D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107
Regolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze.
CAPO I
ARTICOLO 1.
Denominazioni e oggetto.
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) Per Ministro, il Ministro delle finanze;
b) per Ministero, il Ministero delle finanze;
c) per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali;
d) per agenzie, le agenzie fiscali;
e) per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) per decreto n. 29/1993, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
con le successive integrazioni e modifiche.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58,
comma 3, del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla
organizzazione, alla disciplina degli uffici del dipartimento ed alle
dotazioni organiche del Ministero.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO
ARTICOLO 2
Il dipartimento.
1. I centri di responsabilità nei quali si articola il
Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il
dipartimento è centro unitario di direzione amministrativa della
fiscalità statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di
dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici
e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri
enti che operano nel settore, nonché curando i rapporti con la Guardia di
finanza, secondo le modalità previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189,
e dal presente regolamento. Nella propria attività il dipartimento
favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e l'integrazione
comunitaria; a concorrere, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione
delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle
esigenze della collettività.
2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali,
in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e
informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e
previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia
fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli
effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure
giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia
tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni
dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza
sulle convenzioni con le agenzie;
c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la
gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti
impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula
delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il
coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema
nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;
d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonché di
alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle
agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione,
individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio
organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al
fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti
negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle
deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60
del decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla
legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e
società partecipate dal Ministero;
e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo l'attività
del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalità complessive
dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il
profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione
delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a
quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove,
coordinando tale attività con le funzioni di informazione e assistenza ai
contribuenti delle agenzie, la conoscenza del sistema, della normativa
fiscale e dei suoi effetti; raccoglie ed elabora notizie in merito alle
aspettative e livello di soddisfazione dei contribuenti;
g) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al
quale: svolge attività di supporto al Ministro, per la definizione degli
obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e
delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi
del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema
informativo e della rete unitaria di settore.
3. Il Ministro con proprio decreto individua le articolazioni del
dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di
finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i
compiti istituzionali del Corpo.
ARTICOLO 3
Capo del dipartimento.
1. Il capo del dipartimento, nominato ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono
funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale
generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e
5, del decreto n. 300/1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione
amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione
tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici
delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché con la Guardia
di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il
supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il
capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle
attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale
fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di
finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e
delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee
interfunzionali per la gestione di particolari rilievo o di processi che
richiedono contributi di più strutture operative.
4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano:
a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui all'articolo
2, comma 2, lettera e), acquisendo le informazioni necessarie e curandone
l'analisi e l'elaborazione; il servizio accerta, sulla base di metodologie
e parametri predefiniti, nonché di un'azione programmata, la conformità
e la regolarità dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla
legge, degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di
competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione
di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati
ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie per migliorare
l'efficacia dell'attività di vigilanza e ne cura la diffusione.
ARTICOLO 4
Uffici di livello dirigenziale generale.
- Il dipartimento è articolato in otto uffici di livello dirigenziale
generale, nell'àmbito dei quali operano uffici dirigenziali non
generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura
non regolamentare.
- Gli uffici di cui al comma 1 sono:
a) uffici studi e politiche economiche-fiscali;
b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie;
c) ufficio agenzie e enti della fiscalità;
d) ufficio amministrazione delle risorse;
e) ufficio relazioni internazionali;
f) ufficio federalismo fiscale;
g) ufficio comunicazione istituzionale;
h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto n. 29/1993.
ARTICOLO 5
Ufficio studi e politiche economiche-fiscali.
1. L'ufficio studi e politiche economiche-fiscali
svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento,
le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente
regolamento.
2. A tali fini, l'ufficio attiva, governa, aggiorna e
rende disponibili, sulla base di specifiche direttive del Ministro, i
flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e
valutazione delle politiche economiche-fiscali; effettua previsioni
sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando le
elaborazioni statistiche e la loro diffusione e curando i rapporti con
il sistema statistico nazionale; predispone indagini e studi economici,
di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio,
delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e
applicazione di politiche e provvedimenti fiscali; fornisce gli elementi
necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico
finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della
politica fiscale; concorre alla elaborazione delle proposte di politica
fiscale.
ARTICOLO 6
Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie.
1. L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie
svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento,
le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente
regolamento.
2. A tali fini, salvo le attribuzioni degli, uffici di diretta
collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso la
collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della
fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione
della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario,
predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di
relazioni tecniche, amministrative e finanziarie sui disegni di legge e
sugli emendamenti, di valutazione dell'impatto amministrativo della
regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le
agenzie; monitora la legislazione fiscale; fornisce gli elementi
amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di
sindacato ispettivo; collabora all'elaborazione dei testi normativi
comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica,
inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del
relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora
richiesto, alle agenzie.
ARTICOLO 7
Ufficio agenzie e enti della fiscalità.
1. L'ufficio agenzie e enti della fiscalità svolge,
anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d).
2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di preparazione e
predisposizione delle convenzioni con le agenzie, nonché attua e
gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle
agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite,
individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le
informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; assicura
la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei
fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al
Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il
controllo strategico; assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il
controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale;
assicura il supporto al capo del dipartimento ai fini del coordinamento
delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri
enti operanti nel campo della fiscalità statale; assicura la funzione
di segretaria della Consulta tributaria; cura la raccolta di tutte le
informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della
fiscalità; svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro
quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del
decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla
legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e
società partecipate dal Ministero.
ARTICOLO 8
Ufficio amministrazione delle risorse.
1. L'ufficio amministrazione delle risorse cura la
gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse organizzative,
umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche
necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività
giurisdizionale delle commissioni tributarie e del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.
2. A tali fini, l'ufficio cura, in collaborazione con gli altri uffici
di livello dirigenziale generale, la gestione del personale e delle
politiche di sviluppo professionale, predisponendo programmi di
formazione, programmando fabbisogni e gestendo le conseguenti attività
di reclutamento, selezione, inserimento, in coerenza con gli indirizzi
del Ministro ed in collaborazione con la Scuola centrale tributaria;
assicura, mediante analisi e revisione periodiche, che l'organizzazione
del dipartimento sia funzionale al raggiungimento degli scopi che gli
sono attributi; cura le relazioni sindacali e la gestione della
contrattazione collettiva; svolge attività di supporto per
l'elaborazione ed aggiornamento dei sistemi di valutazione delle
posizioni e delle prestazioni, assicurandone la corretta applicazione;
svolge attività di analisi dei fabbisogni informativi e collabora alla
definizione dell'architettura dei sistemi informatici e telematici del
Ministero, in raccordo con l'ufficio di cui all'articolo 12 e
realizzando gli specifici progetti attuativi inclusi l'addestramento e
l'assistenza specialistica agli uffici interessati; assicura la gestione
e la manutenzione dei sistemi condivisi a supporto delle dotazioni
hardware dell'amministrazione finanziaria; predispone le previsioni di
spesa corrente e di investimento per le esigenze dell'amministrazione
finanziaria; cura la programmazione dei fabbisogni di risorse
strumentali dell'intero Ministero e ne gestisce l'acquisizione; gestisce
il patrimonio e l'inventario dei beni del Ministero; assicura il
supporto al funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo
personale di segreteria; cura la gestione del personale di supporto per
le esigenze di carattere generale degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e del personale dei servizi di supporto dipartimentali.
ARTICOLO 9
Ufficio relazioni internazionali.
1. L'ufficio relazioni internazionali assicura, in
raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per
le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il
dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo
dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo
tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli
organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione
degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e
internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale
nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per
lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di
informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della
fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla
Guardia di finanza.
2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con gli altri uffici
dipartimentali, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; monitora
lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei
trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali; partecipa alla
elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di
esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria; cura, anche
il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché
della Guardia di finanza, le relazioni nei settori di competenza,
assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando la
partecipazione dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa, ove
opportuno, la Guardia di finanza, nelle sedi comunitarie, nei rapporti
con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle
relazioni con gli altri Stati; assume le iniziative necessarie
all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi
bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e
della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede
comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio
delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.
ARTICOLO 10
Ufficio federalismo fiscale.
1. L'ufficio del federalismo fiscale, cura i rapporti
con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del
federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e
del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento
interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.
2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di osservatorio, valutazione
e raccolta degli atti normativi regionali in materia tributaria; cura le
relazioni con il sistema delle autonomie regionali e locali, ed il
supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale;
promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel
rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e
analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; assicura, in
collaborazione con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie,
consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali; svolge
attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni
sulle leggi regionali; assicura il monitoraggio dei dati della
fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui
regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; cura la
gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ARTICOLO 11
Ufficio comunicazione istituzionale.
1. L'ufficio comunicazione istituzionale svolge,
anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli
altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma
2, lettera f).
2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del
Ministro, tenuto conto dell'attività del suo ufficio stampa e
coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalità, le
strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la
coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del
dipartimento, quanto nelle attività di informazione e di assistenza ai
contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle
funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle
agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione
pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello
nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale
italiano all'estero, con particolare riguardo alle esigenze degli scambi
internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura
la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero;
assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del
Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le
agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della
fiscalità; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in
merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.
ARTICOLO 12
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche.
1. L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche
svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento,
le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).
2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di supporto al Ministero per
la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; coordina
ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal
dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia
compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con la strategia
assunta; definisce le linee generali del piano triennale
dell'informatica, e il suo aggiornamento annulla, anche ai fini degli
investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali
convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici,
assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e
qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese di febbraio di ogni
anno, una relazione di consuntivo sull'attività svolta nell'anno
precedente e sullo stato dell'informatizzazione dell'Amministrazione;
definisce le norme tecniche necessarie per collegare il sistema
informativo della fiscalità statale con il sistema fiscale allargato;
gestisce le relazioni con organismi esterni, necessarie a garantire
l'unitarietà del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria;
verifica l'adeguamento all'evoluzione tecnologica dei sistemi
informatici operanti nel campo della fiscalità, assicura che l'utilizzo
delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto
della normativa a tutela della riservatezza di cui alla legge 31
dicembre 1996, nn. 675 e 676; assicura che il sistema informativo
dell'Amministrazione finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta
degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi
pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e
diritti di natura fiscale, nonché di fornire ai soggetti che ne hanno
diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema
informativo dell'Amministrazione finanziaria.
3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio
opera in stretta collaborazione con le agenzie, contemperando le
esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto
dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime.
CAPO III
ORGANI COLLEGIALI
ARTICOLO13
Organi collegiali del Ministero.
1. Oltre agli organi collegiali espressamente
previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari nonché a
quelli istituiti in base a contratti collettivi di lavoro che
disciplinano in via generale l'organizzazione e il funzionamento delle
Pubbliche Amministrazioni, presso il Ministero operano:
a) la Consulta nazionale e i comitati tributari;
b) la Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; con decreto del
Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la nuova
composizione della predetta Commissione che, fino all'entrata in vigore
del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione.
ARTICOLO 14
Consulta nazionale e comitati tributari.
1. La consulta nazionale, istituita nell'àmbito del
Ministero delle finanze con funzioni consultive e propositive, esamina
gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento
della gestione della fiscalità statale; formula proposte in merito alla
semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere
organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra
l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni
altra questione sottoposta dal Ministro.
2. La consulta è presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato.
3. Sono componenti di diritto della stessa:
a) il capo del dipartimento;
b) i direttori delle agenzie, il comandante generale della Guardia di
finanza, il Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
c) un delegato di ciascun comitato tributario.
4. Ne sono altresì componenti, per la durata di due
anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti rappresentative in sede nazionale;
c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria
rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
delle cooperative;
d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del notariato e
il consiglio nazionale forense;
f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei
concessionari della riscossione;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori;
h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dai
soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la
scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione
è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige,
i Comitati tributari delle provincie autonome di Trento e Bolzano,
costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale.
7. I comitati tributari svolgono le seguenti
attribuzioni:
a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni
economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo
tributario sulle varie categoria dei contribuenti anche ai fini della
programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli
studi di settore alle realtà economiche locali;
b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione
delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai
fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e
i contribuenti;
c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta
dall'amministrazione finanziaria.
8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie
dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32,
primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti
possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali
comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di
campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli
uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai
comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il
Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria
ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al
predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del
1973.
9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i
dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il
comandante regionale della Guardia di finanza.
10. Sono, altresì, componenti tributari, per la durata di due anni
dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzie delle
entrate:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro;
b) un rappresentante della regione;
c) due rappresentanti delle provincie;
d) quattro rappresentanti dei comuni;
e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato;
f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;
g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria
rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura,
dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;
h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;
i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e
il Consiglio nazionale forense;
j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei
concessionari della riscossione;
k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.
11. I componenti di cui al comma 10 sono designati dai soggetti ivi
indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza
dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è
effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
12. I comitati tributari sono presieduti dal
dirigente dell'agenzia delle entrate che ne è componente di diritto.
13. Le regole di funzionamento della Consulta
nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita
deliberazione della Consulta stessa approvata dal Ministro.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
ARTICOLO15
Organi collegiali delle agenzie .
1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie con
riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio
ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le
disposizioni vigenti:
a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo
11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212; con decreto del
Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle entrate, è stabilita
la nuova composizione del predetto Comitato che, fino all'entrata in
vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale
composizione;
b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base alle
disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n. 581 e 8 aprile 1998, n. 169;
c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti
doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali di
cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale e
le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
ARTICOLO16
Dotazione organica.
- La dotazione organica del Ministero è determinata secondo
l'allegata tabella A. Il personale del ruolo speciale, anche
dirigenziale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto n. 300/1999,
è interamente tra i nuovi uffici del Ministero e delle agenzie, con
decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 73, comma 5
del decreto 300/1999, e secondo le previsioni del piano adottato ai
sensi del citato articolo 74.
ARTICOLO 17
Inquadramento definitivo del personale.
- Il personale del suolo speciale distaccato presso il Ministero, e ad
esso assegnato ai sensi dell'articolo 16, è inquadrato con apposito
provvedimento del dirigente dell'ufficio amministrazione delle
risorse, entro 12 mesi nell'àmbito dei posti previsti nella dotazione
organica di cui all'articolo 16, secondo le disposizioni recate dal
decreto n. 29/1993. Lo stato giuridico ed economico del personale è
disciplinato dai contratti collettivi nazionali.
ARTICOLO 18
Assegnazione definitiva dei dirigenti .
- All'inquadramento definitivo dei dirigenti si provvede, a seguito
dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di
quanto previsto dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 73
del decreto n. 300/1999, nonché del decreto n. 29/1993 e del
contratto collettivo di comparto vigente, e nei limiti della dotazione
organica.
CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO19
Disposizioni transitorie relative al personale.
1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessità
di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione
delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, è fatta salva la
facoltà di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73,
comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unità di
personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.
2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti
collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di
trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.
3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti
collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente
alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie,
continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il
personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e 21 dicembre 1984,
n. 1034.
- Nulla è innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283.
ARTICOLO 20
Disposizioni finali.
1. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del
Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e
del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e
regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente
degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti
di amministrazione delle competenti agenzie.
2. La dotazione organica iniziale minima,
impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'àmbito
dei programmi annuali di attività della scuola centrale tributaria, è
fissata secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola
centrale tributaria è sostituita dalla seguente: "scuola superiore
dell'economia e delle finanze".
3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti
giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad
esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in
materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato
dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il dipartimento delle politiche fiscali,
successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del
decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimento del Ministero
dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei
regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi
al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare
applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente,
l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle
concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle direttive
dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.
- L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
ARTICOLO 21
Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 1, primo comma, le parole:
"alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un
Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore
generale";
b) l'articolo 2;
c) l'articolo 3, primo comma;
d) nell'articolo 10, quarto comma, le parole: "sentito il Consiglio
di amministrazione";
e) l'articolo 11;
f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: "le attribuzioni del
Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e
per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonché".
2. Nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "i direttori generali del
Ministero, compreso";
b) al comma 1, lettera d) le parole: "un esperto in legislazione
tributaria".
- Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a
quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo
del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore
dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materia tributaria e
amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
ARTICOLO22
Disposizioni sul SECIT.
1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario,
composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e
tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti
dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai
sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso
dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta
del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni
sulle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da
parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della
vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta
disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n. 146. Per soddisfare esigenze
di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro può individuare
e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un
contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti
esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento.
2. La composizione del comitato di coordinamento di
cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146,
è modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori
generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali
e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per
il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola
centrale tributaria.
3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo
tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al
trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo
nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più
favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in
godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del
servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura
pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto
collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del
servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito,
ove più favorevole.
4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9;
b) nell'articolo 10:
1) il primo comma
2) al terzo comma, le parole: "sentito il Consiglio superiore delle
finanze";
c) nell'articolo 11;
1) il primo comma;
2) il secondo periodo del terzo comma,
3) al quarto comma, il secondo periodo;
4) al quinto comma, lettera b), le parole: "previa relazione del
coordinatore della seconda sezione per quanto riguarda l'attività
specifica";
5) al quinto comma, lettera c), le parole: "a norma della lettera
a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole
con il proprio parere agli uffici finanziari competenti";
6) al quinto comma, lettera d), le parole: "per la programmazione
sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei
programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9";
7) al quinto comma, la lettera e);
8) il sesto comma;
9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati alla
seconda sezione";
10) l'ottavo e il nono comma;
d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto
comma. |