Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

L. 6 agosto 1981, n. 433

Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.

ARTICOLO 1

Proroga della vigente convenzione.

E’ autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della L. 19 luglio 1977, n. 412.

La commissione di cui all'art. 2 della L. 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 2

Oneri finanziari.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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