VIII Commissione - Resoconto di giovedì 14 marzo 2002


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 marzo 2002. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 9.25.

Proposta di nomina del dottor Tarcisio Zobbi a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.
Nomina n. 26.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 12 marzo 2002, si è svolta una riflessione sulla questione sollevata dalle lettere con cui, dopo l'assegnazione alla VIII Commissione della proposta di nomina del dottor Zobbi a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, il presidente della regione Toscana e il presidente della Regione Emilia-Romagna hanno espresso, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il diniego all'intesa sulla medesima proposta.
Come già rilevato nella citata riunione dell'ufficio di presidenza, rammenta in particolare che, ricevuta tale comunicazione, la presidenza della Commissione ha provveduto ad informarne il Presidente della Camera, il quale, a sua volta, ha interessato il Governo della questione. Al riguardo, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella sua risposta al Presidente della Camera, ha osservato che si è ritenuto maturato il «silenzio-assenso» da parte delle regioni interessate, non avendo le medesime fornito riscontro nel termine di quarantacinque giorni previsto


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dall'articolo 35, comma 7, della legge n. 394 del 1991. Pertanto il ministro, giudicando intempestiva la comunicazione pervenuta dalle regioni interessate, ritiene che la procedura seguita sia legittima ed in linea con i precedenti esistenti sulla materia.
Avverte peraltro che i presidenti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno trasmesso, in data 12 marzo 2002, un ulteriore documento contenente le loro osservazioni in ordine alla proposta di nomina in esame, che è stato messo a disposizione dei componenti della VIII Commissione.
Alla luce di tali elementi, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di valutare, nel merito, tutti i profili di propria competenza, nel corso dell'esame della predetta proposta di nomina.

Tommaso FOTI (AN), relatore, ricorda che il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aveva richiesto alle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente in data 5 e 7 dicembre 2001, l'intesa per la nomina del dottor Tarcisio Zobbi quale presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Successivamente, in data 4 gennaio 2002, le suddette regioni hanno trasmesso al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una nota congiunta per chiedere un incontro, senza esprimere alcuna valutazione sulla candidatura. Premesso come tale atto non facesse intravedere un dissenso in ordine alla proposta di nomina, rileva che solo in data 1o marzo 2002 è pervenuta un'ulteriore nota nella quale le regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno espresso diniego all'intesa per la nomina del dottor Zobbi, rinnovando la richiesta per l'incontro già proposto in data 4 gennaio.
Alla luce del richiamato iter procedurale, evidenzia come la delicata situazione delineatasi presenti aspetti problematici sotto il profilo interpretativo. Innanzitutto, ritiene debba essere affrontato preliminarmente il problema relativo alla valenza giuridica da attribuire ai termini tassativi previsti dalla legge n. 394 del 1991. Deve cioè essere chiarito se l'intesa delle regioni rappresenti un percorso giuridico-istituzionale che non è vincolato a termini, oppure se in ogni caso il prescritto termine di quarantacinque giorni debba essere considerato tassativo, come sembrerebbe più logico, nel rispetto del principio della certezza della decisione. Nel ritenere peraltro auspicabile che sulle nomine dei presidenti degli enti parco pervenga sempre l'intesa da parte delle regioni interessate, osserva che qualora ciò non accadesse nei tempi dovuti, si debba comunque procedere alle nomine. Ritiene comunque irrituale la procedura seguita dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, che ben avrebbero potuto esprimersi tempestivamente, nel rispetto del termine fissato dalla legge n. 394 del 1991. Esprime quindi perplessità sul comportamento assunto dai presidenti delle regioni interessate, che nella nota trasmessa non hanno peraltro ritenuto di dover precisare le ragioni per le quali hanno espresso tardivamente il diniego e, ora, preannunciano anche su organi di stampa la presentazione di ricorsi alla Corte costituzionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, formula quindi una proposta di parere favorevole sulla nomina in oggetto, rilevando come eventuali interpretazioni che si ritenessero lesive degli interessi delle regioni potrebbero essere oggetto di ricorsi alla Corte costituzionale.

Fabrizio VIGNI (DS-U), riservandosi di affrontare nel prosieguo del dibattito le questioni di carattere procedurale, evidenzia i profili problematici che la questione pone in ordine ai rapporti Parlamento-Governo. Ricorda infatti come il ministro Matteoli, sin dalle sue prime dichiarazioni rese sugli indirizzi programmatici del proprio ministero, avesse sostenuto la necessità, per quanto riguardava gli enti parco, di abbandonare le logiche dirigistiche e di promuovere il coinvolgimento delle comunità locali. Rilevato come anche in precedenti occasioni non si sia inteso seguire tale impostazione, invita il Governo a ritirare la proposta di nomina in esame e a procedere al richiesto incontro con le


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regioni interessate al fine di pervenire ad un'intesa.

Ermete REALACCI (MARGH-U) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Vigni. Nel comprendere altresì le argomentazioni addotte dal relatore al fine di giustificare la «forzatura» che si intende operare, ritiene che la mancata tempestiva e motivata espressione del diniego da parte delle regioni non può tuttavia eludere il significativo problema politico derivante dalla contrarietà espressa dalle regioni stesse.
Osserva altresì come anche in precedenti occasioni il Governo abbia proposto nomine dettate da ragioni politiche più che dalle indubbie capacità professionali delle persone indicate. Precisa peraltro che ciò non è avvenuto nel caso della nomina del presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, atteso l'elevato livello del curriculum dell'avvocato Mazzitti. Invita pertanto il Governo a proporre nomine che siano maggiormente corrispondenti agli interessi degli enti parco più che rispondere a logiche partitiche.

Alfredo SANDRI (DS-U), nel prendere atto del ritardo con il quale le regioni hanno manifestato il proprio diniego all'intesa per la nomina del dottor Zobbi, invita il Governo a precisare il criterio che presiede alla nomina stessa, se cioè non ritenga di dover comunque procedere alla ricerca delle intese con le regioni.

Francesco BRUSCO (UDC), in relazione ai rilievi mossi dal deputato Realacci, osserva come già in passato siano state seguite procedure analoghe, anche da ministri della scorsa legislatura: per quanto concerne in particolare il parco del Cilento e Vallo di Diano, ritiene che la candidatura del dottor Tarallo alla gestione dello stesso sia stata dettata da ragioni marcatamente politiche.

Ermete REALACCI (MARGH-U) precisa come la nomina del presidente del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stata comunque accompagnata da un valido curriculum caratterizzato da un'elevata competenza nel settore ambientale.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI rileva come la questione investa aspetti procedurali e politici. Osserva, in particolare, che per gli enti parco, attesi anche i profili problematici che hanno caratterizzato la gestione finanziaria di numerosi enti, si è determinata la necessità di procedere a controlli più incisivi. I criteri che presiedono a determinate scelte vanno quindi inquadrati nell'ottica di una ridefinizione dei profili gestionali che attengono all'amministrazione degli enti parco medesimi. Il problema peraltro deve essere valutato in un contesto di situazioni di conflittualità che creano spesso notevoli difficoltà nel momento in cui si deve procedere alle nomine. Per quanto concerne poi il caso richiamato dal deputato Realacci del presidente dell'ente parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga, fa presente come anche in quell'occasione per la regione Abruzzo si sia ritenuto maturato il principio del silenzio-assenso. Attese pertanto le frequenti difficoltà a raggiungere le intese con le regioni interessate, osserva come in generale l'attuazione di principi improntati al federalismo incontri ancora notevoli difficoltà e rappresenti una grande sfida in un paese in cui per tanto tempo si è operato sulla base di scelte centralistiche.
In conclusione, fa presente che il Governo non intende ritirare la proposta di nomina in esame, né di dare corso alla richiesta dei presidenti delle regioni di un incontro ai fini di ricercare l'intesa; ritiene infatti che le regioni avrebbero dovuto avere il coraggio di porre tempestivamente la questione. Infine, qualora le regioni ritenessero di percorrere successivamente altre vie, ritiene che eventuali ricorsi potrebbero rappresentare l'occasione per fare definitiva chiarezza anche in ordine all'interpretazione da dare al principio del silenzio-assenso.

Pietro ARMANI, presidente, nel richiamare le difficoltà che taluni enti parco


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hanno avuto in particolare in ordine alla gestione dei residui passivi, esprime perplessità in ordine a paventati ricorsi alla Corte costituzionale, sulla quale graverebbe il peso di numerose pronunce, peraltro attinenti a profili politici più che giuridico-costituzionali. Ritiene pertanto che anche in tale contesto si imponga un'approfondita riflessione in ordine alle conseguenze derivanti dalle intervenute modifiche del titolo V della Costituzione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale.
C. 1798 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 marzo 2002. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Interventi per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale.
C. 1204 Volontè.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Maria Gabriella PINTO (FI), relatore, rileva come la proposta di legge in esame riproduca nel testo una identica iniziativa legislativa della passata legislatura, d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri, presentata il 7 novembre 2000 e non assegnata dall'Assemblea della Camera. La proposta di legge si compone di 8 articoli che affrontano il tema della tutela ambientale e della prevenzione di alcuni rischi legati alla mancanza di diffuse attività preventive. È noto che una delle principali cause del dissesto idrogeologico (e quindi di frane e alluvioni) è da riscontrarsi proprio nel progressivo venir meno dell'opera diffusa e spontanea di manutenzione del territorio, conseguenza inevitabile dell'abbandono delle aree montane e collinari. È anche noto che alle stesse cause sono ascrivibili numerosi incendi boschivi.
La proposta di legge C. 1204, quindi, si propone di affrontare un problema importante - quello della attività di costante manutenzione del territorio quale forma migliore di prevenzione dei rischi ambientali - che è stato più volte messo a fuoco durante i lavori della Commissione.
Lo schema previsto dalla proposta di legge si basa sul recupero del territorio demaniale incolto attraverso l'affidamento in gestione ad imprese cooperative che si impegnano a garantirne la difesa dall'erosione del suolo, dal dissesto idrogeologico e dal rischio di incendi.
Nel provvedimento in esame la finalità della difesa del territorio si affianca quindi ad altre due finalità: da un lato il sostegno dell'agricoltura, specialmente in aree svantaggiate quali quelle montane; e dall'altro la promozione dell'occupazione di soggetti di riconosciuta valenza sociale, quali le cooperative di giovani, disoccupati ed «altre categorie deboli sul mercato del lavoro» (articolo 5, comma 1, lettera g)).
Sul piano della attribuzione di competenze, il provvedimento assegna alle regioni compiti in relazione alla programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e alla formazione dei soggetti interessati alle attività che rientrano nell'ambito della legge.
Infine, si prevede anche uno stanziamento di 100 miliardi di lire annui (corrispondenti a 51,64 milioni di euro) peraltro


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interamente assegnato alle regioni per il finanziamento delle attività disposte dalla legge.
In conclusione, la valutazione complessiva delle finalità e dello schema generale della proposta non può che essere positiva. Tuttavia intende proporre alcuni temi problematici relativamente a specifici aspetti sui quali ritiene utile concentrare l'istruttoria legislativa: il primo è di natura strettamente politica e riguarda la posizione in cui la proposta di legge colloca le cooperative. Si tratta, infatti, di una posizione di esclusività che rischia di sottovalutare il ruolo che può invece essere svolto da altri soggetti economici che operano nel settore primario. Ritiene infatti che ci siano delle potenzialità da valorizzare - proprio per conseguire pienamente le finalità che la proposta di legge ha individuato - coinvolgendo anche soggetti estranei al mondo della cooperazione, ma molto attivi nei territori che potenzialmente rientrano nel campo di applicazione della legge. Il secondo punto che l'esame in sede referente dovrà chiarire è quello del coordinamento con la normativa vigente, sia in campo ambientale che agricolo. Ritiene che occorra valutare con molta cura la normativa vigente (che in campo ambientale risulta piuttosto ridondante) per evitare di appesantire ulteriormente il carico eccezionale di norme e regolamentazioni vigenti. In particolare, segnala come la proposta di legge in esame non consideri la recente approvazione della legge-quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353) che già prevede quasi tutte le attività di programmazione disposte dall'articolo 2. Altre attività che la proposta in esame assegna alle regioni sono invece già previste all'interno della pianificazione di bacino di cui alla legge sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989) ed altre ancora dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Infine occorrerà considerare la più recente normativa in materia di agricoltura, ed in particolare i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe recate dalla legge di orientamento agricolo (legge n. 57 del 2001). Occorre evitare di creare nuovi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi ogni volta che emerge una nuova finalità, e scegliere piuttosto la strada della integrazione dei nuovi contenuti normativi all'interno del quadro vigente e della utilizzazione degli strumenti che già sono stati predisposti dal legislatore, arricchiti, ove occorra, degli adattamenti necessari.
Inoltre ritiene che grande attenzione vada posta alle competenze delle regioni. Com'è noto, molti degli atti normativi approvati dalle Camere dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato il Titolo V della Costituzione sono già stati oggetto di ricorso da parte delle regioni e su altri (ancora all'esame del Parlamento) analogo conflitto è stato minacciato. Osserva che, intervenendo su materie quali il governo del territorio e (sia pure indirettamente) le attività agricole, occorra porre particolare riguardo alle competenze che le regioni hanno tradizionalmente acquisito in tali campi e che la riforma costituzionale ha ulteriormente rafforzato. Segnala, comunque, anche prima dell'accurato esame che la Commissione dovrà svolgere in sede referente, che le disposizioni contenute all'articolo 4 della proposta di legge sembrano decisamente fuori dall'ambito di competenza della legge statale poiché riguardano una materia - l'istruzione e la formazione professionale - sicuramente assegnata alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.
In conclusione, auspica che l'esame in sede referente possa chiarire questi punti problematici e che le finalità - del tutto condivisibili - della proposta di legge possano trovare spazio in un testo normativo di qualità che non si sovrapponga alle normative vigenti, ma che - attraverso puntuali e ben mirate modifiche delle stesse - aiuti le regioni e gli enti locali a svolgere pienamente le funzioni loro attribuite nella programmazione e nella promozione degli interventi di tutela dell'ambiente.


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Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.


AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di contratti di locazione degli enti.
C. 1181 Fiori.