Jordi COTS, Catalogna (Spagna). Mi trovo qui in qualità di rappresentante di un'istituzione regionale di ombudsman: il Sindic de Greuges della Catalogna.
Come è risaputo, l'organizzazione politica dello Stato spagnolo è formata da Comunità autonome, che equivalgono in un certo senso alle regioni italiane o ai Länder tedeschi, anche se questo paragone avrebbe bisogno di essere approfondito. In questo ambito, la Catalogna, per la sua forte identità, viene considerata una Nazione senza Stato.
Dal 1984 o 1985 undici delle Comunità autonome spagnole dispongono di un Ombudsman generale, anche se solamente la Catalogna ha istituito all'interno della legge del Sindic de Greuges una figura specifica per la tutela dei diritti dell'infanzia. Il caso di Madrid, invece, è diverso. In Catalogna questo compito è affidato a un vicario (deputy, utilizzando il termine inglese). Si tratta di una figura perfettamente definita dalla legge del Sindic, secondo la quale il Sindic de Greuges in accordo con il Parlamento catalano potrà designare una persona di fiducia per l'incarico di vicario per la difesa dei diritti dell'infanzia. Il vicario agisce su delega del Sindic e gode delle stesse prerogative, diritti e doveri nell'indagine dei casi riguardanti l'infanzia.
Quindi, ci troviamo di fronte ad una figura integrata nell'istituzione dell'Ombudsman generale e, dato che è stata creata dalla legge e gode di indipendenza (ha bisogno dell'approvazione del Parlamento), ha le caratteristiche di un difensore civico dell'infanzia. È per questo motivo che è stato ammesso a tutti gli effetti all'interno della rete europea degli ombudsmen per l'infanzia, l'Enoc.
Il vicario del Sindic de Greuges si adopera affinché la risoluzione di una controversia o di un problema relativo ai minori arrivi all'istituzione del Sindic e inizia le procedure ex officio che ritiene necessarie. Un altro campo di azione è la diffusione, tra gli adulti e i minori, dei diritti dell'infanzia.
Il vicario viene aiutato nel suo lavoro da due assessori che in questo momento sono una lavoratrice sociale e una giurista.
Le attività che vengono portate a termine nella difesa dei diritti dell'infanzia appaiono in un capitolo separato della relazione generale che il Sindic de Greuges presenta ogni anno al Parlamento catalano.
Il vicario, concepito in questo modo, si rifà a uno dei due modelli che possono già essere considerati come classici nella difesa civica dei diritti dell'infanzia. Infatti, il Centro internazionale di ricerca presso l’Istituto degli Innocenti a Firenze distingue tra istituzione specializzata e istituzione integrata. Non possiamo dire con sicurezza quale dei due modelli sia più efficace, perché entrambi hanno dei vantaggi. In un'istituzione specializzata la figura dell'Ombudsman per l'infanzia è sicuramente più visibile, ma può esserlo anche in un'istituzione integrata. In ogni caso la figura del difensore civico per l'infanzia in un'istituzione integrata deve essere ben definita.
A volte la creazione della figura dell'Obudsman per l'infanzia è stata vista con una certa diffidenza. Questo è ciò che è successo in Catalogna quando è stata modificata la legge del Sindic de Greuges al fine di introdurre la figura dell Vicario per la difesa dei diritti dei bambini. Ci risulta, con nostro grande sollievo, che lo stesso è successo in altri paesi. Questo comportamento di diffidenza, che hanno mostrato anche diversi difensori civici generali, è da evitare. In questo senso è necessaria una definizione corretta delle sue competenze per legge e persino una certa omologazione di tutte le figure già esistenti o da creare degli Ombudsmen per l'infanzia, perché al contrario gli Ombudsmen generali hanno in tutto il mondo una configurazione simile. Tutto ciò semplifica il rapporto tra i due corpi.
Dall'altro canto, la figura dell'Ombudsman per l'infanzia deve venire accettata socialmente. Tuttavia non sempre ne viene compresa la giustificazione, poiché si hanno false idee sui bambini. Delle leggi e delle figure specifiche non si giustificano a causa di una presupposta immaturità del fanciullo (come, stranamente, viene affermato sia nel Preambolo della Dichiarazione del 1959 sia nella Convenzione delle Nazioni Unite), ma dalla sua condizione giuridica specifica. Con questo voglio dire che la sua vulnerabilità scaturisce dal fatto che la soddisfazione dei suoi diritti dipende da altri, da altri che non sempre sanno o vogliono o possono farlo. È per questo che, secondo il nostro parere, non bisogna accettare una figura settoriale dell'Ombudsman in settori diversi da quello dell'infanzia.
Infine, bisognerebbe evitare, se possibile, di fare politica con le istituzioni di tutela dei diritti umani, sia gli Ombudsmen generali, sia quelli per l'infanzia, che si tratti di figura individuale o integrata. Non è neanche necessario che il titolare di queste figure sia un giurista; ciò che invece è necessario è disporre di una buona équipe di giuristi e conoscere la realtà infantile e il sistema amministrativo e giudiziario che la difende. Se mi permettete una nota personale in questo intervento, io sono dottore in giurisprudenza, maestro di scuola elementare e sono stato per qualche anno vicepresidente di un'organizzazione internazionale per l'infanzia. Conoscere il diritto sicuramente mi è d'aiuto, ma le altre due circostanze sono insostituibili.
Vorrei ringraziare l'Italia per l'interesse che ha mostrato nello stimolare il lavoro a favore dei diritti dell'infanzia, cosa di cui tutti beneficiamo. Un Ombudsman per l'infanzia a livello europeo, infatti, è importante quanto la creazione di difensori civici nazionali e regionali. Riteniamo che l'Italia abbia ora una responsabilità particolare nella presidenza dell'Unione Europea, in un momento in cui il progetto di Costituzione propende troppo verso un'Europa degli Stati, a discapito di un'Europa delle regioni. Le regioni e le nazioni sono necessarie e gli Ombudsmen regionali anche.