Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

LEGGE ISTITUTIVA

 

L. 27 marzo 1976, n. 60

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 1976, n. 84.)

1. (L’articolo 1 ha disposto la conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, apportandovi modificazioni agli artt. 1, 2, 3 e 4).

2. È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria.
La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento

3. Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni.

 

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, numero 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, numero 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.

 

5. Il Ministro per le finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4.
Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:
1) le spese occorrenti per l'applicazione della disposizione del precedente comma;
2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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