Commissione
parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta
del 5 maggio 1999, sul disegno di legge S. 3774, recante "Modifiche all'articolo
12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralita' e
trasparenza dell'informazione statistica"
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 3774, recante "Modifiche
all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di
neutralità e trasparenza dell'informazione statistica",
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
- tenuto conto che il disegno di legge reca norme volte a conformare il sistema statistico
nazionale ai principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza della normativa
comunitaria, la Commissione riconosce l'opportunità di modificare i poteri e la
composizione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo in
titolo, prevedendo anche che una quota dei componenti sia di nomina parlamentare. Ciò non
per conferire al Parlamento ulteriori poteri di nomina di soggetti operanti in organismi
amministrativi, ma per rafforzare l'autonomia e l'autorità di tale organismo. Tenuto
altresì conto che l'aspetto più significativo per le competenze della Commissione è
costituito dall'articolo 4, laddove prevede la partecipazione degli enti territoriali al
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica introdotto con un nuovo
articolo 12 bis, si valuta positivamente il coordinamento fra questo Comitato e le
attività statistiche europee, tenuto conto che l'ISTAT è una persona giuridica di
diritto pubblico con ordinamento autonomo, dotata di importanti compiti operativi;
- la Commissione apprezza altresì il fatto che attraverso i compiti attribuiti al nuovo
Comitato si crea un coordinamento degli organismi che fanno parte del Sistema statistico
Nazionale, non più semplicemente struttura interna dell'ISTAT;
- inoltre, l'inserimento nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione italiana
delle Camere di Commercio e dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, sembra alla
Commissione garantire un'adeguata articolazione dei suddetti compiti di indirizzi e di
coordinamento;
- allo scopo, tuttavia, di rendere sempre più vicina agli interessi delle comunità
l'attività statistica, la Commissione auspica il superamento dei limiti imposti dal nuovo
comma 2 bis del decreto legislativo in titolo, in modo da rendere possibile una
ulteriore disaggregazione dei dati censuari per i comuni con popolazione inferiore ai
10mila abitanti, per tenere in debito conto le piccole realtà comunali articolate in più
insediamenti o frazioni. Ciò non porterebbe peraltro alcun aggravio organizzativo o
finanziario;
- la Commissione rileva altresì che al punto a) del nuovo comma 3 del decreto legislativo
n. 322, laddove si fa menzione di "materie statistiche, economiche ed affini",
ed ancora al punto c) del comma 4 del nuovo articolo 12 bis, proposto nel disegno
di legge in titolo, laddove si indicano "due professori universitari ordinari in
materie statistiche, economiche ed affini", è necessario intendere inclusi nella
definizione i sociologi, particolarmente nel settore degli indicatori sociali, il cui
ruolo si è affermato da decenni in questo campo;
- la Commissione auspica infine che si realizzi un pieno coordinamento a livello di
archivi elettronici, che consentirà una effettiva interazione tra la produzione delle
comunità regionali e locali e quella dell'ISTAT, e comporterà un rilevante risparmio ed
una maggiore efficienza complessiva".

