TESTO AGGIORNATO ALL'11 OTTOBRE 2001
e quindi «ecologico», dei sottoprodotti di coproduzioni rispetto all'alcole, come il tartrato di calcio, i semi di vinacciolo, le materie prime di componenti dei concimi e le basi dei fertilizzanti e dei mangimi;
che nella maggior parte delle volte sono oppressive, ingiustificate o non corrispondenti alle specificità del settore;
a prendere immediati provvedimenti per stimolare lo sviluppo ed incrementare la competitività del sistema distillatorio italiano;
premesso che:
il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nell'ambito del passaggio alle trasmissioni radiofoniche e televisive digitali su frequenze terrestri, ha previsto l'adozione da parte del Ministero delle comunicazioni di un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia della nuova tecnologia;
ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 8, del citato decreto-legge 5 del 2001, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel programma stesso, è necessario che sia contestualmente individuata una politica di misure a sostegno del settore dell'emittenza locale tesa, sia ad assicurarne adeguato spazio e ruolo, sia a fornire incentivi economici mirati allo scopo;
l'articolo 23, comma 1 e 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilendo che alle imprese televisive locali, legittimamente operanti al 1o settembre 1999, venga riconosciuto un contributo non superiore al quaranta per cento delle spese sostenute, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per l'ammodernamento degli impianti;
è opportuno evitare che si ripeta quanto accaduto con riferimento alle misure di sostegno per le TV locali previste dal decreto ministeriale 378 del 1999 e cioè, che le problematiche burocratiche e normative, come evidenziato dalla Corte dei conti nell'ultima relazione al Parlamento, ostacolino il procedimento di riconoscimento e l'erogazione delle risorse stanziate;
a dare sollecita attuazione all'articolo 23, comma 2, della legge 57 del 2001, essendo scaduti i termini, fissati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
(7-00026) «Caparini».
premesso che:
il settore nazionale della distillazione industriale si colloca al primo posto nel contesto comunitario;
in Italia ci sono circa 100 distillerie industriali che occupano oltre 1000 addetti e sviluppano un indotto di notevole importanza, le loro attività sono di assoluta necessità per l'esplicazione di un gran numero di produzioni agricole: se non ci fosse il «servizio» che la distillazione presta al settore agricolo, gran parte delle coltivazioni vegetali ed ortofrutticole italiane diverrebbero insostenibili e sarebbero destinate ineluttabilmente a cessare;
nel 2000 la produzione di alcole agricolo ha rappresentato il 17 per cento della produzione comunitaria, essendo stata di circa 2,1 milioni di ettanidri, rispetto ai circa 13 milioni di ettanidri dell'intera Unione. La produzione è derivata per il 39,4 per cento da melasso, per il 24,2 per cento da vino, per il 22,4 per cento da materie vinose, per il 3,8 per cento da frutta e per il 10,2 per cento da cereali;
le citate percentuali testimoniano come la distillazione industriale contribuisce al reimpiego razionale ed efficace delle produzioni agricole in eccedenza. Queste corrispondono (sempre per l'anno 2000), dalla distillazione di 2,8 milioni di quintali di melasso, di 11,1 milioni di quintali di materie vinose, di 2,2 milioni di quintali di frutta, di 0,5 milioni di quintali di cereali e di 4,4 milioni di ettolitri di vino;
il processo della distillazione interessa anche il riutilizzo per fini produttivi
il pur positivo quadro di riferimento della distillatoria italiana, non è purtroppo in grado di assicurare ad essa un futuro sereno e prospettive reali di nuove opportunità di sviluppo; anzi c'è da sottolineare che nell'ultimo decennio il solo commercio estero dell'alcole etilico ha accusato una costante e preoccupante fase di recessione: a fronte di un più 86,09 per cento delle importazioni, si è registrato un meno 63,16 per cento delle esportazioni, passando da un saldo del 1990 di più 1.983.966 di ettanidri a soli più 178.004 ettanidri dell'anno 2000. Per gli altri comparti del settore valgono situazioni analoghe e ciò fa emergere che bisogna urgentemente intervenire nel settore adottando gli opportuni provvedimenti per arrestare il trend negativo che è in atto;
tra i tanti nodi che bisogna affrontare e sciogliere con immediatezza ci sono quelli che riguardano:
l'acquisto da parte dell'Agea degli alcoli derivanti dalla distillazione preventiva 1999/2000. Questa vicenda rappresenta un chiaro esempio della grave mancanza di attenzione che non di rado l'Amministrazione pubblica competente presta alle esigenze legittime dei suoi referenti. Nel corso della campagna di distillazione 1999/2000 il Ministro pro tempore, professor Paolo De Castro, si impegnò formalmente affinché fosse acquistato dall'Aima l'alcole giacente presso gli stabilimenti di distillazione, per un limite di spesa pari a lire 30 miliardi. L'impegno si sostanziò con comunicati stampa del ministero e relativo via libera degli industriali a stipulare nuovi contratti di distillazione per eliminare dal mercato le produzioni agricole eccedentarie relative all'annata allora in corso. Nel luglio del 2000, l'allora ministro, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, diede seguito agli impegni in tal senso ereditati dal suo predecessore e per il tramite dell'Ufficio commissariale di liquidazione dell'Aima si completarono gli adempimenti amministrativi e furono acquisiti i nulla osta Comunitari per effettuare l'acquisto del citato alcole. Di questi lavori si trova riscontro nei documenti commissariali con cui l'Ufficio del Commissario di liquidazione dell'Aima effettuò il passaggio di consegne all'Agea. Va sottolineato che l'Ufficio del commissario liquidatore dell'Aima aveva contestualmente avviato i lavori preliminari per procedere, da allora in poi, all'acquisto pubblico dell'alcole vinico, in vista di operare nel rispetto ed in modo conforme alle disposizioni recate dalla nuova Ocm Vino (Ai sensi del Reg. (Ce) n. 1623/2000 lo Stato membro potrà acquistare alcole solo se impiegato per usi «nobili» quali quello della carburazione). Purtroppo, nonostante si fossero create tutte le condizioni perché l'Agea acquistasse l'alcole in questione, ad oggi l'intervento non è stato ancora realizzato. Ciò ha determinato gravissime conseguenze strutturali, nonché danni economici, agli industriali interessati e non è peregrino segnalare che se non si attuerà quell'acquisto pubblico di alcole, molte imprese potrebbero entrare in crisi o cessare le attività;
i ripetuti furti di alcole: con il Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, si è rinnovata la materia delle sanzioni in caso di reati commessi da terzi nel settore dell'accisa gravante sull'alcole: a differenza di quanto accadeva nel passato, in caso di sottrazione di alcole dai depositi e qualora il soggetto passivo non risultasse coinvolto nei fatti, oggi non si deve pagare l'accisa. La disposizione rende giustizia al settore, ma purtroppo rimane ancora inefficace per una mancanza di effettiva e puntuale applicazione da parte dei Tribunali, in tal senso l'Amministrazione finanziaria, di concerto con l'Avvocatura dello Stato, dovrebbe intensificare la propria attività di vigilanza affinché la norma sia correttamente applicata;
l'inesistenza di disposizioni omogenee ed univoche in materia ambientale: esistono troppe misure sullo stesso argomento
l'automatico rinnovo delle garanzie fidejossorie richieste dall'Agea in materia di cauzioni e le problematiche connesse alla scadenza del contratto di assuntoria: è notorio che le compagnie assicurative non possono rilasciare garanzie di durata non determinata, mentre l'Agea lo esige e ciò provoca una sostanziale paralisi operativa per le distillerie. In maniera equivalente l'Agea sembra non aver ancora predisposto i nuovi schemi di contratto di assuntoria per il deposito degli alcoli. Nel frattempo è venuto meno il Comitato consultivo dell'Albo degli assuntori. Le distillerie, nelle more dell'aggiornamento dell'Albo, hanno comunque svolto il servizio di assuntoria e in tal senso hanno depositato presso i propri siti gli alcoli di precedenti interventi di distillazione (sia comunitari, sia nazionali), ma parallelamente gli sono bloccati gli acquisti di notevoli quantitativi di alcoli derivanti da prestazioni viniche per importi rilevanti. Le distillerie in tale contesto patiscono gravi danni a causa degli ingenti crediti accumulati, sia sotto il profilo dell'immagine, sia sul piano economico. Ancora con riferimento alle problematiche cagionate dall'Agea, bisogna segnalare la non avvenuta corresponsione dei compensi di magazzinaggio per l'anno 2000. Sono corrispettivi che l'Agenzia deve alle distillerie per il servizio di magazzinaggio degli alcoli e tuttora in sospeso, malgrado sia scaduto il primo semestre del 2001;
nella legge finanziaria 2001, ai sensi dell'articolo 22 della legge 388 del 2000, sono stati stanziati 30 miliardi di lire allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale. È stata stabilita l'applicazione di un'accisa ridotta sul bioetanolo, sull'Etbe derivato da alcole di origine agricola e sugli additivi ottenuti da biomassa. La misura in oggetto potrebbe generare la produzione di circa 280.000 ettanidri di bioetanolo, anche se nel contesto di quanto avviene in analogo ambito europeo ciò non è che un minimo passo, ad ogni modo è utile per contribuire a riallineare l'Italia rispetto agli altri Stati membri. Per non vanificare l'importante disposizione, il Ministero delle finanze, di concerto con gli altri ministeri interessati, dovrebbe emanare il decreto sulla defiscalizzazione dell'accisa sul bioetanolo-Etbe e disporre la spesa dei citati 30 miliardi di lire;
a procedere senza indugio all'acquisto, per mezzo dell'Agea, dell'alcole relativo agli interventi dell'annata di distillazione 1999 del 2000, ancora oggi stoccato presso gli stabilimenti di distillazione;
a risolvere tutte le problematiche in essere tra l'Agea e le imprese distillatrici, ciò anche attraverso perentori atti di indirizzo utili allo scopo;
ad affrontare e risolvere con la massima urgenza, la questione del decreto di defiscalizzazione del bioetanolo-Etbe, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 388 del 2000;
a prendere sia in sede comunitaria, sia nei futuri negoziati internazionali, ogni utile iniziativa idonea a sostenere o a non penalizzare il settore della distillazione industriale italiana, in particolare ad esigere l'applicazione della «clausola di salvaguardia», «il non abbassamento della tariffa esterna comune» e l'osservanza di pari regole di concorrenza dei Paesi dei PECO, in caso di effettivo allargamento dell'Unione europea.
(7-00027) «Burani Procaccini, Grillo, Sedioli, Masini, Ricciuti, Zama, Scaltritti, Misuraca, Marcora, Jacini»