Commissione parlamentare per le
questioni regionali
Parere espresso nella seduta
del 9 maggio 2000 sul testo unificato delle proposte di legge C. 262 e abbinate,
"Attività delle discoteche"
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 262 e
abbinate, come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla Commissione attività
produttive della Camera;
condivisa l'esigenza che - con un adeguato coinvolgimento delle
regioni e degli enti locali - venga adottata una regolamentazione uniforme degli orari di
apertura dei locali di intrattenimento al fine di garantire i diritti fondamentali dei
cittadini utenti dei servizi offerti dalle imprese di intrattenimento, diritti che
viceversa sarebbero compromessi da normative diversificate nelle varie parti del
territorio nazionale,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, per le associazioni culturali il riferimento a quelle
"provinciali, regionali o nazionali" contiene una specificazione che è inutile
e andrebbe soppressa in quanto altrimenti sembrerebbero escluse - in modo del tutto
incomprensibile - dall'applicazione della normativa quelle associazioni che si
autoqualifichino come comunali o internazionali;
- nell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, l'estensione della legge n. 287 del
1991 ai circoli andrebbe operata, per esigenze di certezza interpretativa, indicando in
modo espresso le norme ritenute effettivamente e specificamente compatibili;
- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, si tenga presente, con riferimento
ai divieti di somministrazione di alcolici di cui all'articolo 4, la cui violazione
comporta l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione pecuniaria di lire 5 milioni,
che l'articolo 689 del codice penale prevede come reato contravvenzionale la
somministrazione di alcolici a minori infrasedicenni;
- con riferimento all'articolo 7, che concerne il sistema delle sanzioni che il
comune deve applicare, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, anziché una
sanzione pecuniaria fissa, una graduazione della stessa tra un minimo e un massimo".

