Indici  delle leggi
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Legge 20 febbraio 2006, n. 92

"Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15  marzo 2006



ART. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivitą di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalitą di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivitą di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalitą di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca.