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numeri: 9.610 fallimenti in essere, circa 200.000 famiglie coinvolte; basterebbe paragonare le famiglie senza casa a causa dei fallimenti immobiliari agli effetti di una delle tante alluvioni che si susseguono periodicamente nel nostro paese, con la differenza che ciò è dovuto all'arretratezza legislativa;
di copie di atti civili oramai gli avvocati, dopo una fila di ore, si sentono opporre tempi di quaranta giorni);
gli episodi di dissesto delle imprese di costruzioni che operano con disinvolte «prevendite» tornano ciclicamente agli onori delle cronache, con il contorno di situazioni, a volte disperate, di malcapitati che, avendo in tutto o in larga parte pagato il prezzo d'acquisto della prima casa destinandovi ogni risparmio, si trovano poi nella condizione di non poterne diventare legittimi proprietari a causa dell'insolvenza del venditore-costruttore;
si tratta di un problema anche di carattere sociale, in considerazione dei
i fallimenti immobiliari avvengono così frequentemente in quanto per le imprese edili è sufficiente possedere un terreno edificabile e una licenza edilizia per ottenere un finanziamento da un istituto bancario e costruire immobili, senza altre garanzie per gli istituti mutuanti se non le ipoteche;
il decreto-legge 669/96, convertito con modificazioni dalla legge 30/97, ha introdotto per gli acquirenti di immobili da costruire la possibilità di trascrivere il contratto preliminare di compravendita (articolo 2645-bis del codice civile), ma gli effetti di tale tutela sono limitati poiché intanto la trascrizione non è obbligatoria e poi tale preliminare di vendita è solo opponibile ai terzi, senza nessuna efficacia in caso di fallimento del costruttore: in questo caso l'acquirente ha un generico diritto di far valere il proprio credito nel passivo (privilegio ex articolo 2775-bis del codice civile), non opponibile ai creditori garantiti da ipoteca, e poiché la massa attiva delle imprese costruttrici fallite viene assorbita quasi interamente dalle ipoteche degli istituti di credito (costituite precedentemente alle trascrizioni), gli acquirenti non trovano in questo diritto una effettiva possibilità di ristoro -:
se non ritenga opportuno intraprendere una serie di iniziative, eventualmente anche normative, volte a riformare l'istituto del fallimento immobiliare:
introducendo l'obbligo di esecuzione in forma specifica del contratto, e non il mero inserimento nella procedura concorsuale, del tutto inoperativo sul piano sostanziale;
creando un sistema coerente con una soluzione alla francese che preveda:
a) atto di acquisto in cui gli effetti traslativi dei diritti patrimoniali avvengano in progressione, cioè un vero e proprio atto di trasferimento ad effetti progressivi che coinvolga i vari soggetti in causa (istituti di credito, imprese edili, notai) e crei un microsistema nel quale si attivi un circuito virtuoso di reciproco controllo: l'edificio diviene di proprietà dell'acquirente in progress, contemporaneamente all'avanzamento dei lavori, e la responsabilità dell'acquirente verso gli istituti di credito mutuanti si limita alla misura corrispondente alla quota del mutuo accollata all'acquirente in base al contratto preliminare;
b) obbligatorietà di una fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca alternativamente o la restituzione dei soldi oppure l'esborso di quanto è necessario per l'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile;
c) diritto di privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare d'acquisto, sicché quando il curatore fallimentare subentrato al venditore fallito comunica la volontà di sciogliersi dal contratto, l'acquirente, sciolto il contratto d'acquisto stipulato, vedrà il proprio discendente credito di rimborso delle somme erogate munito di privilegio con riferimento a quanto sarà ricavato dalla vendita dell'immobile;
d) istituzione di un fondo di garanzia presso il ministero dei lavori pubblici.
(2-00067) «Gallo».
le gravissime disfunzioni dei servizi giudiziari romani si trascinano oramai da anni rendendo sempre più difficile per gli operatori della giustizia svolgere le proprie funzioni (basti pensare che per il rilascio
da tempo il presidente del tribunale di Roma si è posto in palese contrasto, a giudizio dell'interrogante inammissibile e ingiustificabile, con gli avvocati romani che lamentano l'inefficienza operativa e logistica di molti uffici;
da ultimo il presidente del tribunale di Roma dottor Scotti ha definito gli avvocati «arroganti, violenti e sleali» secondo quanto riferito dagli organi di stampa (Corriere della Sera 13 settembre 2001 pagina 53, Corriere della Sera 14 settembre 2001, La Repubblica 14 settembre 2001, Il Giornale eccetera), così gravemente offendendo il Foro romano forte di quindicimila professionisti e ciò, ad avviso dell'interrogante, al fine di apparire vittima di una pretestuosa polemica di coloro che invece a buon diritto protestano nell'interesse di milioni di cittadini e di eludere il tema della cronica inefficienza dell'ufficio giudiziario più importante d'Italia -:
cosa intenda fare il Ministro:
a) per risolvere le perduranti gravissime disfunzioni del tribunale di Roma, pur note a tutti ma che, a giudizio dell'interrogante sarebbero state per anni coperte da coltri di parole solo autogratificanti da parte del presidente del tribunale;
b) per fare in modo che sia risolto il gravissimo contrasto esploso tra gli avvocati romani e il presidente del tribunale di Roma dottor Scotti;
se non intenda il Ministro della giustizia porre all'attenzione del Consiglio superiore della Magistratura il discutibile comportamento del presidente Scotti che si è lasciato andare ad insulti così gravi nei confronti della classe forense romana.
(4-00760)