Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione 7-00138 Capitelli ed altri: rapporto TV
minori
La Commissione bicamerale per l'infanzia,
premesso che:
i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e
gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità
di crescita personale e di conoscenza della realtà;
in Italia il livello qualitativo di molta parte dell'offerta televisiva e della
comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di scarso
valore qualitativo, che penalizzano la cultura, la crescita civile ed etica dei
cittadini ed in particolare lo spirito critico e la creatività dei minori;
le prime vittime dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta dal
modello televisivo prevalente sono i minori poiché non dispongono ancora degli
strumenti per una interpretazione critica del messaggio televisivo soprattutto
in mancanza di una adeguata politica per un uso consapevole della televisione
attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;
le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le nuove
generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a qualunque
altra delle generazioni precedenti;
il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità
strategica di cui il Parlamento, con l'istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto
della Convenzione del 1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione
italiana la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona ma
sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno
sviluppo e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, della famiglia e dei minori;
la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte
emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in
questa materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società
civile, delle istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo
sociale del paese;
la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche multimediali, satellitari e via cavo richiedono uno sforzo
congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e
vigilanza;
genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di
favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nell'uso consapevole della
televisione e dei mezzi di comunicazione;
il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i diritti
dei minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e
difficoltà interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra
le più significative l'articolo 15, commi 10, 11, 13 e l'articolo 31, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1, comma 6, lettera b), e
l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'articolo 3, comma 5, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425,
l'articolo 4 della legge n. 203 del 1995);
alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive europee nn. 89/552 e
97/36 sull'esercizio dell'attività televisiva, le quali nello stabilire la
giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire
che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma
che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;
esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di apparato
sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere sostenuta
ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;
si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a programmare
anche durante le fasce orarie "protette" trasmissioni ad alto
contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole
affollamento di interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime
rilevazioni quantitative effettuate dall'apposito ufficio dell'Autorità garante
delle comunicazioni;
la complessità del problema della vigilanza è aggravata dal fatto che accanto
alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;
tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, è ormai
condizionato dagli indici di ascolto, i quali sono basati su un campione tarato
su esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di
telespettatori e non all'indice di gradimento qualitativo;
nell'ambito della problematica minorile esiste comunque una netta
differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di
tale diversità occorre tener conto nell'ideazione
dei programmi, delle fasce di protezione specifica e della relativa segnaletica
informativa;
il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie
educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti
più diffusi tra i giovani e poiché oltre metà dei minori segue la TV dalle
due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa
un tempo superiore a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o
relazionali (1.100 ore di televisione all'anno contro 800 ore di scuola);
il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa
e alla costruzione dell'identità giovanile resta in gran parte inesplorato e
che anche il Parlamento può contribuire ad incentivare queste potenzialità con
apposite proposte di legge nonché con l'attività di controllo e di indirizzo
che svolge nei confronti della televisione pubblica;
nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di qualificazione
professionale dedicati esclusivamente alla programmazione destinata ai minori;
l'Italia è uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione da
parte di produzioni televisive straniere, mentre la produzione nazionale di
trasmissioni, fiction e cartoni animati per l'infanzia occupa un segmento
di mercato ormai residuale, a fronte del 30 per cento della Gran Bretagna e del
10 di Francia e Germania;
impegna il Governo
a promuovere la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della
complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio,
attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 59/97, di un testo unico o di un codice
unificato, da sottoporsi al parere della Commissione parlamentare bicamerale per
l'infanzia;
ad adottare iniziative affinché vengano previste le misure legislative e
amministrative a tutela dei minori nel rispetto della libertà di espressione
sancita dall'articolo 21 della Costituzione;
a non opporsi ad un rapido iter parlamentare riguardante norme generali
di riordino del sistema di telecomunicazioni, che preveda, fermo restando il
potere sanzionatorio dell'Autorità del Garante delle Comunicazioni, una norma
per cui ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione
all'esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere,
pena la loro decadenza, una specifica clausola sul rispetto dei diritti dei
minori e l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati a
rispettare un unico codice di autoregolamentazione, comprensivo di
autoregolamentazione pubblicitaria, da sottoscrivere presso la Presidenza del
Consiglio; iniziative affinché nelle norme generali di riordino venga evitata
ogni discriminazione qualitativa tra le trasmissioni a pagamento e quelle
gratuite e sia previsto per il concessionario il rispetto di fasce orarie di
programmazione protetta per i minori e l'impegno a migliorare l'offerta
televisiva per i minori;
a introdurre nei codici di autoregolamentazione di cui al punto 3 l'impegno per
una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti
e a promuovere in sede di Unione europea un'azione finalizzata ad ottenere in
tempi brevi un sistema di classificazione comune a tutti i paesi membri come
previsto dalla direttiva 97/36/CE;
ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione presso l'Autorità del Garante
per le comunicazioni di un Osservatorio di vigilanza sulle opere rivolte ai
minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e
degli educatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli utenti e delle
associazioni delle emittenti televisive maggiormente rappresentative nonché la
promozione di uno speciale gruppo di lavoro di esperti nominato dall'Attività
stessa che operi con la collaborazione dei membri dell'Osservatorio di cui al
punto 5 e con il Consiglio Nazionale degli utenti;
a istituire uno speciale fondo da assegnarsi all'Autorità del Garante per le
comunicazioni, per favorire il monitoraggio delle trasmissioni televisive di
tutte le emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo
delle trasmissioni destinate specificamente ai minori e delle trasmissioni
generiche, nonché dell'utilizzo dei minori nelle trasmissioni e nella
pubblicità televisiva; a promuovere la modifica della disciplina riguardante la
revisione delle opere cinematografiche e la loro trasmissibilità in
televisione, tenendo in particolare conto delle esigenze di tutela dei minori;
ad attivarsi perché sia modificata la normativa vigente al fine di
regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante le
trasmissioni specificamente dedicate ai minori, comprese quelle sui giocattoli e
videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine
di tali programmi, ed evitare che il divieto di interruzione pubblicitaria, nei
programmi destinati al fine di minori aventi durata inferiore a trenta minuti,
stabilito dalle legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle
emittenti attraverso la messa in onda di appositi "programmi
contenitore", di durata superiore a trenta minuti;
a effettuare specifiche campagne nazionali di sensibilizzazione di carattere
educativo, a cura della Presidenza del Consiglio, finalizzate a promuovere una
visione critica della televisione e un utilizzo intelligente e responsabile di
tutti i mezzi audiovisivi e multimediali;
a favorire nelle scuole l'educazione alla comunicazione e ai linguaggi
multimediali e nelle Università, scuole, agenzie, enti di formazione e
specializzazione la formazione dei docenti stessi;
a relazionare annualmente al Parlamento sulla attuazione della normativa vigente
in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico,
morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte
dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni
radiotelevisive e alla diffusione via internet.