Commissione parlamentare per l'infanzia
282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi
senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può
prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa
o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo
di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura
cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di
titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al
provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia
comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se
è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia,
inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di
procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni
dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.