Commissione parlamentare per l'infanzia
8-00036 «Burani Procaccini, Castellani, De Franciscis, Fasolino, Giacco, Mazzuca, Montagnino, Rollandin, Rotondo, Tredese, Valpiana ».
La Commissione parlamentare per l'infanzia,
visti:
l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
fatta a New York il 20 novembre 1989;
le direttive europee n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e n. 97/36/CE del 30
giugno 1997 sull'esercizio delle attività televisive;
la legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato»;
la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
la legge 30 aprile 1998, n. 122, «Differimento di termini previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive»;
la legge 1o marzo 2002, n. 39, «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2001»;
il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 firmato il 23 gennaio
2003, ed in particolare l'articolo 6 che prevede una specifica programmazione
televisiva rivolta ai minori e l'articolo 31 relativo ai poteri di vigilanza e
controllo;
il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29
novembre 2002;
1. a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a
tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere
della Commissione parlamentare per l'infanzia;
2. a stabilire che le nuove norme in discussione in Parlamento prevedano che
ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio
di attività televisive contengano uno specifico disciplinare sul rispetto dei
diritti dei minori e prevedano l'obbligo dei concessionari, licenziatari e
soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione «Tv e
minori», sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di
autoregolamentazione pubblicitaria, fermo restando il potere sanzionatorio
attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
3. ad attivarsi affinché sia attuata una classificazione delle opere
specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o
all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, con l'obbligo di
informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia
stata classificata;
4. ad effettuare, a cura delle amministrazioni coinvolte, campagne di
sensibilizzazione ed educative, anche televisive, in ore di buon ascolto per
ogni categoria alla quale sono rivolte, destinate ai minori, agli educatori, ai
genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi
mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione
intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonché volte
a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì
nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso
l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo attività di adeguamento ed
educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori,
con particolare attenzione all'uso delle lingue minoritarie;
5. ad attivarsi affinché siano destinate maggiori risorse per incrementare la
quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità, di
programmi specificamente destinati ai minori e di quelli adatti all'infanzia e
all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese
che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni
positive, a favore dei minori, debitamente comprovate, adottando altresì
iniziative di legge affinché, nell'ambito delle quote da destinare, a norma
dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee,
almeno il 10 per cento sia riservato a programmi specificamente rivolti ai
minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza;
6. a promuovere il coordinamento e verificare l'attuazione delle attività di
monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali
svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati
regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero
delle comunicazioni;
7. ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento
e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del
Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta
specificamente ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni,
preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì
una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il
Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;
8. ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione, in ogni emittente
televisiva, di una figura responsabile della programmazione televisiva rivolta
ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa
rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni
relative alla programmazione;
9. a trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della
normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni
di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle
trasmissioni radiotelevisive nonché sull'attività di vigilanza svolta;
10. ad attivarsi affinché sia effettivo l'obbligo accessorio per le emittenti
televisive di mandare in onda una formula esplicita di scuse, nella quale siano
spiegate la violazione e la norma posta a tutela del minore, nei casi di
avvenuta violazione delle norme del Codice di autoregolamentazione sulla tutela
dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002.