D.L. 30 settembre 1982, n. 688
Misure urgenti in materia di entrate fiscali ¶
ARTICOLO 7
Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture
dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in
aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa
di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e
convenzioni intesi:a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o
mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio)
fino a concorrenza di lire 300 milioni e in particolare: fabbricati e
relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici
finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di
servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola
centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo
della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio
per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane
di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;
b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a
concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di
manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli
immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici,
ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli
attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari
e della scuola centrale tributaria, nonché dei comandi e reparti della
Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire
lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di
sicurezza;
c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a
concorrenza di lire 16 miliardi allo scopo di provvedere in particolare:
all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed
apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di
materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti
all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie
previste dalle vigenti disposizioni.
Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante
la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società
specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il
completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni
nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli
organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture
centrali e periferiche del Ministero delle finanze.
I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società
affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni,
sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale
obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.
Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (6), nel testo sostituito
dalla L. 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri
di servizio di cui all'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.
Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art. 2, L. 27 marzo
1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente
articolo.
Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e
convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è
autorizzata la spesa di:
- lire 130 miliardi, per l'anno 1983;
- lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il
Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni
di cui al presente articolo anche in deroga agli artt. da 3 a 9 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e integrazioni,
nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al R.D. 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14,
L. 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori
bilancio.
Le disposizioni di cui all'art. 17, L. 24 aprile 1980, n. 146, si
applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero
delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea
reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso
che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione
finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle
funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
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