Commissione
parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 24 marzo 1999, sui
disegni di legge S. 3116 e 3294, in materia di contabilità ambientale
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge S. 3116 e 3294;
premesso che l'esperienza già maturata nel campo della contabilità
ambientale dall'ISTAT, il quale già da alcuni anni raccoglie ed elabora una serie di dati
a carattere ambientale al fine di valutare i costi affrontati per riparare o difendersi
dal danno ambientale, rende necessario procedere alla redazione di uno schema contabile
sperimentale di bilancio ecologico da affiancare al bilancio dello Stato, idoneo a dare
evidenza sia agli aspetti economici che a quelli ambientali delle variabili
macroeconomiche relative al computo della ricchezza nazionale e del benessere del Paese;
infatti l'obiettivo, più volte auspicato già a partire dal 1996, con le varie
risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica-finanziaria, è
quello di misurare il costo sopportato e mai restituito dell'uso delle risorse naturali
che contribuisce alla creazione del reddito reale del Paese, nonché, il costo del degrado
dell'ambiente, attraverso l'individuazione dell'impatto delle attività economiche sulla
natura e sull'ambiente, della stima monetaria di questo impatto e dei conseguenti
aggiustamenti dei calcoli costi/benefici nel sistema di contabilità nazionale per fornire
indicatori più idonei e più accurati del progresso economico da utilizzare come elemento
qualificante nella pianificazione economica delle decisioni;
considerato che per rendere attuabili le proposte contenute nei disegni
di legge dovrà essere avviata con estrema sollecitudine la creazione di appositi
strumenti presso la ragioneria generale dello Stato (ministero del tesoro), con la
collaborazione dell'ISTAT stesso, della commissione tecnica della spesa pubblica,
dell'ENEA, dell'ANPA e del CNEL al fine di provvedere alla individuazione e alla
definizione di specifici indicatori ed indici sensibili agli aspetti ambientali, da
inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, al fine di
valutare le integrazioni tra economia ed ambiente e giungere così ad una valutazione del
prodotto interno lordo che tenga conto dell'impatto dei costi ambientali delle attività
di produzione e di consumo;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sui disegni di legge di cui in premessa, con le seguenti
osservazioni:
- si ritiene che il sistema della contabilità ambientale debba essere essenzialmente
concepito come strumento di bilancio parallelo, affiancato alla tradizionale contabilità
economico-finanziaria;
- con riferimento alla procedura della delega, si ritiene che i decreti delegati (articolo
2, comma 3 e articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 3116) debbano essere deliberati
su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'ambiente;
- con riferimento all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge n. 3116 la facoltà delle
regioni di formulare gli indirizzi agli enti locali dovrebbe essere armonizzata con la
disciplina contabile degli enti locali dettata da una normativa nazionale, il decreto
legislativo n. 77/95. E' quindi opportuno che l'adeguamento degli strumenti contabili
degli enti locali venga definito attraverso l'integrazione delle disposizioni dettate
dalla citata normativa del 1995;
- per quanto riguarda le regioni, si ritiene opportuno inserire i principi generali di
adeguamento degli strumenti contabili alle metodologie di contabilità ambientale nella
legge quadro di contabilità regionale (legge n. 335 del 1976); le regioni potranno in
questo ambito specificare ulteriormente questi principi nelle rispettive leggi regionali
di contabilità;
- con riferimento ai soggetti tenuti a adottare il sistema di contabilità ambientale si
ritiene che eventuali deroghe per i comuni al di sotto di una determinata soglia
demografica siano giustificate solo in una fase transitoria, in quanto le esigenze
conoscitive sottese all'introduzione di una contabilità ambientale non sarebbero
pienamente soddisfatte da rilevazioni parziali;
- sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto, si
ritiene opportuno valutare la sua introduzione anche per le imprese private attraverso
appropriati meccanismi, ad esempio di incentivazione fiscale (come il credito d'imposta) e
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;
- per quanto riguarda gli enti territoriali la redazione di un bilancio ecologico
territoriale potrebbe costituire un criterio di priorità rispetto ai progetti di
investimento per i patti territoriali; potrebbe anche costituire un utile strumento da
affiancare ai piani urbanistici; rispetto a tale ultimo scopo le regioni naturalmente
possono dare gli indirizzi di propria competenza;
- si ritiene opportuno attribuire anche agli enti locali competenze specifiche in merito
all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla
sostenibilità dello sviluppo, nonché alla disciplina dell'adeguamento degli strumenti
contabili;
- per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà
legislativa primaria in materia, è necessario inserire un'apposita clausola che preveda
che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di
autonomia.

