Legge 3 maggio 2004, n. 112
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82
PRINCÌPI GENERALI
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e
«programmi radiofonici» l’insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti
unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del
pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con
ogni mezzo; l’espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende
riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive
e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e
diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei
programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o
radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad
accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è
legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso
l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante
distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione
dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi
dell’articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una
guida elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto
sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il
settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e
periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di
INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di
comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante
la complessiva programmazione, anche non informativa, della società
concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e
dalle altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale» l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale;
l) «ambito locale» l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei,
anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando
il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente
non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale» riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o
provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell’Unione europea;
2) di Stati terzi europei che
siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in
uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo
effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al
di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri
dell’Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei
con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore
dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il
contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi
che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o
che contengono incitamenti all’odio comunque motivato o che, anche in relazione
all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o
morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o
efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e
di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non
evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano
convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per
la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini
o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali
e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con
esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle
leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che
rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti
nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino
all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor,
salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione
alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando
l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni o notizie contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia
contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia
contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità
trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura
del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per
la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in
diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto
eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi
particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti
titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di
fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione per l’attività di
operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di
fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; l’autorizzazione non comporta
l’assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento
in applicazione della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per
lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via
satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla
lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli
abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze
terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano
esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto
o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono
essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in
ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare
discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a
fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli
operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato
nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi
tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società
controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d’autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità se parata per ciascuna autorizzazione;
2) l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche
forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di
autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere
dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di
diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture
compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica.
2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana
di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni
di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità
indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il
contenuto delle informazioni.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l’osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli
ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad
adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non
informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate
da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile
e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità
sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal
canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai
fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla
stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni
degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità
per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di
radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva,
comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del
piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti
destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di
ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali
anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi
restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è
consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o
delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei
bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata
sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o
autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di ciascun
bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore
della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i
predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi
pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione
giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle
emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di
trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i
propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare,
su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito di utilizzare i collegamenti di
telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per
la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo
trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e
temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di
telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva
locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento
previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi
informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non
possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore
delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per
la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi
volti all’abuso della credulità popolare anche in considerazione dell’attività
del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di
beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi
relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24
luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per
cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui
trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione
delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni
di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere
teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere
stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove
minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto
o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci
minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione
supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione
compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura
del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione
del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e
dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio
1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti
radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori
che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero
qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale,
all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,
per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e
per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle
spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche
economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere
pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali
e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui
al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla
diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall’articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la
promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999,
n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999,
che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25
per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di
cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese
radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa
radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data
di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente
alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo qualora le
sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000
euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le sanzioni
amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento
delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre
rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Diffusioni interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante
i predetti programmi, l’autonoma e originale identità locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole:
«sei ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti
radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese,
ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di
autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l’autorizzazione si intende rilasciata.
5. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti
locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta,
a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul
territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio
ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione
di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la
citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i
programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali
satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di
utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la
programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate
dall’articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra
emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le
stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi
pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di
sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì
tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1,
l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di
programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale
e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,
è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6
agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche
sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese
quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i
prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste
dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano
anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle
sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste
dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo
quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge n. 223 del
1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico
all’attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV
e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori,
rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela
dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia
alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare
riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del
mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai
genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle
trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle
di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.
Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto
ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale,
regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel
rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il
territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle
risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i
princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e
integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione
degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con
le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le
procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente,
definisce i criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione
elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai
fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi
permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di
garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione
di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono
svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la
cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e
componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui
agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 della presente
legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di
concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso,
delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato
delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico
richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo
di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei
predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le
intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all’ultimo periodo del
medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e
radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle
comunicazioni.
Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di
costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi
dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire
ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti
dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da
televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni
con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche
erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2,
comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti
e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie di stampa a
carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il
tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle
diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o
collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono
conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per
cento del sistema medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito
nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010,
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2,
della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno
1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento
pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 8 della
medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è
sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai,
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del
calcolo dei limiti massimi di cui a ll’articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni».
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
(Delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della
regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai
siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di
impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e
obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle
bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per
fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della
qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e
tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e
di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo professionale, e degli indici di
ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in
tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più
autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di
irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad
adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione
di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente
legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito
regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa
con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la
società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la
definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della
libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa; ulteriori princìpi
fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito regionale
o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità giuridica ed
economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e
della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO
E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di
trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o
maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di
tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di
maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali,
delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle
associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una società per la
produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua,
della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e
la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la
regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e
della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al
15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova
applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di
entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla
presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
p) l’articolazione della società concessionaria in
una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4,
comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri
di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera
b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di
servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento,
direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed
editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre
attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi
del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata
dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività
della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo
II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di
abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in misura tale da
consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli
specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo
tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere
operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti
nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non
inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma
1, d’ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto
nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura
dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha
diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonchè di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni
fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3
sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o
di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50
mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa
alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni,
per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta
giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7,
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in
cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un
limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma
7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve
essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell’attività d’impresa
fino a novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio,
oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o,
comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove
siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione
è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo
l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di
lista. A tale fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi
dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello
fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi
dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o
integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto
nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due
economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al
numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e
delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di
componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può
votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al
numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa
previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati
sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i
quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il
candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria
minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello
Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale
lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione
di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in
conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la
quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da
parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui
al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato
a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal
socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo
l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento
permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono
nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima
Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3. Ove,
anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del
consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra
causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell’operazione di fusione
di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione
della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione
della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge
relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla
società risultante dall’operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per
l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale
alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le
modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o
delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti
all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il
pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi
dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi
di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione
del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle
azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma
1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque
gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari,
anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una
partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per
cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta
di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto
inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci
senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul
mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono
destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato,
di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La
restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto e alla
locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 7.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni
in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti
in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che
esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a
condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive
che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive
digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo 195
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai
soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in
virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma
1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per
cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento
previsto dall’articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001,
e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di
operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai
soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi
dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione,
nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito
locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla
data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o
autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore
al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell’esercizio
dell’attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi
radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in
funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei
siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione
radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori
stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche
terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino
alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali
competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per
realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale.
L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle
comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività
trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme
vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del
regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di
cui all’allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si
applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del
pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi
in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la
presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale
ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti
titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o
parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora
in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle
risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate
al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla
tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della
diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso
sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai
limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla
diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche
ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 23.
4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto,
esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso
più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad
una copertura massima di quindici milioni di abitanti».
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un’offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro
il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche
tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali
terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato
nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti
anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento di cui al comma 3, l’Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell’accertamento effettuato. Ove l’Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al
comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più
bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree
con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º
gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre
programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di
cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro,
attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare
ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati,
l’ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in
ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60
per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le
amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano
singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo
21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti
futuri, gli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per
favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la
ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire
l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento
di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo
successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall’attuazione
dell’articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all’accertamento svolto dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e
fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per
ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei
programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma
1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica
analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica
digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del
limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la
replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano
una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non
concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili
e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il
periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni
in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del
comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla
legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale
domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già
trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali,
con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della
popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23,
fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari
ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica
potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito
locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre,
oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2
dell’articolo 35 della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque
anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di
euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito
locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a
un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni
licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito
regionale. Ai fini dell’impegno suddetto sono comunque considerati gli importi
per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la
sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per
la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga
all’articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime
della licenza individuale per l’attività di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie,
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a
ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione
dei programmi all’estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e
corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l’estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano
denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra
indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri
impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di
provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza
massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone
disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera
b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo
del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione
dell’articolo 3 e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo
20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi
tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.