Jordi COTS, Catalogna (Spagna).
Mi trovo qui in qualità di rappresentante di un'istituzione regionale di ombudsman:
il Sindic de Greuges della Catalogna.
Come è risaputo, l'organizzazione politica dello Stato spagnolo è formata da
Comunità autonome, che equivalgono in un certo senso alle regioni italiane o ai
Länder tedeschi, anche se questo paragone avrebbe bisogno di essere
approfondito. In questo ambito, la Catalogna, per la sua forte identità, viene
considerata una Nazione senza Stato.
Dal 1984 o 1985 undici delle Comunità autonome spagnole dispongono di un Ombudsman
generale, anche se solamente la Catalogna ha istituito all'interno della legge
del Sindic de Greuges una figura specifica per la tutela dei diritti
dell'infanzia. Il caso di Madrid, invece, è diverso. In Catalogna questo
compito è affidato a un vicario (deputy, utilizzando il termine inglese).
Si tratta di una figura perfettamente definita dalla legge del Sindic,
secondo la quale il Sindic de Greuges in accordo con il Parlamento
catalano potrà designare una persona di fiducia per l'incarico di vicario per
la difesa dei diritti dell'infanzia. Il vicario agisce su delega del Sindic
e gode delle stesse prerogative, diritti e doveri nell'indagine dei casi
riguardanti l'infanzia.
Quindi, ci troviamo di fronte ad una figura integrata nell'istituzione dell'Ombudsman
generale e, dato che è stata creata dalla legge e gode di indipendenza (ha
bisogno dell'approvazione del Parlamento), ha le caratteristiche di un difensore
civico dell'infanzia. È per questo motivo che è stato ammesso a tutti gli
effetti all'interno della rete europea degli ombudsmen per l'infanzia, l'Enoc.
Il vicario del Sindic de Greuges si adopera affinché la risoluzione di
una controversia o di un problema relativo ai minori arrivi all'istituzione del Sindic
e inizia le procedure ex officio che ritiene necessarie. Un altro campo
di azione è la diffusione, tra gli adulti e i minori, dei diritti dell'infanzia.
Il vicario viene aiutato nel suo lavoro da due assessori che in questo momento
sono una lavoratrice sociale e una giurista.
Le attività che vengono portate a termine nella difesa dei diritti
dell'infanzia appaiono in un capitolo separato della relazione generale che il Sindic
de Greuges presenta ogni anno al Parlamento catalano.
Il vicario, concepito in questo modo, si rifà a uno dei due modelli che possono
già essere considerati come classici nella difesa civica dei diritti
dell'infanzia. Infatti, il Centro internazionale di ricerca presso l’Istituto
degli Innocenti a Firenze distingue tra istituzione specializzata e istituzione
integrata. Non possiamo dire con sicurezza quale dei due modelli sia più
efficace, perché entrambi hanno dei vantaggi. In un'istituzione specializzata
la figura dell'Ombudsman per l'infanzia è sicuramente più visibile, ma
può esserlo anche in un'istituzione integrata. In ogni caso la figura del
difensore civico per l'infanzia in un'istituzione integrata deve essere ben
definita.
A volte la creazione della figura dell'Obudsman per l'infanzia è stata
vista con una certa diffidenza. Questo è ciò che è successo in Catalogna
quando è stata modificata la legge del Sindic de Greuges al fine di
introdurre la figura dell Vicario per la difesa dei diritti dei bambini. Ci
risulta, con nostro grande sollievo, che lo stesso è successo in altri paesi.
Questo comportamento di diffidenza, che hanno mostrato anche diversi difensori
civici generali, è da evitare. In questo senso è necessaria una definizione
corretta delle sue competenze per legge e persino una certa omologazione di
tutte le figure già esistenti o da creare degli Ombudsmen per l'infanzia,
perché al contrario gli Ombudsmen generali hanno in tutto il mondo una
configurazione simile. Tutto ciò semplifica il rapporto tra i due corpi.
Dall'altro canto, la figura dell'Ombudsman per l'infanzia deve venire
accettata socialmente. Tuttavia non sempre ne viene compresa la giustificazione,
poiché si hanno false idee sui bambini. Delle leggi e delle figure specifiche
non si giustificano a causa di una presupposta immaturità del fanciullo (come,
stranamente, viene affermato sia nel Preambolo della Dichiarazione del 1959 sia
nella Convenzione delle Nazioni Unite), ma dalla sua condizione giuridica
specifica. Con questo voglio dire che la sua vulnerabilità scaturisce dal fatto
che la soddisfazione dei suoi diritti dipende da altri, da altri che non sempre
sanno o vogliono o possono farlo. È per questo che, secondo il nostro parere,
non bisogna accettare una figura settoriale dell'Ombudsman in settori
diversi da quello dell'infanzia.
Infine, bisognerebbe evitare, se possibile, di fare politica con le istituzioni
di tutela dei diritti umani, sia gli Ombudsmen generali, sia quelli per
l'infanzia, che si tratti di figura individuale o integrata. Non è neanche
necessario che il titolare di queste figure sia un giurista; ciò che invece è
necessario è disporre di una buona équipe di giuristi e conoscere la
realtà infantile e il sistema amministrativo e giudiziario che la difende. Se
mi permettete una nota personale in questo intervento, io sono dottore in
giurisprudenza, maestro di scuola elementare e sono stato per qualche anno
vicepresidente di un'organizzazione internazionale per l'infanzia. Conoscere il
diritto sicuramente mi è d'aiuto, ma le altre due circostanze sono
insostituibili.
Vorrei ringraziare l'Italia per l'interesse che ha mostrato nello stimolare il
lavoro a favore dei diritti dell'infanzia, cosa di cui tutti beneficiamo. Un Ombudsman
per l'infanzia a livello europeo, infatti, è importante quanto la creazione
di difensori civici nazionali e regionali. Riteniamo che l'Italia abbia ora una
responsabilità particolare nella presidenza dell'Unione Europea, in un momento
in cui il progetto di Costituzione propende troppo verso un'Europa degli Stati,
a discapito di un'Europa delle regioni. Le regioni e le nazioni sono necessarie
e gli Ombudsmen regionali anche.