Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00121 Valpiana: congedi parentali

La Commissione infanzia,

premesso che:

le attuali norme in materia di congedi parentali non tutelano adeguatamente i minori in situazione di adozione e di affidamento familiare a scopo educativo, in particolare per quanto riguarda l'astensione obbligatoria:
nei casi di adozione di un minore italiano, se i futuri genitori adottivi lavorano, uno dei due può avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 903 del 9 dicembre 1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia, sempre che il bambino non abbia superato i sei anni di età; mentre se il minore è straniero l'astensione obbligatoria è fruibile anche se il minore ha superato i sei anni di età;
nei casi di adozione di minori in affidamento familiare a scopo educativo il giudice può decidere di estendere ai genitori affidatari tutti i benefici previsti per i genitori biologici; le interpretazioni dei giuristi però non sono uniformi in quanto alcuni sostengono che i benefici si applicano indipendentemente dall'età del minore, altri sostengono che è necessario far riferimento alla normativa specifica in vigore e la legge 8 marzo 2000, n. 53 non contiene nessun chiarimento in merito;
in particolare per quanto riguarda l'astensione facoltativa, il diritto di astenersi dal lavoro per i genitori adottivi o affidatari può esser esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel ucleo familiare per i minori che abbiano una età compresa fra i sei e i dodici anni;
in base a quanto esposto non possono usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi di un bambino italiano e forse gli affidatari di un minore di età superiore a sei anni, non possono usufruire di congedi facoltativi i genitori adottivi e forse gli affidatari di minori di età dai dodici anni ai quindici anni, infine i genitori adottivi di un minore straniero hanno solo il diritto al congedo obbligatorio, indipendentemente dal limite di età del figlio al momento dell'entrata in famiglia e di quello facoltativo fino ai dodici anni di età dei minore;
da queste disposizioni si evince la disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa;

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché, in considerazione della particolare delicatezza dell'inserimento di un minore in un nuovo nucleo familiare che va a tutti gli effetti assimilato a una "nuova nascita", la normativa sui congedi relativi all'astensione facoltativa e obbligatoria sia estesa ai genitori adottivi e affidatari dei minori senza alcun limite di età e di provenienza.

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