Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
Acquis di Schengen:
Stati Schengen
Posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
Posizione dei Paesi candidati
Il 1° maggio 1999, gli strumenti giuridici e l'esperienza operativa dell'acquis di Schengen sono stati incorporati nel quadro istituzionale dell'Unione europea. I dispositivi fondamentali dell'acquis relativi al passaggio delle frontiere esterne da parte delle persone sono stati integrati nel titolo IV del trattato CE, mentre le disposizioni riguardanti le misure compensative nel settore della sicurezza sono state integrate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea. In tale contesto, le misure di sicurezza del primo pilastro (come il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne comuni) e quelle del terzo pilastro (come la cooperazione di polizia e giudiziaria all'interno dello spazio di libera circolazione) sono state considerate complementari, coerentemente alle finalità assegnate dal trattato di Amsterdam allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Integrato nell'Unione europea, l'acquis legislativo e operativo di Schengen non è stato né modificato né alterato, ma gli sono state attribuite nuove basi giuridiche, ovvero:
I 15 Stati che applicano l'acquis di Schengen, denominati Stati Schengen:
I 13 Stati membri dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, allegato al trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea (denominato "protocollo Schengen"): Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia;
La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, che appartengono, insieme a Svezia, Finlandia e Danimarca, all'Unione nordica dei passaporti, i cui membri hanno abolito i controlli alle frontiere comuni. La Svezia, la Finladia e la Danimarca sono diventate firmatarie degli accordi di Schengen in quanto Stati membri dell'UE, mentre l'Islanda e la Norvegia sono associate al loro sviluppo dal 19 dicembre 1996.
L'accordo firmato il 17 maggio 1999 tra l'Islanda, la Norvegia e l'UE [Gazzetta ufficiale L 176, 10.07.1999] proroga questa associazione, permettendo ai paesi in questione di partecipare all'elaborazione dei nuovi strumenti giuridici connessi allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Questi atti, adottati esclusivamente dagli Stati membri dell'UE, si applicano però anche ai paesi suddetti.
Concretamente, l'associazione assume la forma di un comitato misto creato al di fuori del quadro UE e composto da rappresentanti dei governi islandese e norvegese, dei membri del Consiglio dell'UE e della Commissione. Sono state definite le procedure di notifica e di accettazione delle misure o degli atti futuri. Il 29 giugno 1999, il comitato ha adottato il suo regolamento interno [Gazzetta ufficiale C 211, 23.07.1999].
Nei settori dell'acquis di Schengen che si applicano all'Islanda e alla Norvegia, le relazioni fra questi due paesi, da un lato, e l'Irlanda e il Regno Unito dall'altro, sono regolamentate da un accordo approvato dal Consiglio il 29 giugno 1999 [GU L 15 del 20.1.2000].
Il 1° dicembre 2000, il Consiglio ha adottato una decisione
relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca,
Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia. [GU L 309, del 9.12.2000].
Posizione del Regno Unito e dell'Irlanda:
Conformemente al protocollo allegato al trattato di Amsterdam, il Regno Unito e l'Irlanda possono partecipare, integralmente o parzialmente, alle disposizioni dell'acquis di Schengen dopo la votazione del Consiglio all'unanimità dei tredici Stati parti degli accordi e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
Il Regno Unito e l'Irlanda quindi non partecipano automaticamente all'acquis di Schengen né al titolo IV, e sono autorizzati a mantenere i controlli sulle persone che entrano sul loro territorio in provenienza da altri Stati membri. Reciprocamente, gli altri Stati membri sono autorizzati a mantenere controlli sulle persone che entrano sul loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, nonché sulle persone provenienti dall'Irlanda.
Questi due Stati membri partecipano tuttavia a tutta la cooperazione di cui al titolo VI del trattato UE, e attualmente hanno scelto di partecipare agli aspetti relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria dell'acquis di Schengen, incluse certe misure di lotta contro l'immigrazione clandestina. I due Stati membri hanno ugualmente optato per partecipare in questo campo alle azioni della Comunità rientranti nel titolo IV, come quelle relative alla responsabilità dei trasportatori, all'azione contro l'aiuto ai fini d'ingresso, transito e soggiorno illegale sul territorio, agli accordi di riammissione con i paesi terzi e alle misure per aumentare la sicurezza dei visti.
Le modalità di partecipazione del Regno Unito sono comunque
stabilite nella decisione del Consiglio del 29 maggio 2000(2000/365/CE) e quelle
relative alla partecipazione dell'Irlanda sono stabilite nella decisione del
Consiglio del 28 febbraio 2002 (2002/192/CE). Il Consiglio non si è ancora
pronunciato sull'attuazione delle disposizioni vigenti.
Posizione dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea
Per i nuovi Stati membri l'applicazione dell'acquis di Schengen avrà luogo in due fasi distinte, così come è avvenuto in passato per tutti gli altri Stati membri: l'adesione all'Unione europea non significa automaticamente che un nuovo Stato membro sia autorizzato ad applicare l'integralità dell'acquis di Schengen, poiché a tal fine è necessaria una specifica decisione del Consiglio previa constatazione che lo Stato membro ha raggiunto il livello richiesto di sicurezza alle frontiere esterne. I paesi candidati beneficiano a tal fine di finanziamenti e delle competenze dell'Unione europea. Dai rapporti di valutazione redatti dagli organi ed uffici preposti dell'Unione risulta che l'adeguamento del sistema istituzionale e giuridico dei paesi candidati così come la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature per la gestione delle loro frontiere esterne progrediscono in maniera incoraggiante.