Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta
dell'11 luglio 2000, sul testo unificato C. 297, C. 436, C. 1071, C. 1510, C. 2114, C.
2368, C. 2368, C. 3115, C. 3118, C. 3395, C. 3405, C. 5621, C. 5631, in materia di usi
civici
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato C. 297, C. 436, C. 1071, C. 1510, C. 2114,
C. 2368, C. 2368, C. 3115, C. 3118, C. 3395, C. 3405, C. 5621, C. 5631, in materia di usi
civici,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
- con riferimento allarticolo 1, comma 3, sarebbe opportuno chiarire se la
disciplina di cui si tratta si applichi anche a forme di antica proprietà collettiva non
riconducibili alla figura dei veri e propri usi civici, come ad esempio le cosiddette
partecipanze agrarie emiliane;
- con riferimento allarticolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito la
compatibilità con le caratteristiche del demanio civico, della destinazione
"turistico-sportiva", che non appare tipica delle forme tradizionali di utilizzo
dei beni di cui si tratta; viceversa non sembra considerata lesistenza di diritti
civici di pesca;
- con riferimento allarticolo 2, comma 9, verifichi la Commissione di merito la
correttezza dei richiami ivi contenuti al comma precedente dellarticolo medesimo e
allarticolo 12, I comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- con riferimento allarticolo 3, si ritiene opportuno non gravare di obblighi di
tipo fiscale e di costi aggiuntivi le comunità locali e gli enti di cui alla legge quadro
per le zone montane;
- con riferimento allarticolo 9 sarebbe preferibile individuare espressamente le
singole norme abrogate.