Commissione parlamentare per l'infanzia
L. 4 maggio 1983, n. 184 (1).
Diritto del minore ad una famiglia (2) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 febbraio 1996, n. 42;
Circ. 1 aprile 1999, n. 77;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 gennaio 2000, n. 25;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 luglio 1999, n. 4/99.
TITOLO I
Princìpi generali (3)
1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'àmbito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla
propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno
e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria
famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le
persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo
della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del
minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'àmbito di una famiglia
è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi
fondamentali dell'ordinamento (4).
(3) Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO I-bis
Dell'affidamento del minore (5)
2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1,
è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito
l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto
di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in
essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in
comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi (6).
(5) Intitolazione aggiunta dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.
3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore
affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino
a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio
della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i
legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e
coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere
chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo
familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (7).
(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 marzo 2001, n. 149.
4. 1. L'affidamento familiare è disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le
motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere
costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che
si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui
è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i
minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a
presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo
familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di
interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la
durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la
sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel
caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza
pubblico o privato (8).
(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 28 marzo 2001, n. 149.
5. 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi
con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al
minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione del giudice
ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico,
agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle
altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente
indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di
assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (9).
(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO II
Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
6. 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre
anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere
i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque
anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato
anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i
minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi
siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi
adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello
dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità
dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le
regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'àmbito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di
carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e
all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati (10).
(10) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 28 marzo 2001, n. 149. La Corte
costituzionale, con sentenza 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992,
n. 15 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
secondo comma, nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in
stato di adottabilità, nel caso in cui per uno di essi l'età degli adottanti superasse
di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione fosse derivato ai minori
un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione; con sentenza
18-24 luglio 1996, n. 303 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui
non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi adottanti superasse di
oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in
quella di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza 28 settembre-9
ottobre 1998, n. 349 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui
non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi adottanti non superasse
di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione
fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza 5-9
luglio 1999, n. 283 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non
prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse
del minore, nel caso in cui l'età dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni
l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore.
7. 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato
di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non
presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il
minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque
essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha
un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento (11).
(11) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità (12)
8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione
di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di
forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma
1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o
comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le
misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale
del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10 (13).
(12) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, ha disposto che in via transitoria e fino alla
emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo, ai predetti
procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 28 marzo 2001, n. 149.
9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al
più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo
in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di
cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli
tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli
atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei
mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare
l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal
genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio
minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice
civile e l'apertura della procedura di adottabilità (14).
(14) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 28 marzo 2001, n. 149.
10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui
delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica
sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del
minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato
di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i
parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo
stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore
e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi
provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli
accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e
prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il
collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la
sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere
adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di
consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed
assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile (15).
(15) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 28 marzo 2001, n. 149.
11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a
dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse
del minore (16).
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il
minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale
per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla
dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione
della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede
termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal
tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo
conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore
naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due
mesi.Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina
al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la
procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza
che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di
procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti
genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle
facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di
adozione divenuta definitiva (2/cost).
(16) Comma così modificato dall'art. 11, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12
maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano
mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente
del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale
per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i
minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i
minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto
motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi
locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi
rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di
promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per
legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma
3 dell'articolo 10 (17) (2/cost).
(17) Comma così modificato dall'art. 12, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12
maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o
il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli
articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli
organi di pubblica sicurezza (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12
maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire
utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza
motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le
iniziative opportune (18).
(18) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 28 marzo 2001, n. 149.
15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti
dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8,
lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per
responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per
i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo
familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove
esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione
nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 (19).
(19) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 28 marzo 2001, n. 149.
16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la
pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove
esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (20).
(20) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 28 marzo 2001, n. 149.
17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro
trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed
effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia.
La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma
dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi (21).
(21) Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 28 marzo 2001, n. 149.
18. 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità
è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere
effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza
di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni (22).
(22) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 28 marzo 2001, n. 149.
19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della
potestà dei genitori.Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell'adottando.
21. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo
8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non
può essere revocato (23).
(23) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
22. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi,
agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda
decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste,
notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6,
dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle
competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi
giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i
quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine
entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini
effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in
grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti
rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non
sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti
ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque
non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In
caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore,
alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale
(24).
(24) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 28 marzo 2001, n. 149.
23. 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che
esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate
difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento
preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della
trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile (25).
(25) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 28 marzo 2001, n. 149.
24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV - Della dichiarazione di adozione
25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere
sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un
anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di
entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi
adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale
per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile (26).
(26) Articolo così sostituito dall'art. 21, L. 28 marzo 2001, n. 149.
26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo
all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione
davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico
ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti
ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve
essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui
al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta
nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la
annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della
sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza
(27).
(27) Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 28 marzo 2001, n. 149.
27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25,
comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei (28).
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i
divieti matrimoniali.
(28) Comma così modificato dall'art. 23, L. 28 marzo 2001, n. 149.
28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con
la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma
4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o
privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di
adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria
l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per
verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite
ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del
tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una
struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della
necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che
riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua
salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del
luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga
opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al
fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave
turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il
tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto
alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia
dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a
condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per
l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili (29).
(29) Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri (30)
29. 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di
seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella
presente legge (31).
(30) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
(31) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
29-bis. 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero
residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la
loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente
il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli
enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi
per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le
seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti
autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà,
anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli
aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla
loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo,
sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte
del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una
relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi
successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (32).
(32) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
30. 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un
giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i
due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura,
che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del
provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già
indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale
per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili
davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati (33) (3/cost).
(33) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz.
Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,
10 e 31 della Costituzione.
31. 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale
per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità,
ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del
comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli
aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle
stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad
esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la
sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel
Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne
autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte
le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti
adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i
requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo
38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la
decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi
dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla
Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e
alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori
adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al
minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga
in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1
dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione (34).
(34) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
32. 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione
risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza
permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la
situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o
di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione
dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la
famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al
prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei
rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una
adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme
alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la
trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con
l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto
formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando
(35).
(35) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
33. 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito
l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai
sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il
visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle
ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di
cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito
l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese
d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità
naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo
1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di
esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di
frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di
fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha
notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i
presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34 (36).
(36) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
34. 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione
gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in
affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli
enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni
interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (37).
(37) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
35. 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del
minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha
pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma
1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri
dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale
per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento
preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore,
e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento
del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il
tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri
dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della
Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il
consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere
personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo
equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal
tribunale (38).
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del
distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso
del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la
trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità
centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo
interesse (39).
(38) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(39) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
36. 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato
accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla
presente legge.2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati
efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei
genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione
dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra
il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le
procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui
all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il
decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla
Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di
cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione (40).
(40) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
37. 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale
per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e
36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore,
sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti
in tema di adozione di minori italiani (41).
(41) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
37-bis. 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione
di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza (42).
(42) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
38. 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un
magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente
analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli
affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola
volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento
adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il
regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per
periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche (43).
(43) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
39. 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati,
anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del
relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle
norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con
riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato
a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come
previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da
quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera
l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui
all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al
fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli
interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al
Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato
della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con
Paesi non aderenti alla stessa (44).
(44) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro
competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti
dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e
servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari
minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio
per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter
e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati
con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge.
Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni
amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale (45).
(45) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi
prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una
provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente,
anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che
aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione
con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale (46).
(46) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
39-quater. 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di
legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9
dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7
della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i
sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione (47).
(47) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29
a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Capo II - Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al
console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni
del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in
luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite
nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge
(48).
(48) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi
affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo,
il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché
i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del
caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini
stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera
e dall'ente autorizzato (49).
(49) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
43. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano
anche ai cittadini italiani residenti all'estero (50).
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, numero 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si
trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai
sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni
del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di
precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
(50) Comma così modificato dall'art. 33, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli
legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non
separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di
almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (51).
(51) Articolo così sostituito dall'art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la
Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7
febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 44,
quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo
comma, non consentiva al giudice competente di ridurre, in presenza di validi motivi per
la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.
45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44
si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una
età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve
essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1,
lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di
questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione (52).
(52) Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la
Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio
1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45,
secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale
rappresentante del minore.
46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o
contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad
esprimerlo.
47. 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che
la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando
possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione
della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante (53).
(53) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 28 marzo 2001, n. 149.
48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei
genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a
quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può
impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con
l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 382 del codice civile.
49. 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l'obbligo del risarcimento dei danni (54).
(54) Articolo così sostituito dall'art. 28, L. 28 marzo 2001, n. 149.
50. Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato
alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale
non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere
chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li
segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza
del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici
e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento
pronuncia sentenza (55).
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li
segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
(55) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico
ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione
dell'adottante.
55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II - Delle forme dell'adozione in casi particolari.
56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del
legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente
del tribunale o ad un giudice da lui delegato (56).
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di
procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del
tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni
della corte di appello (10/cost).
(56) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24
febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 56, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante il minore.
(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 401 (Gazz. Uff. 3
novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma, in
relazione all'art. 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30
della Costituzione.
57. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone
l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti (57);
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e
del minore.
(57) Lettera così sostituita dall'art. 29, L. 28 marzo 2001, n. 149.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
58.
...............................................................................................................................................................................(58).
(58) Sostituisce l'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile.
59.
...............................................................................................................................................................................
(59).
(59) Sostituisce l'intitolazione del Capo I del titolo VIII del libro I del codice civile.
60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
61.
...............................................................................................................................................................................(60).
(60) Sostituisce l'art. 299 del codice civile.
62.
...............................................................................................................................................................................
(61).
(61) Sostituisce l'art. 307 del codice civile.
63.
...............................................................................................................................................................................
(62).
(62) Sostituisce l'intitolazione del Capo II del titolo VIII del titolo I del codice
civile.
64.
...............................................................................................................................................................................
(63).
(63) Sostituisce l'art. 312 del codice civile.
65.
...............................................................................................................................................................................(64).
(64) Sostituisce l'art. 313 del codice civile.
66.
...............................................................................................................................................................................
(65).
(65) Sostituisce i primi due commi dell'art. 314 del codice civile.
67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo
comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
68.
...............................................................................................................................................................................
(66).
(66) Sostituisce il primo comma dell'art. 38, disp. att. del codice civile.
69. In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della
presente legge.
70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che
omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino
ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. 2. I rappresentanti degli
istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 (67).
(67) Articolo così sostituito dall'art. 34, L. 28 marzo 2001, n. 149.
71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni (68)
(11/cost).
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per
ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata
della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa
potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue
la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare (11/cost).
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da
esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la
pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare (11/cost).
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000 (69).
(68) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21
giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e
74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione.
(69) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.
72. Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di
età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione
da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in
illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
72-bis. 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione
fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni
di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che
trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di
minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone
non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite
di un terzo (70).
(70) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo
per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a
lire 2.000.000 (71).
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
(71) Comma così sostituito dall'art. 36, L. 28 marzo 2001, n. 149.
74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non
riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini
per accertare la veridicità del riconoscimento (11/cost).
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio,
i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile (11/cost).
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21
giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e
74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione.
(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21
giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e
74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione.
75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta
l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice
con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di
quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto
1973, n. 533.
76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso
o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima (72).
(72) La Corte costituzionale, con sentenza 1° luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio
1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76
nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
78..................................................................................................................................................................................
(73).
(73) Sostituisce il quarto comma dell'art. 87 del codice civile.
79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al
tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli
interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti
della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice
civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento (74).
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli
adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della
loro capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti;
se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso (75).
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare
l'assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono
essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso
dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o
affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza
che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del
tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere
impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
(74) La Corte costituzionale con sentenza 1° luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio
1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79,
primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio
alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non
consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore. La stessa Corte, con sentenza
10-18 febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui non consente
l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati
con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti e adottato superi i 40
anni.
(75) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.
80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge
8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. 3. Alle persone
affidatarie si estendono tutti i benefìci in tema di astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i
genitori biologici. 4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche (76).
(76) Articolo così sostituito dall'art. 38, L. 28 marzo 2001, n. 149.
81..................................................................................................................................................................................
(77).
(77) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile.
82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle
imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti
pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire
100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.