Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria
L. 29 ottobre 1991, n. 358 Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze ARTICOLO 1 Princìpi generali. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure. ARTICOLO 2 Consiglio di amministrazione e comitati di gestione. [1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale. 2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (2). Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri. 3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41. ARTICOLO 3 Ufficio del segretario generale. 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge. 2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici. 3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze: a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (standard lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche; c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente; d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno. 4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C. 5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2] ARTICOLO 4 Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro. 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici: a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b); b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti. ARTICOLO 5 Scuola centrale tributaria. 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza. 2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo. 3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo. 4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola. 5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi. ARTICOLO 6 Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale. 1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale: a) il Dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonché di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi; b) il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3; c) il Dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari; d) la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonché di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilità, esclusa quella interna a ciascun dipartimento. 2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori. 3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B. 4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale. ARTICOLO 7 Uffici periferici e servizio ispettivo. 1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349. 2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. [In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonché al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee. 4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate. 5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse. 6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente. Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. 7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo. 8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza. 9. [Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonché un servizio contabile] . 10. [Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati: a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto; b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale; c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari]. 11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e c) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali. 12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali. 13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. [Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali. ARTICOLO 8 Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (8/d). 1. Sono istituiti nelle regioni i comitati tributari regionali. Nelle province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti i comitati tributari provinciali. A questi ultimi si intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari regionali" contenuta nel presente articolo. 2. I comitati di cui al comma 1: a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali; b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria. 2-bis. Sono componenti di diritto dei comitati tributari regionali il direttore regionale delle entrate, che li presiede, i direttori compartimentali del territorio e delle dogane e il comandante di zona della Guardia di finanza ovvero il comandante di legione per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il comando di zona. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari regionali, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del direttore regionale delle entrate, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante della regione; due rappresentanti delle province; quattro rappresentanti dei comuni; un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede locale; un rappresentante delle associazioni di categoria più rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori. 3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973. ARTICOLO 8-bis Consulta tributaria. 1. È istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali. 2. La consulta tributaria è presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresì componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in sede nazionale; un rappresentante delle associazioni di categoria più rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del consiglio nazionale del notariato e del consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale. ARTICOLO 9 Autonomia funzionale e di gestione.
1. I regolamenti previsti dall'articolo 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale. 2. Presso l'ufficio del segretario generale è istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze già previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. È soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa. 3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'articolo 8 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro. 4. I regolamenti di cui all'articolo 12 prevedono altresì le modalità con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è determinato in 50 miliardi di lire. 5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, può provvedersi con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. ARTICOLO 10 Organizzazione del personale. 1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.420 unità, di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E. 2. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge]. 3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero. 4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze. 5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali. 6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalità ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. 7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dall'art. 5, L. 15 novembre 1973, n. 734. ARTICOLO 11 Servizio centrale degli ispettori tributari. 1. ……………………………………………………………………………………………………… 2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (14), spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale. ARTICOLO 12 Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa. 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a princìpi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari. 4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data. 5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995. 6. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". 7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sarà determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. 11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonché i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonché, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale. 13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della Direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 11, L. 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge. |