Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

D.L. 30 settembre 1982, n. 688

Misure urgenti in materia di entrate fiscali ¶

ARTICOLO 7

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 milioni e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;
b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonché dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;
c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 16 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.
Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.
I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.
Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (6), nel testo sostituito dalla L. 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.
Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art. 2, L. 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.
Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:
- lire 130 miliardi, per l'anno 1983;
- lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli artt. da 3 a 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14, L. 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.
Le disposizioni di cui all'art. 17, L. 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.