Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria
LEGGE ISTITUTIVA
L. 27 marzo 1976, n. 60 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 1976, n. 84.) 1. (L’articolo 1 ha disposto la conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, apportandovi modificazioni agli artt. 1, 2, 3 e 4). 2. È istituita una Commissione di parlamentari
avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria. 3. Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo
1968, numero 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di
concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, ed alle tabelle
A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli
impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere
direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4
annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4
agosto 1975, numero 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella
tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere
addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio
dell'Amministrazione finanziaria.
5. Il Ministro per le finanze può autorizzare
l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di
corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per
l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi
sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi
da quelli indicati nel precedente articolo 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |