Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta
del 23 novembre 1999, sui disegni di legge C. 6557, recante: "Legge finanziaria
2000" e C. 6558, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002"
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge c. 6557, recante: "Legge
finanziaria 2000" e C. 6558, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002";
valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le
direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con
l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi
di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;
ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni
specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie
delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi
decreti delegati di attuazione;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni e condizioni:
- con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato
ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie
una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri
bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non
imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il
conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario
accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto
nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al
Ministero della sanità per regolazioni debitorie. Sotto tale profilo il parere è
pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n.
6557:
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis "In
attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle
effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di
regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000,
ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con
intesa nella Conferenza Stato-regioni";
B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di
stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a
carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di
stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata
all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del
patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le
regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli
enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);
- con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione
esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che
appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione
del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione
gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in
materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno
esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi,
tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il
problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei
contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso
finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si
condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla
rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e
136 del 1999;
- Con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di
renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali
dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di
tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le
nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire
dal 1° gennaio 2001.
Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al
seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:
"All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma
14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti
locali a partire dal 1° gennaio 2001, relativamente alle risorse proprie."
- Per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei
servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265
del 1999 (fusioni e unioni), comprese le comunità montane, destinando adeguate risorse
allo scopo. Appare inoltre necessario prevedere adeguate risorse ai fini del processo di
costituzione delle città metropolitane.
- Per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa
risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del
gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato
fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo,
l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente
necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale
sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla
riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio
dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto
subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:
"All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo."

