Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione 7-00015 Rotondo ed altri: Rapporto TV e minori
La Commissione bicamerale per l'infanzia,
premesso:
che i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione
e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una
opportunità di crescita personale e di conoscenza della realtà;
che in Italia il livello qualitativo di molta parte dell'offerta televisiva e
della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di
scarso valore qualitativo, che penalizzano la cultura, la crescita civile ed
etica dei cittadini ed in particolare lo spirito critico e la creatività dei
minori;
che le prime vittime dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta
dal modello televisivo prevalente sono i minori poiché non dispongono ancora
degli strumenti per una interpretazione critica del messaggio televisivo
soprattutto in mancanza di una adeguata politica per un uso consapevole della
televisione attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo
televisivo;
che le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le
nuove generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a
qualunque altra delle generazioni precedenti;
che il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità
strategica di cui il Parlamento, con l'istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto
della Convenzione del 1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione
italiana, la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona ma
sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno
sviluppo e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, della famiglia e dei
minori;
che la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte
emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in
questa materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società
civile, delle istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo
sociale del Paese;
che la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche multimediali, satellitari e via cavo richiedono uno sforzo
congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e
vigilanza;
che genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine
di favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nell'uso consapevole della
televisione e dei mezzi di comunicazione;
che il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i
diritti dei minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e
difficoltà interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra
le più significative l'articolo 15, commi 10, 11, 13, e l'articolo 31, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1, comma 6, lettera b), e
l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'articolo 3, comma 5, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425,
l'articolo 4 della legge n. 203 del 1995);
che alla normativa nazionale si devono aggiungere le direttive europee nn.
89/552 e 97/36 sull'esercizio dell'attività televisiva, le quali nello
stabilire la giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono
tenuti a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano
alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei
minori;
che esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di
apparato sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere
sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;
che si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a
programmare anche durante le fasce orarie "protette" trasmissioni ad
alto contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto e a consentire un
notevole affollamento di interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime
rilevazioni quantitative effettuate dall'apposito ufficio dell'Autorità garante
delle comunicazioni;
che la complessità del problema della vigilanza è aggravata dal fatto che
accanto alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;
che tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, è ormai
condizionato dagli indici di ascolto i quali sono basati su un campione tarato
su esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di
telespettatori e non all'indice di gradimento qualitativo;
che nell'ambito della problematica minorile esiste comunque una netta
differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di
tale diversità occorre tener conto nell'ideazione dei programmi, delle fasce di
protezione specifica e della relativa segnaletica informativa;
che il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie
educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti
più diffusi tra i giovani e poiché oltre metà dei minori segue la TV dalle
due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa
un tempo superiore a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o
relazionali (1.100 ore di televisione all'anno contro 800 ore di scuola);
che il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale e
formativa e alla costruzione dell'identità giovanile resta in gran parte
inesplorato e che anche il Parlamento può contribuire ad incentivare queste
potenzialità con apposite proposte di legge nonché con l'attività di
controllo e di indirizzo che svolge nei confronti della televisione pubblica;
che nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di
qualificazione professionale dedicati esclusivamente alla programmazione
destinata ai minori;
che l'Italia è uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione
da parte di produzioni televisive straniere, mentre produzione nazionale di
trasmissioni, fiction e cartoni animati per l'infanzia occupano un
segmento di mercato ormai residuale a fronte del 30 per cento della Gran
Bretagna e del 10 per cento di Francia e Germania,
impegna il Governo
a promuovere la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della
complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio,
attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge n. 59/1997, di un Testo unico o di un
codice unificato, da sottoporsi al parere della Commissione parlamentare
bicamerale per l'infanzia;
a predisporre tutte le misure legislative e amministrative a tutela dei minori
nel rispetto della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della
Costituzione;
a favorire, per quanto di competenza, l'accelerazione dell'iter
parlamentare riguardante norme generali di riordino del sistema di
telecomunicazioni, inserendo, fermo restando il potere sanzionatorio
dell'Autorità del Garante delle telecomunicazioni, una norma per cui ogni
convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di
attività televisive, Internet e multimediali deve contenere pena la loro
decadenza una specifica clausola sul rispetto dei diritti dei minori e l'obbligo
dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati a rispettare un unico
Codice di autoregolamentazione, comprensivo di autoregolamentazione
pubblicitaria, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio; nelle norme sul
riordino dovrà essere evitata ogni discriminazione qualitativa tra le
trasmissioni a pagamento e quelle gratuite; tra gli obblighi per la concessione
sono previsti il rispetto di fasce orarie di programmazione protetta per i
minori e l'impegno a migliorare l'offerta televisiva per i minori;
ad introdurre nei codici di autoregolamentazione di cui al punto 3 l'impegno per
una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti
e a promuovere in sede di Unione europea un'azione finalizzata ad ottenere in
tempi brevi un sistema di classificazione comune a tutti i paesi membri come
previsto dalla direttiva n. 97/36/CE;
a favorire l'istituzione presso l'Autorità del Garante per le comunicazioni di
un Osservatorio di vigilanza sulle opere rivolte ai minori, formato da esperti
nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori, sentito il
parere del Consiglio nazionale degli utenti e delle associazioni delle emittenti
televisive maggiormente rappresentative;
ad istituire uno speciale fondo da assegnarsi all'Autorità del Garante per le
comunicazioni, per favorire il monitoraggio delle trasmissioni televisive di
tutte le emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo
delle trasmissioni destinate specificamente ai minori e delle trasmissioni
generiche, nonché dell'utilizzo dei minori nelle trasmissioni e nella
pubblicità televisiva;
a promuovere la modifica della disciplina riguardante la revisione delle opere
cinematografiche e della loro trasmissibilità in televisione, tenendo in
particolare conto le esigenze di tutela dei minori, promuovendo a tal fine
presso l'Autorità del Garante uno speciale gruppo di lavoro di esperti nominato
dall'Autorità stessa che operi con la collaborazione dei membri
dell'Osservatorio di cui al punto 5 e con il Consiglio nazionale degli utenti;
ad attivarsi perché sia modificata la normativa vigente al fine di
regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante le
trasmissioni specificamente dedicate ai minori, comprese quelle sui giocattoli e
videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine
di tali programmi, ed evitare che il divieto di interruzione pubblicitaria, nei
programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a trenta minuti, stabilito
dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti
attraverso la messa in onda di appositi "programmi contenitore", di
durata superiore a trenta minuti;
ad effettuare specifiche campagne nazionali di sensibilizzazione di carattere
educativo, a cura della Presidenza del Consiglio, finalizzate a promuovere una
visione critica della televisione e un utilizzo intelligente e responsabile di
tutti i mezzi audiovisivi e multimediali;
a favorire nelle scuole l'educazione alla comunicazione e ai linguaggi
multimediali e nelle Università, scuole, agenzie, enti di formazione e
specializzazione la formazione dei docenti stessi;
a relazionare annualmente al Parlamento sulla attuazione della normativa vigente
in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico,
morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte
dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni
radiotelevisive e alla diffusione via Internet.