D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti
ARTICOLO 1
Compiti dell'anagrafe tributaria.
L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala
nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai
relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque
assumere rilevanza ai fini tributari.
I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli
organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti
ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, ed, in particolare,
ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli
adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di
accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui
circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe
tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni
fiscali
ARTICOLO 2
Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.
Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un
sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le
finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società,
associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di
personalità giuridica alle quali si riferiscono i dati e le notizie
raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del
numero di codice fiscale a norma dell'art. 3.
Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe
tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro
per le finanze.
ARTICOLO 3
Attribuzione del numero di codice fiscale.
Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio
numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto
a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.
Il numero di codice fiscale può essere attribuito
d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone
dei necessari elementi di identificazione.
L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel
caso di attribuzione a domanda che di ufficio, un numero di codice fiscale
provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso
di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il
soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di
codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di
emissione del numero di codice fiscale provvisorio.
Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati
gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli
abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di
presentazione delle domande medesime
ARTICOLO 4
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.
La domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello
stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere
sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e
deve comunque indicare:
a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la
ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società,
associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono
essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una
delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere
specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.
Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o
modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di
persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice
fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le
stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai
nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale
precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di
codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il
numero di codice fiscale precedentemente attribuito
ARTICOLO 5
Comunicazione del numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su
domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita
comunicazione dell'amministrazione finanziaria.
Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione
del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è
tenuto a presentare domanda ai sensi dell'art. 4, entro sei mesi dalla
data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale
precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di
codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità
di numero di codice fiscale provvisorio.
Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero
di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di
codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.
Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità della
comunicazione del numero di codice fiscale, nonché le modalità per la
richiesta di duplicati della comunicazione stessa. L'integrale testo del
presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R.
2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale,
all'art. 2, ha così disposto:
"Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di
attuazione da esso previsti".
ARTICOLO 6
Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei
seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme
concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente
articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso
relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati
dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati
nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha
facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non
risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva
o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi
di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici
formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978,
nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione
prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al
pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28
febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro
automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari,
relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se
diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del
titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta
nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le
finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale
nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che
concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati
anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei
sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte
operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli
altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui
allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati
nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati,
l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i
quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico,
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle
persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della
posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli
uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri.
Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e
negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice
fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui
provengono è cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non è
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati
rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle
amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo
precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente
postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte
e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i
versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle
imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al
pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17
della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti
deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle
imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi
indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti
interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice
fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati
ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978;
dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli
altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi
nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti
per le operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e
dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero
delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi,
relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce
di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se
il decesso è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di
trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie
dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti
degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non
indicativi di capacità contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio
specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti
dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e
presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di
stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti
termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande
per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per
licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per
licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti
tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di
esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni
per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di
autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o
mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree
pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di
acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i
servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni
all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in
materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio
1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai
progettisti dell'opera; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre
autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha
facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno
con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle
ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione
negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività
professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai
soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della
proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di
armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di
essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o
dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di
iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà
o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi,
soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché
dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei
registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto
competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni,
autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente
ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di
codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima
del 1° gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di
obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti
da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza,
relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da
vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e
concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla
responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie,
relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di
energia elettrica, relativamente agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente
ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i
termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice
fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi
comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci
giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione
finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei
dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede
l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto
con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione
del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti
i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere
l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che
provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del
numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere
fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i
soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi
giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo
atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati
con decreti del Ministro per le finanze (9/a) e deve contenere le
indicazioni prescritte nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre
tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice
fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.
ARTICOLO 7
Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni,
variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono
alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del
Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le
iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle
effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno
relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui
alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.
Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonché
le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti
a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di
conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta
di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali
l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività
professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei
mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che
non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie
previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe
tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute
operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalità e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di
codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per
le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla
persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze (10/f). Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai
contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il
decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le
comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro
delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di
effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro
possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le
modalità delle comunicazioni.
ARTICOLO 8
Poteri dell'anagrafe tributaria.
L'anagrafe tributaria può inviare questionari a
qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e
può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei
redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con
decreto del Ministro per le finanze (11/c) allo scopo di acquisire o
verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione
del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri
dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini
dell'accertamento di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito
entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di
comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni
e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.
ARTICOLO 9
Segnalazioni di dati e notizie da parte dei comuni.
I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati
e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva
delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi
possiedono beni o vi svolgono attività economica.
I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie
relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od
aventi beni nei rispettivi territori.
Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei
soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di
codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun
soggetto, gli elementi di cui il primo comma dell'art. 4.
Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del
Ministro per le finanze.
ARTICOLO 10
Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal
Ministro per le finanze.
Con decreto del Ministro per le finanze sono
determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono
trasmettere alla anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i
termini per le predette comunicazioni.
Le forme e le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti
effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure
meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
ARTICOLO 11
Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione
di atti pubblici e di scritture private.
Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i
quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato,
nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di
determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.
Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del
proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne
menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti
dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite
dall'art. 13.
Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro
rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice
fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto,
debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di
registrazione della scrittura privata i dati previsti dal primo comma
dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.
ARTICOLO 12
Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici
pubblici.
Le domande di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6
sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e
degli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 dei soggetti interessati.
Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g)
dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero
di codice fiscale dei soggetti beneficiari.
ARTICOLO 13
Sanzioni.
1. È punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui
ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del
numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di
codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la
comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio
numero di codice fiscale;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri
soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la richiesta
di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione
disposta dall'articolo 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati
all'articolo 8.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma
dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito
con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci
milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni
incomplete o inesatte.
ARTICOLO 14
Applicazione della sanzione.
1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 13
sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei
registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista
nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie.
2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono
irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici
distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta
sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.
ARTICOLO 15
Segreto d'ufficio.
I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria
sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza
riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di
cui al comma precedente
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 16.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art.
7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1°
gennaio 1978.
La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita
entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni,
modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
1978.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici
pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe
tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con
decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli
atti e le iscrizioni previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 21,
compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata
richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti
alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di
cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria
con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le
finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo
e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione
ivi prescritta non è stata richiesta.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono
comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le
notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6,
anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1°
luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri
delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro
il 30 maggio 1989.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.
ARTICOLO 17
Le persone fisiche che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con
esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che
entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di
codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di
attribuzione, entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per
la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976,
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato
la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1974 ovvero, per coloro
che l'hanno presentata ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che
ne ha assorbito i compiti.
Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi,
modello 740, conseguiti nell'anno 1975, in qualità di dichiaranti ed i
loro figli minori possessori di reddito proprio, nonché le persone
fisiche che hanno presentato il modello 101 sostitutivo della
dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1975, che entro il 30
settembre 1977 non riceveranno la comunicazione del numero di codice
fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione,
entro il 30 novembre 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti
nell'anno 1975 o il certificato sostitutivo, ovvero, per coloro che li
hanno presentati ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha
assorbito i compiti. Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle
persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il
certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici
delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli
artt. 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e nell'art. 11 del D.L. 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre
1976, n. 730.
Le persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice
fiscale, alle quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato
entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi precedenti,
sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1° dicembre
1977, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati
nella tabella C annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644.
ARTICOLO 18
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano,
entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale
numero ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale, fino
a quando l'amministrazione provvederà a comunicare il numero di codice
fiscale medesimo.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il 31
dicembre 1976, di più di un numero di partita IVA, ha validità di numero
di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito o, nel caso di
attribuzione contemporanea di più numeri di partita IVA, quello a valore
numerico più elevato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione
delle dichiarazioni IVA, che non siano, entro il 31 dicembre 1976, in
possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a richiedere
l'attribuzione del numero di codice fiscale, a decorrere dal 1° gennaio
1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione
delle dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione del numero di codice
fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato
entro il 31 dicembre 1976, sono tenuti a richiederne l'attribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte
dirette nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale.
ARTICOLO 19
Nella prima applicazione del presente decreto, il
termine di sei mesi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 per la presentazione
della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo
decorre dal 1° luglio 1978 anziché dalla data di emissione del numero di
codice fiscale provvisorio, ovvero, nel caso di rettifiche o modificazioni
previste dal terzo comma dell'art. 4, dalla data di efficacia legale delle
stesse.
ARTICOLO 20
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono
comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto,
di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e
non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.
Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro
per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del
Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai
sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle
imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la
causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La
comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con
riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che
hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere
all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della
comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29.
Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i
dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. Per i
soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i
termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze e
con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto
concerne quest'ultima.
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono
essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte
nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed
uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla
lettera f) dell'art. 6.
ARTICOLO 21
Indicazione del numero di codice fiscale.
A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da
presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977
sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del
dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi
posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il
certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono
stati, imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del
presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le
suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice
fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978.
Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data
di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f)
dell'articolo 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla
data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora
i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti
beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con l'indicazione del
numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena
pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate
perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.
Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione
nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della
circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992
integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le
dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a
navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti
alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla
predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati
debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il
30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena
pecuniaria prevista all'articolo 13.
Tabella degli atti per i quali non vi è l'obbligo di
indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei
destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto.
A. - Atti compresi nella parte prima della tariffa
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
634.
Art. 1 della tariffa:
Atti o negozi relativi alla costituzione o trasferimento di servitù
prediali, compresi i vincoli di inedificabilità.
Atti di concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle,
loculi o colombari cimiteriali.
Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali, quando la base
imponibile non supera un milione e cinquecentomila.
Art. 2 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila.
Art. 4, lettera d), della tariffa:
Tutti gli atti ivi indicati.
Art. 5 della tariffa:
Atti di concessione a tempo determinato di aree, celle, loculi, colombari
cimiteriali.
Altri atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera
lire un milione e cinquecentomila.
Art. 6 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila.
Art. 9 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila;
Art. 11 della tariffa:
Atti pubblici o scritture private autenticate non aventi contenuto
patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella allegato
B, ad eccezione:
degli atti di consenso a cancellazione di ipoteca;
degli atti di comodato di beni immobili o aziende;
degli atti aventi per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art.
8 della tabella allegato B.
B. - Atti compresi nella seconda parte della tariffa
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
numero 634.
Art. 1, lettera a) della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila.
Art. 2 della tariffa:
Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire
cinquemila.
Art. 3 della tariffa:
Tutti gli atti o negozi ivi indicati quando il corrispettivo annuo o
rapportato ad anno non supera lire un milione e cinquecentomila.
Art. 4 della tariffa:
Tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 5 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila.
Art. 6 della tariffa:
Tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 7 della tariffa:
Tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 8 della tariffa:
Atti o negozi ivi indicati quando la base imponibile non supera lire un
milione e cinquecentomila.
Art. 9 della tariffa:
Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e
cinquecentomila.
Art. 10 della tariffa:
Tutti gli atti o negozi ivi indicati.
Art. 11 della tariffa:
Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e
cinquecentomila.