Legge 20 febbraio 2006, n. 91
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006
(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime delleccidio di Kindu)
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dallarticolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime delleccidio avvenuto a Kindu l11 novembre 1961.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per lanno 2006, in 416.389 euro per lanno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per lanno 2006, laccantonamento relativo al Ministero dellinterno e, quanto a euro 416.389 per lanno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dallanno 2008, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni
della presente legge, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti adottati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.