pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 marzo 2006,
n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni
e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni
finanziarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Al fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma
sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il
31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'. Il
Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi
individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di
lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalita' di
partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano
di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
2. Le attivita' orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi
della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli
operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene alle attivita' di reimpiego e, sulla base dei risultati
raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procedera' per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata al
lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di
fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento
dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che
ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure
concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione
del Programma.
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenendo conto
delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.
7. All'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro
comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita', al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi,
dandone comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma di sostegno al reddito di cui al medesimo comma 1 nel
caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non
imputabili alla volonta' del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attivita'
lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di
sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al
limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del
trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi
figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 euro per l'anno
2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78,
comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse,
pari a 1.300.000 euro per l'anno 2006, a 2.600.000 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 15,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza
contabile. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio delle domande di
accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del
monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
11. All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine
e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rifinanziato dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a
carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti
connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi
dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe e' autorizzato a
derogare, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2006,
all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla
compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di
finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo
previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 3.
1. All'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913
milioni».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal
comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed
al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante
riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese
relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione
della percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata
legge n. 266 del 2005.
Art. 4.
1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilita' in
conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata
dalla tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per
essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro,
all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa
sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi. Le risorse assegnate al Ministero della
difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del
Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro
della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei
servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza,
pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle
spese per l'attivita' addestrativa.
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere
sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in
bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al
finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
«Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti
contemporanee».
Art. 5.
1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza
bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei
contratti a tempo determinato, di cui all'art. 11, comma 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per
le medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di
otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' nel limite
massimo di sei unita'. La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi
dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
Art. 6.
1. L'art. 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ed
in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236».
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.