Commissione parlamentare per l'infanzia

L. 4 aprile 2001, n. 154 (1).
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

1. Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.
1. ............................................................................................................................................................................... (2).
2. ............................................................................................................................................................................... (3).

2. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
1. ............................................................................................................................................................................... (4).

3. Disposizioni processuali.
1. ............................................................................................................................................................................... (5).

4. Trattazione nel periodo feriale dei magistrati.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,".

5. Pericolo determinato da altri familiari.

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

6. Sanzione penale.

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

7. Disposizioni fiscali.

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

8. Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98.
(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 291 del codice di procedura penale.
(3) Aggiunge l'art. 282-bis al codice di procedura penale.
(4) Aggiunge il titolo IX-bis comprendente gli artt. 342-bis e 343-ter, al libro I del codice civile.
(5) Aggiunge il capo V-bis comprendente l'art. 736-bis, al titolo II del libro quarto del codice civile.

 

Ritorno alla home page della Commissione Infanzia