Commissione parlamentare per l'infanzia
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'Art. 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Art. 49 della
convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché
l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e
hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita
in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e
nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto
che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite
hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la
crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve
ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il
suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e
di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua
vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è
stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre
1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e
24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in
particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni
specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia
prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello
nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative
all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione
sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di
sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Art. 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Art. 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o
rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla
condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Art. 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,
dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione
sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Art. 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Art. 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Art. 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora
ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la
loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Art. 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la
propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità
o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione
affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Art. 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori
contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori
maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba
essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate
devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro
opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o
da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del
fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la
detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale
che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno
di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.
Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Art. 10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1
dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di
entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del
paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi
genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese.
Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne,
dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle
libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Art. 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni
illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Art. 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite
un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Art. 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni
stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della
moralità pubbliche.
Art. 14
1.Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei
tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera
che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento
della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche,
oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e
alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite
dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza
nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Art. 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali
affronti.
Art. 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e
vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità
sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di
divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche
dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il
fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Art. 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto
riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,
gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali
nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i
cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Art. 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno
o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a
ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure
efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario
al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione,
e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra;
esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Art. 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di
necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una
selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa,
culturale e linguistica.
Art. 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse
superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili
e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione
può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre
e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate
hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i
pareri necessari;
b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro
mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere
affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata
nel paese d'origine;
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di
garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero,
il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le
persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o
multilateralerali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare
affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli
organi competenti.
Art. 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di
ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle
regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati
sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli
sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e
per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere
le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o
ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque motivo.
Art. 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità,
favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili,
la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni
del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito
in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia
possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali
il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati
abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano
beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa
integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e
spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio
di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento
medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione
di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di
migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali
settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via
di sviluppo.
Art. 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano
di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie
primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la
fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei
rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori,
ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i
servizi in materia di pianificazione familiare.
1. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
2. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale
in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel
presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei
paesi in via di sviluppo.
Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Art. 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per
garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse
e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo
conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
Art. 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei
loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni
nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone
aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,
un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo,
gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di
tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
Art. 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in
particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e
in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale
che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure
adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in
caso di necessità;
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato,
in funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano
aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo
in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e
l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e
ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Art. 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue
facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua
lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel
quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone
di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da
nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano
rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime
prescritte dallo Stato.
Art. 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Art. 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche
e culturali.
Art. 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo
sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per
garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle
disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del
presente Art..
Art. 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Art. 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale
illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali
illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale
a carattere pornografico.
Art. 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Art. 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Art. 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di
rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto,
la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità
con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve
possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto
alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle
persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato
dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del
fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a
un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in
materia.
Art. 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto
umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le
persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle
ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che
non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici
anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i
più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati
parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in
un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Art. 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Art. 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della
dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le
libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di
facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo
in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale
o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto
alle seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i
suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di
beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria
competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge
in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza
giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar
modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non
abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i
diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure,
l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in
famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni
alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al
reato.
Art. 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più
propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Art. 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Art. 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli
obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei
Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il
criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti
giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate
dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni.
Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre
i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal
Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti,
i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti,
nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro
candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione
scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a
sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi
altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al
Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione
delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il
Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto
riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione
del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con
efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con
l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dall'Assemblea Generale.
Art. 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui
progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i
fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni
sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della
Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono
tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il
capoverso b) del paragrafo 1 del presente Art. - le informazioni di base in precedenza
fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa
all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio
Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro
paesi.
Art. 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri
organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro
mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare
pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro
rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro
attività.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto
degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o
che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte
del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale
di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti
del fanciullo;
d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni
ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi
suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e
sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Art. 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Art. 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo
strumento di ratifica o di adesione.
Art. 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far
sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle
proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza,
il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del
presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti
che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della
presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Art. 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli
Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente
Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in
tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti
gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
Generale.
Art. 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Art. 54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.