Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione

Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.242

Regolamento  per  la  razionalizzazione  e  la interconnessione delle comunicazioni   tra   Amministrazioni   pubbliche   in   materia di immigrazione

                  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  l'articolo  34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che   dispone   l'emanazione   di   apposito   regolamento   per   la razionalizzazione  dell'impiego  della telematica nelle comunicazioni concernenti  l'immigrazione,  la  condizione  dello  straniero  ed il diritto d'asilo;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;

  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e la  devoluzione,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;

 

                              E m a n a

                             il seguente regolamento:

 

                               Art. 1.

                               Definizioni generali

 

  1. Nel presente regolamento, si intende per:

    a) «testo  unico»:  il testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

    b) «regolamento»:  il regolamento recante norme di attuazione del predetto  testo  unico,  emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

    c) «RUPA»:  la  rete  unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  15  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».

 

                                     Art. 2.

                                   Sistemi informativi

 

  1. I sistemi informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di realizzazione  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  da utilizzare nelle  attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:

    a) l'anagrafe  annuale  informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;

    b) i   sistemi   informativi   automatizzati   finalizzati   alla costruzione  del  Sistema  informativo  del  lavoro e della borsa del lavoro, derivanti   dall'accordo  Stato-  regioni-autonomie  locali dell'11  luglio  2002,  dall'articolo  1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  e  dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    c) l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;

    d) l'anagrafe  tributaria,  tenuta  dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;

    e) l'archivio  anagrafico  dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale,   ai  sensi dell'articolo 41 del regolamento;

    f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della giustizia;

    g) l'archivio  informatizzato  dei  permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

    h) l'archivio  informatizzato  per  l'emersione-legalizzazione di lavoro  irregolare,  tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per  le liberta'  civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della   legge   30 luglio   2002,  n.  189,  e  dell'articolo  1  del decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

    i) il  casellario  nazionale  d'identita',  tenuto  dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

    l) l'archivio  informatizzato  dei  richiedenti asilo, tenuto dal Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili e l'immigrazione;

    m) l'archivio  informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;

    n) il   sistema   anagrafico  integrato  Indice  nazionale  delle anagrafi  (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del  Ministero  dell'interno  - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

  2.  Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle  informazioni  relative ai procedimenti di cui al testo unico e al  regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento   per   le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  archivi automatizzati  in  materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono  le  pubbliche  amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno.

  3.  Gli  archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi  di  cui  al  comma  1  e con quelli delle regioni, delle province  autonome  e  degli  enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalita' tecniche ai sensi del presente regolamento.

  4.  Gli  archivi  indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma  2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno  e  uscita  dal  territorio nazionale, di immigrazione e di asilo,  per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico  e  dal  regolamento,  anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.

  5.   Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  dell'attivita'  di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema e' soggetta a previa registrazione con annotazioni dei  dati  identificativi  dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione   degli   utenti  e  le  operazioni  di  accesso  e consultazione  degli  archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  6.   Ai   fini   del   testo  unico  e  del  regolamento,  ciascuna amministrazione  menzionata nei commi 1, 2 e 3 e' responsabile, per i sistemi  informativi  e  gli  archivi  di  propria  competenza, delle procedure  e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati  con  i  soggetti  del testo unico e del regolamento; della sicurezza  e  dei  servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel  rispetto  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

 

                                     Art. 3.

                                   Collegamenti telematici
 

  1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi 1,  2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' delle amministrazioni interessate.

  2.   I  sistemi  informativi  e  gli  archivi  automatizzati  delle amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 2 sono interconnessi tra  di  loro  e  con  quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri  utenti,  per  l'accesso  ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi,  attraverso  i servizi della RUPA e della rete internazionale della  pubblica  amministrazione,  secondo  le effettive possibilita' tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.

  3.  I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la  rete  mondiale  visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.

  4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico  e  al  regolamento,  allo scopo di completamento e di verifica delle   informazioni   memorizzate,  i  sistemi  informativi  di  cui all'articolo  2  possono  cooperare  con gli archivi automatizzati di altre  amministrazioni  pubbliche  centrali  e territoriali e possono trasmettere   dati   al   sistema   informativo   sanitario  relativi all'anagrafe  degli  assistiti,  osservando  i principi del Codice in materia   di   protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

                                     Art. 4.

                                   Regole tecniche
 

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ed  il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operativita' dei collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni,  all'utilizzo  di  strumenti  in grado di assicurare la sicurezza  e  la  riservatezza  delle trasmissioni telematiche e alle modalita' di abilitazione per l'accesso agli archivi.

 

     

                               Art. 5.

                               Accesso alle informazioni
 

  1.   Gli   archivi   informatizzati  di  cui  all'articolo  2  sono accessibili  in  via  telematica,  secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4.

  2.  Le  modalita'  tecniche  applicative per la consultazione degli archivi  informatizzati  e  per  l'accesso  ai sistemi informativi di ciascuna  amministrazione  statale, ai fini del presente regolamento, ove   non   diversamente   stabilito,   sono   definite  con  decreto dirigenziale,  emanato  dall'amministrazione  competente,  sentiti il Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

                                     Art. 6.

                                   Trasmissione dei dati e dei documenti
 

  1.  La  trasmissione  di dati e documenti, necessari all'attuazione dei  procedimenti  del  testo  unico  e  del regolamento, avviene nel rispetto  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

  2.  Le  specifiche  tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti  tra  i  sistemi  informativi  di  cui  all'articolo 2 sono definite   convenzionalmente   tra   le   amministrazioni   pubbliche interessate,  nel  rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2004

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme istituzionali e la devoluzione

                              Frattini, Ministro degli affari esteri

                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali

 

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202

       

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