Commissione parlamentare per l'infanzia
342-ter. Contenuto degli ordini di protezione.
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che
ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la
condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al
domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di
altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che
questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del
territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano
come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti
vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle
persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del
caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro
dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la
durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello
stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi a può essere prorogata, su istanza di
parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano
difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con
decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio
della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario (1).
(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli artt. 342-bis e 342-ter, è stato aggiunto dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo IX-bis vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n. 154/2001.