Legge 16 marzo 2006, n. 146
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dallAssemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui allarticolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
(Definizione di reato transnazionale)
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b)
ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c)
ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
Stato;
d)
ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro
Stato.
(Circostanza aggravante)
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Si applica altresì il comma 2 dellarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)
1. Lautorità centrale ai sensi dellarticolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria)
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dellarticolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dellarticolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
(Trasferimento dei procedimenti penali)
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dallarticolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dellarticolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)
1. Con cadenza annuale il Ministro dellinterno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dellarticolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
(Operazioni sotto copertura)
1. Fermo quanto disposto dallarticolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonchè nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè dallarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano lindividuazione della loro provenienza o ne consentono limpiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dellArma dei carabinieri specializzati nellattività di contrasto al terrorismo e alleversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dallinizio delle attività.
3. Lesecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo lappartenenza del
personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, dintesa
con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle
frontiere per i delitti previsti dallarticolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
4. Lorgano che dispone lesecuzione
delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario
o se richiesto, anche il nominativo dellufficiale di polizia giudiziaria
responsabile delloperazione, nonchè il nominativo degli eventuali
ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato
senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle
modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati
della stessa.
5. Per lesecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilità prevista
per i medesimi casi. Per lesecuzione delle operazioni può
essere autorizzata lutilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili,
di documenti di copertura, lattivazione di siti nelle reti, la realizzazione
e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità
per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi
e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando è necessario per
acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per lindividuazione
o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonchè
di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali
di polizia giudiziaria nellambito delle rispettive attribuzioni possono
omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere
allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al
comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
lesecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare,
del fermo dellindiziato di delitto, dellordine di esecuzione
di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dellesecuzione
dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente,
ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto
ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni
necessarie al controllo degli sviluppi dellattività criminosa,
comunicando i provvedimenti adottati allautorità giudiziaria
competente per il luogo in cui loperazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal
territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle
cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi
4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma
7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte
dappello. Per i delitti indicati allarticolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore
nazionale antimafia.
9. Lautorità giudiziaria
può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale,
con facoltà duso, agli organi di polizia giudiziaria che ne
facciano richiesta per limpiego nelle attività di contrasto
di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni
di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni
stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) larticolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b)
larticolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c)
larticolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d)
larticolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e)
larticolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f)
larticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
(Responsabilità amministrativa degli enti)
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dallarticolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti
previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dallarticolo
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dallarticolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, si applica allente la sanzione amministrativa pecuniaria
da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 2, si applicano allente le sanzioni interdittive
previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se lente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2,
si applica allente la sanzione amministrativa dellinterdizione
definitiva dallesercizio dellattività ai sensi dellarticolo
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il
riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter
del codice penale, si applica allente la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati
di cui al comma 5 del presente articolo si applicano allente le sanzioni
interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il
traffico di migranti, per i delitti di cui allarticolo 12, commi
3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica allente
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati
di cui al comma 7 del presente articolo si applicano allente le sanzioni
interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio
alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378
del codice penale, si applica allente la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti
dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)
1. Per i reati di cui allarticolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
(Attività di indagine a fini di confisca)
1. In relazione ai reati di cui allarticolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui allarticolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dellarticolo 11 della presente legge e dellarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
(Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia)
1. In relazione ai reati di cui allarticolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dallarticolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dallarticolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dallarticolo 3-bis, settimo comma, dallarticolo 3-quater, commi 1 e 5 e dallarticolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(Modifica dellarticolo 377 del codice penale)
1. La rubrica dellarticolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dellarticolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui allarticolo 339».
3. Allarticolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».
(Interventi in materia di armi da fuoco)
1. Al secondo comma dellarticolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dellarticolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonchè lindicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dellarma da Paese esterno allUnione europea».
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.