Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
L. 11 marzo 1988, n. 66 Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. ARTICOLO 1 1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa
complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di
interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e
logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella
elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori: ARTICOLO 2 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1. 2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. ARTICOLO 3 1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato è così composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonché, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1. ARTICOLO 4 1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO 5 1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria, delle forze di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ARTICOLO 6 1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto. 2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette. 4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici. 5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. ARTICOLO 7 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |