Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00175 Valpiana: rapporto TV e minori

La Commissione Infanzia,
premesso che:
il disegno di legge presentato dal Ministro delle comunicazioni Gasparri e contenuto nell'A.C. 3184: "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione", presentato il 25 settembre 2002, contiene all'articolo 4, comma 1, lettera c), il principio generale secondo cui la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce: "la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose od ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non arrechino pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge";
le disposizioni adottate in Italia per lo sviluppo psico-fisico dei minori nella programmazione televisiva, anche con riguardo ai messaggi pubblicitari sono contenute in diverse normative, tutte discendenti dall'articolata direttiva 89/552/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 1989, in seguito modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 giugno 1997;
in data 19 luglio del 2000, la Commissione parlamentare per l'infanzia è pervenuta all'approvazione della risoluzione 7-00024 sul rapporto TV e minori che fa cenno anche alla rete Internet;
in data 23 luglio 2002 il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio alle Camere in cui sollecita le Camere stesse ad emanare una legge di sistema sul pluralismo e l'imparzialità dell'informazione nel quale "dovrà trovare coerente sistemazione la disciplina della tutela dei minori, troppo spesso non tenuta nella dovuta considerazione nelle programmazioni delle emittenze radiotelevisive";
nella relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel titolo riservato alla tutela dei minori, è presentato un piano di lavoro che ha dato origine a due filoni di ricerche: il primo ha lo scopo di operare una ricognizione sulle modalità abituali di consumo dei minori, sui loro atteggiamenti nei confronti del mezzo televisivo, il secondo ha lo scopo di analizzare gli studi svolti nel decennio 1990-2000 sul tema televisione e bambini con specifico riferimento alle modalità di fruizione del mezzo televisivo ed agli effetti del consumo sui minori;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia previsto che si proceda alla razionalizzazione ed al coordinamento delle disposizioni a tutela dei minori, nonché alla predisposizione di nuove misure anche attraverso l'adozione di un testo unico di legge o di un codice unificato;
ad attivarsi affinché sia previsto:

  1. il rispetto dei codici di autodisciplina e delle carte similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio delle concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità garante per le comunicazioni;
  2. che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori;
  3. l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità garante possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;
  4. l'obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice di autoregolamentazione, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore;
  5. forme di autocertificazione a cura delle emittenti sulla qualità dei programmi attraverso l'adozione di una classificazione dei programmi comune a tutte le emittenti, con l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata, e come si è iniziato a sperimentare anche in Italia;
  6. idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza, riducendo in tal modo l'attuale preponderanza di prodotti stranieri realizzati spesso a basso costo a scapito della qualità;
  7. che, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film al pubblico dei minori, si tenga conto del diverso grado di impatto e di invasività del mezzo televisivo rispetto agli schermi cinematografici;
  8. una modifica della normativa vigente volta a regolamentare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni dedicate ai minori, a favorire gli investimenti in un sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali volto a garantire il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;

a prevedere nel contratto di servizio con lo Stato:

  1. che la RAI compia un investimento equilibrato sulla pay-TV per quanto riguarda i programmi ed i cartoni animati dedicati all'infanzia, evitando discriminazioni qualitative tra una televisione a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza;
  2. che la RAI, in ragione della propria funzione pubblica e delle risorse economiche derivanti dal canone, si impegni per il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta televisiva.

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