D.L. 30 gennaio 1976, n. 8
Norme per l'attuazione del sistema informativo del
Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di
emanare norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero
delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di
concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la
programmazione economica;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il
Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato
sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di
trasmissione dei dati.
L'attività amministrativa e la conduzione tecnica
del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti
nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli
uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio
delle informazioni.
I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria
nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali,
provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle
notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle
procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo
criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività
dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla
rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I
centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del
personale per le esigenze del sistema informativo".
Il Ministro per le finanze adotta le misure
necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni
o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione
dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.
ARTICOLO 2
Sono istituiti i centri informativi della Direzione
generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e
imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi tributari.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri,
possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da
quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero
non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione
allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure
amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di
ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili
all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema
informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre
amministrazioni dello Stato.
ARTICOLO 3
Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di
tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di
cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non
superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società
specializzata:
a) la realizzazione del sistema informativo, compresa
l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle
strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature
centrali;
b) la conduzione tecnica del sistema informativo e
precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla
schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi,
ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i
programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e
delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute
in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali;
la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il
funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze
poste dagli uffici centrali e periferici.
La società affidataria deve essere costituita con
prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi
amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti
imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste
rapporti di lavoro anche autonomo.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare
la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
L'attività della società affidataria deve essere
svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati
dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni
generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.
I dipendenti della società affidataria comunque
addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo
sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di
tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice
penale.
Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per
le finanze di affidare al consorzio nazionale fra gli esattori delle
imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai
sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i
compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Al consorzio suddetto può essere altresì affidata
l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni
presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1975, n. 483.
ARTICOLO 4
A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione
da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio
1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del
dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone
che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e
quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni, e per tutti i soggetti che vi sono tenuti
secondo le suddette disposizioni l'obbligo della indicazione del numero
di codice fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978.
ARTICOLO 5
Le spese derivanti dall'applicazione del presente
decreto sono poste a carico del cap. 6041 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1976 e del
corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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