Commissione parlamentare per l'infanzia

TITOLO IX-bis
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (1)

342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter (1).
(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli artt. 342-bis e 342-ter, è stato aggiunto dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo IX-bis vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n. 154/2001.

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