Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione 7-00190 Bolognesi ed altri: adozioni internazionali
La Commissione infanzia,
premesso che:
la legge n. 476 del 1998 è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede
parlamentare che, innovando la precedente legge n. 184 del 1983 ha finalmente
recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo regole certe e controlli adeguati in
un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;
il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1o dicembre 1999, nell'intenzione di rendere trasparente le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una maggiore collaborazione, conteneva però anche disposizioni per l'attuazione della legge che si discostavano dal contenuto e dallo spirito della legge n. 476 del 1998 con la quale il legislatore intendeva dare piena ed evidente attuazione all'elementare diritto per i bambini e le bambine ad avere una famiglia una volta accertata l'impossibilità che tale diritto potesse essere effettivamente garantito nei luoghi di origine;
la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7/00997, con la quale richiamava il Governo ad attenersi allo spirito della legge n. 476 del 1998;
il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di provenienza dei minori. Tale scelta però non può risultare eccessivamente penalizzante per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;
lo spirito della legge n. 476 del 1998 era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;
dal momento dell'entrata in vigore della citata legge e del successivo decreto attuativo le famiglie aspiranti all'adozione incontrano crescenti difficoltà di accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre, quattro anni;
il numero delle adozioni conclusosi con l'entrata dei minori in una famiglia è di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;
le spese che le famiglie aspiranti all'adozione devono sostenere per portare a termine l'iter adottivo, variano a seconda delle associazioni e comunque troppo spesso risultano eccessivamente elevate per una famiglia che percepisce un reddito da lavoro dipendente, e comunque risultano aumentate e molto differenti tra associazione e associazione;
non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti;
l'interpretazione delle norme che regolano l'adozione internazionale, risultante dalla lettura congiunta della legge n. 476 del 1998 e della legge n. 149 del 2001 risulta abbia spesso dato adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innalzato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra i genitori aspiranti all'adozione quale risulta dall'applicazione del comma 6, articolo 6 della legge n. 149 del 2001, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo, viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risultate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;
si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rilasciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale scelta viene motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del "migliore incontro" tra bambino e genitori adottivi, laddove, al contrario, la legge non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo, al contrario, il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti e adottato;
se tale orientamento sull'età massima dei bambini diventasse prassi consolidata, condannerebbe i numerosissimi bambini in età scolare a rimanere negli istituti, spingerebbe molte coppie, dopo un faticoso iter, a rinunciare al proprio desiderio d'accoglienza e farebbe assumere al nostro Paese un atteggiamento sgradevolmente colonialista, vanificando nei fatti lo spirito della legge n. 476 del 1998;
impegna il Governo:
ad una più conforme interpretazione della legge n. 476 del 1998 soprattutto per quanto concerne la libertà delle coppie aspiranti all'adozione di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno qualsiasi degli enti con sede operativa riconosciuta in una delle tre aree geografiche di riferimento essendo già questo comunque una limitazione della libertà di scelta dell'ente di fiducia da parte delle coppie aspiranti all'adozione;
a garantire comunque ad ogni coppia che ne faccia richiesta alla Commissione per le adozioni internazionali di rivolgersi ad ente diverso da quelli presenti nella propria area geografica di riferimento;
a prevedere la possibilità per la Commissione, su richiesta delle coppie che ne facciano istanza e in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, di procedere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, alle incombenze di cui all'articolo 31 della legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge n. 476 del 1998;
a garantire la possibilità per le coppie di accedere all'istituto dell'adozione internazionale anche in riferimento ai costi che le stesse devono intraprendere per concludere l'iter adottivo, assicurando un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richieste dagli enti autorizzati alle famiglie, che spesso includono corsi di formazione a pagamento che seguono ad un decreto di idoneità già emesso dall'autorità competente in seguito ad accurata indagine dei servizi sociali;
ad adottare iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 così come modificata dall'articolo 24 della legge n. 149 del 2001 relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali preposti;
ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare non previsto dal legislatore;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere eventuali forme "accelerate" nell'iter di adozione per le famiglie che intendono accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;
a prevedere azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite: la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale da fornire alle coppie che intendono intraprendere l'iter adottivo, fin dal momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione al tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito internet della Commissione nazionale per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, i problemi legati all'età degli stessi, i costi orientativi da sostenere;
a promuovere la sottoscrizione di accordi bilaterali con quei Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione de L'Aja;
a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa in vigore;
a prevedere l'emanazione di nuove norme attuative, a tre anni
dall'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, tenendo conto degli elementi
di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite
anche in seguito alla modifica della legge n. 184 del 1983, e dei limiti
evidenziati dal regolamento attualmente in vigore.
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