Interrogazione n. 5-00543 Bindi e altri: Rimborsi dovuti alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dalla legge n. 107 del 1990.
In merito alla problematica contenuta nell'interrogazione in esame, si segnala che il gruppo di lavoro per la revisione del decreto ministeriale 5 novembre 1996, recante «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra i servizi pubblici e privati, uniformi per tutto il territorio nazionale», individuato in seno alla Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale («C.N.S.T.»), si è riunito il 9 gennaio 2002.
In tale riunione, il gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di decreto, la quale dev'essere ulteriormente perfezionata e definita, grazie alle proposte apportate dai membri del gruppo stesso, prima di essere portata all'esame della «C.N.S.T.», riunita in seduta plenaria, per la definitiva approvazione.
Infine, si assicura che il Governo sta attentamente studiando la possibilità di modifica della legge n. 107 del 1990, tenendo conto delle numerose, articolate ed organiche proposte di legge in materia presentate in Parlamento.
Interrogazione n. 5-00545 Zanella: Autorizzazione all'esercizio della professione di infermiere da parte di cittadini di stati esteri.
L'onorevole interrogante chiede notizie in ordine ad una presunta disparità di trattamento tra alcune cittadine panamensi in materia di riconoscimento del titolo di «Licenciada en cencias de infermieria» dalle stesse conseguito nel 1995 presso l'Università di Panama.
Con riferimento alle istanze presentate dalle signore Prado Dominguez Iradia, Martinez Carrera Coralia, Quinterno G. Ettledia, Arauz Cianca Elisbet, Gallardo Dinora Katia, a mezzo della cooperativa Florence Nightingale di Mestre, il competente ufficio della Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della Salute, con nota del 29 maggio 2001, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, ha richiesto alle interessate un'integrazione di documentazione ai fini del completamento dell'istruttoria.
In data 28 settembre 2001 la signora Prado Dominguez Iradia trasmetteva i documenti richiesti e, conseguentemente, con decreto dirigenziale del 2 novembre 2001, otteneva il riconoscimento del titolo estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.
A tutt'oggi, invece, analogo riscontro non risulta pervenuto da parte delle altre interessate.
Per quanto riguarda la posizione della signora Garrido Chong Yesenia Manuela ed altre, si precisa che le stesse non hanno avanzato istanza per il riconoscimento del titolo di infermiere, bensì sono alcuni Collegi che chiedono se sia tuttora valida un'autorizzazione all'iscrizione all'albo professionale alle stesse concessa nel 1992.
Per inquadrare correttamente la questione, occorre risalire al regime giuridico vigente al momento dell'adozione dei predetti atti amministrativi.
Il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Panama, reso esecutivo con la legge 13 febbraio 1968, n. 308, prevede all'articolo 8 che i cittadini di ciascuna Parte contraente godono del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attività economiche o professionali di qualsiasi genere. Il comma 4 dello stesso articolo 8, tuttavia, esclude da tale previsione le professioni od attività al cui esercizio i cittadini stranieri non sono ammessi o sono ammessi solo con limitazioni.
Com'è noto, la professione di infermiere professionale rientra tra le cosiddette «professioni protette», il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'albo professionale.
Fino all'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta «legge Martelli») e, successivamente, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (cosiddetta «legge Turco-Napolitano») tale iscrizione era subordinata al possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
Per far fronte alla carenza di infermieri che già si manifestava all'epoca, il decreto-legge n. 416 del 1989 consentiva all'articolo 9, comma 4, l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale attraverso la stipula,
da parte di unità sanitarie locali e di enti e case di cura private convenzionate, di contratti biennali rinnovabili di diritto privato.
Con decreto interministeriale 5 marzo 1991, n. 174, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si rimandava, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza dei titoli conseguiti nei Paesi di provenienza, ai criteri previsti dal decreto ministeriale 16 luglio 1986, concernente il riconoscimento dei titoli extracomunitari conseguiti da cittadini italiani o comunitari.
Tale decreto prevedeva, in particolare, all'articolo 2, che fosse riconosciuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero con quello italiano soltanto nel caso in cui dalla documentazione prescritta risultasse la corrispondenza in ordine al livello degli studi, alla durata del corso ed ai relativi programmi.
La normativa di cui al decreto-legge n. 416 del 1989 faceva venir meno, in definitiva, la limitazione posta dall'articolo 8, comma 2. Per quanto concerne la valutazione del titolo panamense, non è possibile per l'Ufficio ricostruire l'iter di valutazione del titolo caso per caso, dato che, come risulta anche dal provvedimento di riconoscimento, i documenti presentati venivano trasmessi al competente collegio Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) per l'iscrizione all'albo.
Pertanto, coloro i quali, all'epoca, si iscrissero agli albi professionali ed hanno mantenuto, nel corso degli anni, tale iscrizione, possono legittimamente continuare ad esercitare, atteso che l'iscrizione all'albo è indice, salvo prova contraria, di continuità nell'esercizio professionale.
Diversa è la posizione di coloro i quali o sono tornati nel loro Paese, o si sono, comunque, cancellati dall'albo professionale. In questi casi, infatti, occorre procedere ad una nuova valutazione di merito e ciò per diverse ragioni che si andranno ad illustrare.
In primo luogo, occorre verificare se l'interessato mantiene i requisiti professionali richiesti, atteso che non vi è prova che abbia continuato ad esercitare la professione infermieristica.
In secondo luogo, la normativa oggi vigente richiede una più approfondita verifica dei titoli di formazione e di carriera ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento. Ciò si spiega sia con l'evoluzione delle professioni infermieristiche dopo l'innalzamento al livello universitario della formazione, sia con il diverso uso del titolo oggi possibile Non occorre dimenticare, infatti, che all'epoca della emanazione dei provvedimenti di riconoscimento oggetto della presente interrogazione, la dichiarazione di equipollenza dei titoli permetteva solo l'esercizio professionale nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate. Non a caso il provvedimento di riconoscimento era indirizzato, prima ancora che al collegio professionale, alla struttura che avrebbe stipulato il contratto di lavoro.
Così inquadrata la questione giuridica e la situazione di fatto, il Ministero della Salute non potrà che invitare le interessate per il tramite dei collegi - che, peraltro, come già detto, detengono l'originaria documentazione allegata all'autorizzazione del 1992 - a riprodurre o integrare il titolo professionale e gli altri certificati, avuto riguardo alle nuove norme che disciplinano il riconoscimento dei titoli extracomunitari.
È certamente anomalo, tuttavia, che venga richiesta oggi l'iscrizione all'albo con un provvedimento che aveva carattere di eccezionalità ed era compatibile solo con la legislazione all'epoca vigente.
Interrogazione n. 5-00544 Giulio Conti: Nomine di commissari IRCCS.
In base all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico», convertito nella Legge 31 luglio 1997 n. 258, i Commissari straordinari sono individuati tra personalità di comprovata esperienza scientifica o amministrativa nel settore pubblico o privato e sono nominati con decreti del Ministro della Salute e, quindi, con forma e natura pubblica.
Il conferimento degli incarichi avviene attraverso la valutazione dei «curricula» dei vari candidati e delle loro competenze tecnico-scientifiche, in relazione ai delicati e complessi compiti ai quali il Commissario Straordinario è preposto.
Interrogazione n. 5-00546 Battaglia e Labate: Attuazione del progetto ospedale senza dolore.
Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, per quel che concerne lo stato di attuazione da parte delle Regioni delle linee-guida per la realizzazione dell'ospedale senza dolore, contenute nel provvedimento 24 maggio 2001 adottato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si fa presente che il processo di attuazione delle linee-guida, è ancora in corso, data anche la breve distanza temporale tra la pubblicazione di tali linee-guida e la richiesta di cui si tratta.
Per quel che invece concerne lo stato di attuazione delle linee guida contenute nell'Accordo del 19 aprile 2001 raggiunto in sede di Conferenza Unificata tra il Ministro della Sanità, le Regioni, Le Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, i Comuni e le comunità Montane sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative si fa presente che, ferme restando le difficoltà nel loro monitoraggio considerata la breve distanza temporale, si è provveduto ad attivare l'istituzione, con Decreto ministeriale del 27 aprile 2001 del corso pilota, a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative per il personale con responsabilità di direzione di strutture di cure palliative, affidandone l'organizzazione e la gestione all'Istituto Superiore di Sanità.
Tali iniziative si integrano sulla base del citato Accordo 19 aprile 2001 con i seguenti provvedimenti attuativi il Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative previsto dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 39:
1. Decreto Ministeriale 28 marzo 2001, di approvazione dei piani regionali e dei relativi progetti presentati dalle regioni Toscana, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Calabria;
2. Decreto Ministeriale 4 maggio 2001, di approvazione dei piani regionali e dei relativi progetti presentati dalle regioni P.A. Trento. P.A. Bolzano, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna;
3. È in corso di verifica presso la corte dei conti il Decreto Ministeriale di approvazione dei piani regionali e dei relativi progetti presentati dalle regioni Campania, Basilicata e Molise;
4. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia è in via di perfezionamento il programma;
5. Sono stati erogati alle regioni di cui ai punti 1 e 2, in relazione ai piani approvati, con specifici decreti di impegno e pagamento gli importi pari al 5 per cento delle quote assegnate per gli anni 1998-1999 finalizzati alla progettazione esecutiva delle strutture come previsto dall'articolo 2, comma 2 dei Decreti Ministeriali di cui ai punti 1 e 2;
6. Decreto 5 settembre 2001, di ripartizione dei finanziamenti per gli anni
2000, 2001, 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative; il decreto prevede un finanziamento complessivo di lire 143.532 milioni finalizzato al completamento dell'offerta regionale di strutture residenziali per le cure palliative;
7. È in fase di studio congiuntamente tra la direzione Generale del sistema Informativo e statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici (SISIST) e la direzione Generale della Programmazione Sanitaria un sistema di indicatori per il monitoraggio dell'attività e della qualità delle prestazioni erogate dalla rete di assistenza per i malati terminali in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 28 settembre 1999.