Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause
dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
XIV legislatura
DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI
adottata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 novembre 2003
Art. 1 Atti segreti
1. E’ prevista la possibilità di consultazione degli atti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. Non è consentita l’estrazione di copie (articolo 18, comma 4, del Regolamento interno). E’, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell’atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria degli atti segreti i seguenti: a) atti giudiziari segreti ai sensi dell’articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, commi 1 e 2, della legge 15 maggio 2003, n. 107, ed articolo 12, comma 3, del Regolamento interno); b) atti delle sedute segrete della Commissione (articolo 5, comma 1, della legge 15 maggio 2003, n. 107, ed articolo 11 del Regolamento interno); c) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 12, comma 2, del Regolamento interno); d) scritti anonimi (articolo 18, comma 4, del Regolamento interno); e) atti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono; rientrano in tale categoria anche gli atti classificati riservati, ove il Presidente ne ravvisi l’opportunità; f) atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.
Art. 2 Atti riservati
1. E’ consentita, su disposizione del Presidente, la consultazione degli atti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per i funzionari e i documentaristi addetti alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. E’ consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie degli atti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. Sono compresi nella categoria degli atti riservati i seguenti: a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 114 del codice di procedura penale; b) atti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l’uso riservato; c) atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato; d) esposti, salvo diversa specifica deliberazione, su singoli casi, dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Art. 3 Atti liberi
1. E’ prevista, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, la consultazione ed estrazione di copie degli atti dietro richiesta scritta della documentazione.
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