VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 7 novembre 2001


Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 novembre 2001. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI - Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 16.35.

Sull'ordine dei lavori.

Pietro ARMANI, presidente, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del provvedimento previsto in sede referente e, successivamente, all'esame dei provvedimenti previsti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa alle 16.45.

Decreto-legge 347/2001: Spesa sanitaria.
C. 1876 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Pietro ARMANI, presidente, rileva come il provvedimento in esame investa la competenza della Commissione VIII solo in relazione al comma 1-bis dell'articolo 2, concernente la materia dello smaltimento dei rifiuti sanitari, introdotto dal Senato.

Vanni LENNA (FI), relatore, rileva come il decreto-legge n. 347 del 2001, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato, è inteso ad introdurre una serie di misure urgenti ed organiche in materia di spesa sanitaria, finalizzate in prevalenza all'attuazione dell'accordo tra Stato e regioni, approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente


Pag. 59

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il provvedimento riveste un particolare carattere di urgenza, soprattutto a causa della necessità di rimediare all'insufficienza dei finanziamenti destinati al Servizio sanitario nazionale, rispetto ad una significativa crescita della spesa sanitaria.
Per quanto concerne gli aspetti di competenza della VIII Commissione, si segnala in particolare l'articolo 2, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato. Il comma 1-bis ha infatti la finalità di consentire una nuova modalità - meno onerosa per ASL e aziende ospedaliere - di smaltimento dei rifiuti sanitari, garantendo al tempo stesso i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il comma - composto di due distinti periodi - riguarda tanto i rifiuti sanitari pericolosi, quanto i rifiuti sanitari speciali non pericolosi. Per i primi si prevede l'applicazione di procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che abbiano la caratteristica di assicurare un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento. Quanto ai rifiuti sanitari non pericolosi, la disposizione in esame prevede che - anche qui dopo un procedimento di disinfezione di durata non inferiore a 72 ore o, alternativamente, dopo un processo di sterilizzazione mediante autoclave - questi possano essere assimilati ai rifiuti urbani. Il comma 1-bis intende comunque fare salvi i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari. Tali parametri sono quelli indicati da due atti normativi: l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219. In proposito, ricorda che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ha disciplinato la raccolta e il trattamento dei rifiuti sanitari, stabilendo - in particolare - che lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi debba avvenire mediante termodistruzione presso impianti autorizzati. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il presidente della regione, d'intesa con il ministro della sanità ed il ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. L'articolo 45 ha inoltre rinviato a successivo regolamento ministeriale da emanarsi con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome per: la definizione delle norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi; l'individuazione delle frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento. Il regolamento ministeriale previsto dall'articolo 45 è stato emanato con il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 recante «Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
In relazione alla formulazione del comma 1-bis dell'articolo 2, osserva pertanto che, anche in relazione alla normativa vigente, la previsione contenuta nel comma in esame di «smaltimento attraverso procedimenti di disinfezione» non appare del tutto chiara, costituendo la disinfezione un trattamento preliminare allo smaltimento e non potendo sostituirsi allo smaltimento stesso. La disposizione dovrebbe infatti esplicitare se - a seguito della disinfezione - per i rifiuti pericolosi rimanga valida la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 (termodistruzione presso impianti autorizzati) o se siano ammesse altre forme (ed eventualmente quali) di smaltimento. Rileva inoltre che, nell'ultimo periodo del comma 1-bis in esame si fa riferimento ai rifiuti sanitari speciali non tossici e nocivi. Osserva in proposito che la nozione di rifiuti tossici e nocivi risale a norme abrogate dal decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In tal senso l'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 - nel dettare la


Pag. 60

disciplina transitoria, e in particolare nel prorogare, sino all'adozione delle specifiche norme attuative dello stesso decreto n. 22, la vigenza delle norme regolamentari e tecniche relative alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti - stabiliva che «ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi». Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di sostituire la locuzione «rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi» con quella di «rifiuti sanitari speciali non pericolosi».
Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Michele VIANELLO (DS-U) esprime perplessità di metodo e di merito sul provvedimento in esame. Sotto il primo profilo ritiene quanto meno incongruo l'inserimento in un decreto-legge concernente la spesa sanitaria di una nuova modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, anche in considerazione del fatto che è stato calendarizzato per la prossima settimana l'esame in Commissione del provvedimento concernente delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale, che prevede disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali. In relazione al merito, nel condividere le obiezioni esposte dal relatore, ritiene un pericoloso passo indietro, rispetto alla semplificazione legislativa e all'armonizzazione della legislazione con le norme comunitarie, la reintroduzione della nozione di rifiuti sanitari speciali non tossici e nocivi, che risale a norme abrogate dal decreto legislativo n. 22 del 1997.
Con il comma 1-bis dell'articolo 2 viene peraltro introdotta, a suo giudizio, una sorta di assimilazione dei termini disinfezione e sterilizzazione che attengono a processi diversi. Rilevato peraltro che la stragrande maggioranza dei rifiuti ospedalieri viene sottoposta a processo di incenerimento, evidenzia altresì le rilevanti conseguenze negative che deriverebbero, dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, dallo smaltimento in discarica dei rifiuti sanitari. Osserva inoltre che l'assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti ordinari introdurrebbe di fatto il diritto di privativa per gli enti locali, pertanto ne deriverebbe una sorta di violazione delle leggi di mercato, nonché un discutibile sistema di smaltimento di quantità rilevanti di rifiuti pericolosi a carico di quei comuni che dispongono di impianti autorizzati.
Alla luce delle considerazioni svolte, esprime l'orientamento contrario del suo gruppo alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, preannunziando la presentazione di proposte emendative in Assemblea volte a sopprimere il comma 1-bis introdotto dal Senato.

Pietro ARMANI, presidente, rilevato che il comma 1-bis dell'articolo 2 è stato introdotto al Senato anche con il consenso di alcuni gruppi dell'opposizione, paventa il rischio che modifiche al provvedimento d'urgenza recante disposizioni in materia sanitaria, attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione del decreto-legge, possano determinarne la decadenza, con preoccupanti ripercussioni per le regioni in vista del contenimento e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Condivide, pertanto, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, ritenendo particolarmente opportuno il richiamo, contenuto nella premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera a) del disegno di legge C. 1798, già inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione, laddove si prevede che, nel procedere al riordino della legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei residui contaminati, il Governo provveda a razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali speciali garantendo, tra l'altro, lo smaltimento dei rifiuti secondo forme diverse dalla discarica.

Ermete REALACCI (MARGH-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Vianello, ritenendo che l'introduzione al Senato del comma 1-bis rappresenti il


Pag. 61

frutto di pressioni di talune categorie del settore sanitario. Sottolineato peraltro come la delicata questione attinente la gestione dei rifiuti sanitari desti particolare allarme nell'opinione pubblica, non ritiene condivisibili le osservazioni svolte dal Presidente in ordine alla necessità di esprimere un parere favorevole ai fini della rapida conversione del decreto-legge, attese le gravi conseguenze che a suo giudizio deriverebbero dall'immediata entrata in vigore delle norme in esso contenute.
Richiama altresì i gruppi della maggioranza a consentire il rispetto di una metodologia di lavoro che consenta i necessari approfondimenti delle materie oggetto d'esame da parte della Commissione. Ritiene pertanto che in ordine al provvedimento in esame sia del tutto giustificata l'espressione di un parere contrario da parte della VIII Commissione.

Donato PIGLIONICA (DS-U) considera un grave errore l'inserimento da parte del Senato del comma 1-bis, che a suo giudizio rappresenta una pericolosa inversione di marcia rispetto al processo di adeguamento alla normativa comunitaria, ritenendo peraltro irrisorio l'effetto che lo stesso produrrebbe sul contenimento della spesa sanitaria, atteso che le regioni stanno già operando in linea con i contenuti dell'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001.

Maurizio Enzo LUPI (FI), nel rassicurare i gruppi di opposizione che nel corso dell'esame del disegno di legge recante il riordino della legislazione in materia ambientale la maggioranza si impegnerà a seguire un metodo di lavoro che consenta gli opportuni approfondimenti della materia, rileva come il Senato abbia introdotto il comma 1-bis con il consenso anche di gruppi dell'opposizione. Ritiene pertanto che l'espressione di un parere favorevole con osservazioni possa realisticamente favorire la ricerca di soluzioni alle obiezioni sollevate, osservando altresì che il Governo, nel merito, potrebbe accogliere eventuali ordini del giorno presentati in Assemblea.

Michele VIANELLO (DS-U) ribadisce la contrarietà alla proposta di parere favorevole con osservazioni ritenendo inaccettabili le disposizioni introdotte dal Senato con il comma 1-bis.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI, nel condividere le preoccupazioni espresse dai gruppi di maggioranza e di opposizione, assicura l'impegno del Governo a verificare se vi siano i margini per una nuova lettura del provvedimento da parte del Senato. Preannuncia sin d'ora la disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ritiene che qualora non vi fossero le condizioni per un riesame in tempi rapidi del provvedimento da parte del Senato, in subordine, le questioni derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 2 potrebbero essere risolte in sede di esame del disegno di legge finanziaria alla Camera.

Donato PIGLIONICA (DS-U) sottolinea l'opportunità che la Commissione VIII esprima un parere contrario alla Commissione di merito.

Vanni LENNA (FI), relatore, ribadisce la sua proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 381/2001: Disposizioni urgenti concernenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.
C. 1820 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gennaro CORONELLA (AN), relatore, rileva che il decreto-legge in esame contiene


Pag. 62

alcune disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. Riguardo all'AGEA si provvede ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo n.165 del 1999 (come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 188 del 2000), che ha soppresso l'AIMA ed istituito l'AGEA. In particolare, il provvedimento in esame prevede che sia attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza, attualmente assegnata all'AGEA, a gestire i rapporti con la Commissione europea in merito all'attività di monitoraggio della spesa e di liquidazione dei conti a carico del Fondo FEOGA. Inoltre si prevede che gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola (CAA); i soggetti ai quali l'AGEA deve far riferimento nell'avvalersi dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) devono essere aggiornati per tenere in considerazione il ruolo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'istituzione della rete telematica nazionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001; gli organi dell'AGEA sono modificati in modo da includervi il consiglio di rappresentanza, che ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati conseguiti dall'Agenzia agli indirizzi impartiti e la regolarità delle procedure adottate; in seguito a tali accertamenti può proporre al consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari. Il Consiglio è composto di sette membri, di cui, quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali, due in favore del mondo cooperativo ed uno in funzione delle industrie di trasformazione; esso è nominato con decreto del ministro delle politiche agricole. Al fine di meglio distinguere in capo all'AGEA le funzioni di organismo pagatore e di organismo di coordinamento, viene soppresso il Comitato preposto alle funzioni di pagamento e viene istituito, in sua vece, un apposito ufficio monocratico con il compito di assicurare le funzioni di organismo pagatore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il ministro delle politiche agricole e forestali ed il ministro dell'economia provvedono al rinnovo degli organi dell'AGEA.
Riguardo, invece, alle disposizioni sull'anagrafe bovina, si prevede che venga emanato un decreto con il quale stabilire le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.437 del 2000. Si prevede, infine, la proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano destinato, altrimenti, a cessare le proprie funzioni entro il 7 novembre 2001.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 novembre 2001. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI - Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 16.40.

Finanziamento falda acquifera di Milano e diga foranea di Molfetta.
C. 1477 Sen. Travaglia, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che non sono pervenuti emendamenti riferiti alla proposta di legge in esame. Il testo sarà quindi inviato alle Commissioni competenti per l'acquisizione del prescritto parere.


Pag. 63


Ricorda altresì che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 6 novembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, una volta pervenuti i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva. Si riserva, quindi, dopo l'effettiva espressione dei predetti pareri, di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini della trasmissione alla Presidenza della Camera della richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 1497.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.