciascun orientamento dottrinale si presta a un'interpretazione strumentale, ritiene che in ogni caso le argomentazioni prodotte dalla Corte di cassazione nel 1996 abbiano maggior valore rispetto a quanto sostenuto nel 1978 da studiosi, pur autorevoli, come quelli richiamati dal deputato Fragalà.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Boato 01.1.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), in relazione ai dati statistici forniti dal Ministero della giustizia, formula ulteriori rilievi e specificazioni della richiesta avanzata circa le istanze di rimessione.

Il sottosegretario Jole SANTELLI fa presente che i dati richiesti dal deputato Boato possono essere forniti soltanto dalla segreteria generale della Corte di cassazione, richiedendo un esame particolarmente complesso che l'ufficio statistiche del Ministero non è in grado di fornire.

Graziella MASCIA (RC), intervenendo sull'emendamento Boato 1.118, richiama le motivazioni della contrarietà espressa dal presidente dell'unione camere penali Frigo contro il legittimo sospetto, osservando come esso sia un istituto residuale, che in ogni caso necessita di una tipizzazione più stringente.

Antonio SODA (DS-U) rileva che in un regime garantista non può esistere l'istituto del «giudice sospetto» per fattori ambientali, che originariamente si riferiva ai giudici popolari e non a quelli togati, che si riteneva non fossero in grado di resistere ai condizionamenti ambientali.
Invita quindi la maggioranza a rispettare in ogni caso il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, ironizzando sul comportamento di taluni deputati, che appaiono «incatenati».

Donato BRUNO, presidente, dopo aver osservato che nella precedente legislatura non sono mancati altrettanti deputati avvocati «incatenati», invita ad evitare nel prosieguo dell'esame accenti polemici.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rileva che l'emendamento Boato 1.118 tende a ripristinare le conclusioni concettuali della commissione Pisapia in sede di adozione della delega. Il legittimo sospetto, nel momento in cui diventa parametro di giudizio, non può che sostanziarsi in parametri oggettivabili, uscendo quindi dalla nozione generica ed opinabile di sospetto. Ritiene che sia un errore di civiltà giuridica far prevalere le norme costituzionali in materia di giusto processo sul principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione, ritenendo che in ogni caso le norme sulla rimessione debbano soggiacere ad un'interpretazione restrittiva.

Pier Paolo CENTO (Misto-Verdi-U), dopo aver ricordato i rilievi di incostituzionalità del provvedimento in esame per l'assenza di riferimenti concreti della sua nozione, ribadisce l'invito a ritirarlo. Osserva altresì che il centrodestra dimostra coesione solo quando si tratta di difendere precisi interessi di parte, mentre in altre materie appare incapace di esprimere una politica condivisa di Governo.

Giovanni KESSLER (DS-U), nell'illustrare l'emendamento Boato 1.118, di cui è cofirmatario, osserva che la definizione dei criteri per la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice costituisce uno dei principali elementi di scontro politico e tecnico. Ritiene pertanto che nessun altro accordo risulti possibile qualora non si pervenga sul punto ad una posizione condivisa.
Esprime quindi forti perplessità in quanto nella proposta di legge in esame la reintroduzione dell'istituto del legittimo sospetto avviene, in maniera ardita dal punto di vista sintattico, attraverso il mero inserimento della relativa dizione; inoltre l'avverbio «ovvero» esclude ogni connessione alle situazioni locali che sono richiamate rispetto alla sicurezza e all'incolumità pubblica. In tal modo il concetto di


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legittimo sospetto si estende a qualsiasi valutazione di imparzialità del giudice, aprendo la strada a situazioni «endoprocessuali».
La formulazione in esame contrasta inoltre con la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1963, nella quale viene sottolineato il carattere eccezionale dell'istituto con riferimento a dati oggettivi e ambientali.
Giudica parimenti negativa l'assenza del riferimento alle cause non altrimenti eliminabili e alla gravità delle situazioni locali, ritenendo che la formulazione proposta potrebbe indurre l'interprete a non considerare necessario il carattere di eccezionalità della situazione.

Sergio COLA (AN) ritiene che un'ulteriore tipizzazione dell'istituto del legittimo sospetto potrebbe vincolare la Corte di cassazione a decisioni di carattere restrittivo. Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Soda, secondo cui l'istituto del legittimo sospetto sarebbe storicamente riferibile ai giudici popolari, richiama noti processi pendenti davanti ad giudici togati rispetto ai quali la Corte di cassazione ha ritenuto di accogliere le istanze presentate. Ritiene conclusivamente che la valutazione in ordine alla richiesta di rimessione per legittimo sospetto debba essere affidata alla sapiente valutazione della Corte di cassazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boato 1.118.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), con riferimento al richiamo del presidente Bruno in relazione all'intervento del deputato Soda, precisa che nel corso della precedente legislatura è stata licenziata una serie di provvedimenti grazie alla ferma determinazione degli esponenti del centrosinistra, che in casi rilevanti hanno ritenuto di affidare a rappresentanti della minoranza la funzione di relatore.

Donato BRUNO, presidente, invita il deputato Siniscalchi ad affrontare l'argomento in altra sede, ricordando la funzione dallo stesso svolta nella scorsa legislatura come relatore sul provvedimento di modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) precisa che il provvedimento richiamato dal presidente Bruno è stato voluto dal Capo dello Stato, non ha interferito con alcuna decisione di organi giurisdizionali ed è stato votato da tutte le forze politiche.
Con riferimento all'emendamento Boato 1.117, di cui è cofirmatario, sottolinea l'esigenza di pervenire ad una formulazione di legittimo sospetto che, facendo riferimento all'oggettività della situazione, consenta di evitare una situazione giurisprudenziale peggiore di quella risultante dal previgente articolo 55 del codice di procedura penale.
Sottolineata l'esigenza di non disperdere il carattere di eccezionalità del sospetto rispetto alla presunzione di imparzialità del magistrato, invita le Commissioni ad uno sforzo di razionalità sul punto.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritiene che il legislatore, nella definizione del concetto di legittimo sospetto, debba rispondere ad un vincolo di costituzionalità, con particolare riferimento alla ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, come modificato nella precedente legislatura.
L'emendamento Boato 1.117, proponendo una definizione mutuata dalla vigente formulazione, rappresenta a suo avviso un punto di approdo per definire un contesto nel quale l'organo giudicante possa essere considerato non imparziale. La modifica proposta si rende necessaria a fronte di una definizione che per la sua genericità risulta imprecisa e incomprensibile ai più.
Si sofferma quindi sull'esigenza, più volte rappresentata dall'opposizione, di introdurre nel testo l'aggettivo «gravi» con riferimento alle situazioni locali, così come prevede la normativa vigente. Ritiene che il termine debba essere recuperato per evitare che semplici turbamenti di carattere


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sociale possano costituire motivo sufficiente per presentare ed accogliere una richiesta di rimessione, in violazione del principio costituzionale volto a tutelare la libertà di espressione del pensiero.
Rilevato come la formulazione proposta suggerisca, in un quadro complessivo di sfiducia nei confronti della magistratura, l'idea di un giudice fragile e facilmente influenzabile, invita le Commissioni a compiere uno sforzo in tale ambito definitorio, anche al fine di restituire dignità al lavoro svolto in sede referente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boato 1.117.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) illustra le finalità dell'emendamento Boato 1.116, di cui è cofirmatario, osservando in particolare che la modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale proposta dal testo Cirami potrebbe avere gravi conseguenze sui termini di prescrizione e di custodia cautelare, consentendo peraltro una reiterazione all'infinito dell'istanza di rimessione.

Francesco BONITO (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento Boato 1.116, di cui è cofirmatario, volto a mantenere la formula vigente della norma processualistica relativamente ai casi di rimessione. Sottolineata la vetustà di tale istituto in relazione all'ipotesi di condizionamento ambientale, ritiene che in una società globalizzata esso dovrebbe essere espunto dall'ordinamento o quanto meno fortemente ristretto quale causa di rimessione del processo, perché l'autonomia e l'indipendenza di magistrati sono esaustivamente garantite dalla Costituzione e dalle leggi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boato 1.116.

Francesco BONITO (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento Boato 1.115, di cui è cofirmatario, volto a inserire la persona offesa dal reato tra i soggetti che possono presentare istanza di rimessione. Nell'invitare i relatori a motivare le ragioni del loro parere contrario, chiede perché l'aggettivo «gravi» sia stato espunto dal testo Cirami.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Boato 1.115, di cui è cofirmatario, sottolinea che il tema della persona offesa dal reato è oggetto di politiche innovative in ordinamenti stranieri, tra i quali quello degli Stati Uniti. Nel richiamare l'importanza della persona offesa, soprattutto alla luce dell'articolo 111 della Costituzione, invita infine i relatori a fornire le ragioni del loro parere contrario.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore per la I Commissione, sottolinea che il parere contrario si basa sulla formulazione tecnica dell'emendamento Boato 1.115 e, nel merito, sulle considerazioni contenute al riguardo nel Commentario del professor Spangher.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), rilevato che il relatore Anedda avrebbe potuto chiarire meglio il riferimento al Commentario del professor Spangher, fa presente che, dal punto di vista tecnico, il suo emendamento 1.115 riproduce integralmente l'articolo 45 del codice di procedura penale vigente aggiungendo unicamente la previsione della persona offesa tra i soggetti legittimati a formulare istanza di rimessione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boato 1.115 e 1.113.

Giovanni KESSLER (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento Boato 1.114, di cui è cofirmatario, volto ad escludere dalle situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo le attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti o che risultino create ad arte dalla parte che intende avvalersi dell'istituto della rimessione.


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Pierluigi MANTINI (MARGH-U) illustra le finalità dell'emendamento Boato 1.114, di cui è cofirmatario, ricordando al riguardo il processo alle Brigate rosse celebrato a Torino nel 1978, in cui gli imputati utilizzarono tutti gli strumenti a loro disposizione per impedirne lo svolgimento, fino al gesto esecrabile dell'uccisione del presidente dell'ordine degli avvocati, Fulvio Croce.
Rilevato che la proposta di legge Cirami non appare originata da intenti garantisti, osserva come essa potrebbe addirittura dare luogo a pesanti strumentalizzazioni in quanto, in assenza di correttivi, si lascerebbe mano libera ad iniziative specificamente volte ad intralciare lo svolgimento dei processi.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottolinea che il suo emendamento 1.114 ripropone sostanzialmente la formulazione contenuta nella proposta di legge Finocchiaro C. 3112. La proposta emendativa, volta ad evitare che le situazioni di rimessione siano causate direttamente o indirettamente da chi presenta l'istanza, è assolutamente coerente con tutta la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale relativamente alle situazioni non idonee a costituire motivo di rimessione.

Francesco BONITO (DS-U), ribadito che la reintroduzione dell'istituto del legittimo sospetto segna un ritorno al passato, osserva che l'emendamento in esame si propone di circoscrivere l'amplissima discrezionalità dei magistrati prevedendo che non costituiscano situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Rilevato che l'esercizio di tali diritti non può mai divenire oggetto di una valutazione negativa od essere strumentalizzato con lo spostamento di un processo dalla sua sede naturale, evidenzia che la previsione volta ad escludere che a fondamento di una istanza di rimessione possano essere invocate iniziative o attività che risultino promosse, trova il suo fondamento nell'evoluzione della realtà civile, sociale ed economica e nella possibilità che gravi elementi di turbativa ambientale possano essere programmati e realizzati. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Boato 1.114, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boato 1.114.

Graziella MASCIA (RC) illustra il suo emendamento 1.239, volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale, prevedendo che la richiesta di rimessione debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto che rendono concreto, grave ed attuale, il pericolo di cui all'articolo 45 al fine di circoscrivere i presupposti su cui si fonda l'istanza di rimessione. Nel ribadire la genericità della formula che il provvedimento in esame si propone di introdurre, ritiene che ai fini della rimessione debbano sussistere i tre elementi della gravità della turbativa, del suo carattere locale, in assenza del quale lo spostamento del processo non avrebbe ragione di esistere, e l'effettiva incidenza della situazione dedotta sulle vicissitudini giudiziarie.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel condividere le considerazioni del deputato Mascia sull'emendamento 1.239, di cui è cofirmatario e di cui raccomanda l'approvazione, sottolinea che il riferimento agli elementi di fatto che rendono «concreto, grave e attuale» il pericolo di cui all'articolo 45 trova riscontro in un'analoga previsione contenuta nella proposta di legge C. 3110 di iniziativa del deputato Fanfani sottoscritta da molti altri esponenti dell'opposizione, in cui si parla di situazioni attuali, gravi e concrete, formulazione che in sede di dibattito generale è stata analiticamente motivata sotto il profilo giuridico e processualpenalistico.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) rileva che l'emendamento in esame, di cui è cofirmatario, si pone in linea con il più


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volte richiamato Commentario Spangher, osservando che l'articolo 46 del provvedimento in esame si limita a disciplinare al comma 1 il deposito della richiesta di rimessione, mentre al comma 2 introduce una serie di oneri a carico delle parti che intendono opporvisi, facendo riferimento alla deduzione di motivi, alla presentazione di documenti, alla formulazione di osservazioni, nonché all'indicazione di ulteriori elementi di fatto. L'emendamento interviene dunque a correggere una chiara disparità di trattamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mascia 1.239.

Francesco BONITO (DS-U) illustra il contenuto dell'emendamento 1.237, di cui è cofirmatario, con cui si ripropone la questione della rilevanza della parte offesa. Nel ribadire l'invito ai relatori ad esprimersi al riguardo, rileva che dal richiamato Commentario Spangher si evince l'esistenza di una lacuna al riguardo, benché legittima sotto il profilo della delega legislativa.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) sollecita a sua volta i relatori a pronunciarsi in merito alla posizione ed alle garanzie dell'imputato e della parte offesa, osservando che la tutela di quest'ultima consegue anche dall'impegno alla lotta alla criminalità sottoscritto nel «contratto con gli italiani».

Sergio COLA (AN) ricorda che il vigente articolo 46 del codice di procedura penale non estende la possibilità di rimessione alla parte offesa, in quanto essa è portatrice di interessi civilistici e che è toccata solo incidentalmente dalla richiesta di rimessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mascia 1.237.

Donato BRUNO, presidente, in considerazione della prevista riunione dell'ufficio di presidenza, nel corso della quale verranno assunte le decisioni in ordine al prosieguo dei lavori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.05, è ripresa alle 21.05.

Donato BRUNO, presidente, conformemente alle determinazioni assunte dall'ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 21.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 21.05.