Commissione parlamentare per l'infanzia
TITOLO IX-bis
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (1)
342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il
giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di
parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter
(1).
(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli artt. 342-bis e 342-ter, è stato aggiunto
dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni
contenute nel presente titolo IX-bis vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n.
154/2001.